Con ric. n. 14496/2000 proposto contro la Regione Lazio e il Dipartimento del Servizio sanitario regionale del Lazio, difesi dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della dott.ssa Nicoletta Zia, non costituita, i ricorrenti i dottori Giuseppina Onotri, Paolo Fico, Stefano Romano, Alessandro Caminiti, Paolo Pepe, Daniele Giovannetti, Franca Duca, Lucia Fabiani, Stefania Grimaldi, Franco Arrigoni, Elvira Palanca, Antonio Amori, Fabiola Leardi, Franca Duca, Alessandra Nisi, Stefano Guglielmino, Maria Gabriella Di Bernardo, Anna Maria De Propris, Laura Capponi, Cristina Iurato, Roberto Cassar, Patrizia Vincenti, Tommaso Albano, Alessandra Massimetti, Sabina Papale, Rita Anna Giacchetta, Cinzia Silvi, Carmelina Guerrera, Maurizio Ruggeri, Giuseppina Rizzo, Claudio Pepe, Francesco Giovinazzi, Patrizia Trolli, Gaetana Aliberti, Elena Zimmatore, Giuseppina Salerno, Cristina Vittorini, Patrizio Senatore, Anna Rita Aleandri, Paola Visco, Simonetta Colasanti, Rosario Rubessa, Paola Giuseppina Trivella, Giulia Bianchi, Ida Germana Barbacini, Michele Pirelli, Giulia Silvestri, Giuseppe Amadei, Sergio Antonio Matteo Pantaleo, Raffaella Bocale, Maria Rosaria Ricciardi, Piero Vitellone, Alberto Lusso, Maria Galdi, Eliana Giomo, Cristiana Iurato, Astrid Vincenza Gerardi, Elide Vertolli, Giuseppina Greco, Stefania Pecci, Paolo Pepe, Elvira Palanca, Enzo Novelli, Mirella Coniglio, Laura Zocchi, Maria Grazia Scelsa, Marco Marcucci, Claudio Cappelli, Luca Colafranceschi, Cesare De Magistris, Biancamaria Del Foco, Valerio Apostolico, Franco Ferrante, Fernando De Cristofaro, Silke Ulrike Krevkler, Alessandro Del Bono, Paola Barbara Goglia, Egidio Lombardi, Giovanna Cipriani, Antonietta Venditti, Gerardo Sangiovanni, Alessandro Dominici, Saverio Bisceglia, Daniele Giovannetti, Paola Procaccini, Andrea Beccari, Giovanni Carlini, Danila Di Gennaro, Valerio Salemi, Annalisa Notarangelo, Paolo Codispoti, Angelo Sarubbo, Petronilla Bellantuono, Flaminia Piazzoni, Antonietta Tallarico, Patrizia Massi, Loretta Di Michele, Serena Ariemma, Dorella Renzi, Vincenza Tufilli, Pierpaolo Paolini, Francesco Loizzo, Maria Chiara Momaiocchi, Antonio Zaottini, Maria Grazia Papale, Elisabetta Segatori, Kerstin Riemer, Fabrizio Clementi, Fernando Iantosca, Vittorio Alfieri, Elisabetta Bacchin, Catia Rossetti, Roberta Trulli, Franco Porcelli, Laura Ferrini, Alessandro Cacciapuoti, Rosella Gaccetta, Flora Gagliardi, Ferdinando Diodati, Patrizia Sebastiana Arena, Marco Bianchi, Barbara Valentini, Roberto Moschella, Fernando Coviello, Angela Pes, Liliana Villa, Vincenzo Galasso, Antonietta Tallarico, Erica Job, Alessandra Vulpiani, Anna Maria Gialloreti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cassiodoro n. 19, hanno chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari con ammissione con riserva, della determinazione del direttore del Dipartimento Servizio sanitario regionale 15 maggio 2000 n. 212, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 29 luglio 2000, supplemento ordinario n. 2, recante l'approvazione della graduatoria unica definitiva regionale di medicina generale valida per l'anno 2000, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 luglio 1996, n. 484, nella parte in cui non ha inserito i ricorrenti, benche' aventi diritto, ovvero non ha riconosciuto agli stessi i 12 (1.200) punti in graduatoria in virtu' del possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale; delle note inviate ai ricorrenti dall'Assessorato salvaguardia e cura della salute, ricevute dagli stessi nel corso del mese di giugno 2000, con le quali si preannunciava la detrazione del punteggio per l'impossibilita' di far valere l'attestato di formazione specifica in medicina generale; per quanto di ragione del provvedimento pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regionale Lazio n. 35 del 20 dicembre 1999, recante l'approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale, nella parte in cui si e' riservata di escludere i ricorrenti ovvero di detrarne il punteggio di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati. A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art 3 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta, erroneita' nella motivazione. In sintesi sostengono i ricorrenti che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius superveniens anche sui procedimenti di formazione delle graduatorie in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato l'attestato dei ricorrenti nella graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti, ancorche' il titolo fosse stato conseguito successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria, e cio' per non far ricadere sui ricorrenti gli effetti del ritardo regionale nell'attivazione del corso di formazione cui consegue l'attestato; II) violazione della circolare del Ministero della sanita' 2 dicembre 1996, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, eccesso di potere per disparita' di trattamento. In sintesi, l'obbligo di valutare l'attestato e di attribuire i 12 punti discende anche dalla c.d. circolare Bindi del 2 dicembre 1996 e dalla legge di sanatoria delle graduatorie 1998 e 1999 (legge n. 347/1998) pena la disparita' di trattamento con i medici del primo corso di formazione. Con sentenza n. 8837/2001, pubblicata il 26 ottobre 2001, il TAR Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione del per estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato. Roma, 22 novembre 2001 Avv. Francesco Vannicelli Avv. Silvia Maria Cinquemani S-24911 (A pagamento).