TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
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(GU Parte Seconda n.278 del 29-11-2001)

      Con ric. n. 14496/2000 proposto contro la Regione Lazio e il
 Dipartimento del Servizio sanitario regionale del Lazio, difesi
 dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della dott.ssa
 Nicoletta Zia, non costituita, i ricorrenti i dottori Giuseppina
 Onotri, Paolo Fico, Stefano Romano, Alessandro Caminiti, Paolo Pepe,
 Daniele Giovannetti, Franca Duca, Lucia Fabiani, Stefania Grimaldi,
 Franco Arrigoni, Elvira Palanca, Antonio Amori, Fabiola Leardi,
 Franca Duca, Alessandra Nisi, Stefano Guglielmino, Maria Gabriella Di
 Bernardo, Anna Maria De Propris, Laura Capponi, Cristina Iurato,
 Roberto Cassar, Patrizia Vincenti, Tommaso Albano, Alessandra
 Massimetti, Sabina Papale, Rita Anna Giacchetta, Cinzia Silvi,
 Carmelina Guerrera, Maurizio Ruggeri, Giuseppina Rizzo, Claudio Pepe,
 Francesco Giovinazzi, Patrizia Trolli, Gaetana Aliberti, Elena
 Zimmatore, Giuseppina Salerno, Cristina Vittorini, Patrizio Senatore,
 Anna Rita Aleandri, Paola Visco, Simonetta Colasanti, Rosario
 Rubessa, Paola Giuseppina Trivella, Giulia Bianchi, Ida Germana
 Barbacini, Michele Pirelli, Giulia Silvestri, Giuseppe Amadei, Sergio
 Antonio Matteo Pantaleo, Raffaella Bocale, Maria Rosaria Ricciardi,
 Piero Vitellone, Alberto Lusso, Maria Galdi, Eliana Giomo, Cristiana
 Iurato, Astrid Vincenza Gerardi, Elide Vertolli, Giuseppina Greco,
 Stefania Pecci, Paolo Pepe, Elvira Palanca, Enzo Novelli, Mirella
 Coniglio, Laura Zocchi, Maria Grazia Scelsa, Marco Marcucci, Claudio
 Cappelli, Luca Colafranceschi, Cesare De Magistris, Biancamaria Del
 Foco, Valerio Apostolico, Franco Ferrante, Fernando De Cristofaro,
 Silke Ulrike Krevkler, Alessandro Del Bono, Paola Barbara Goglia,
 Egidio Lombardi, Giovanna Cipriani, Antonietta Venditti, Gerardo
 Sangiovanni, Alessandro Dominici, Saverio Bisceglia, Daniele
 Giovannetti, Paola Procaccini, Andrea Beccari, Giovanni Carlini,
 Danila Di Gennaro, Valerio Salemi, Annalisa Notarangelo, Paolo
 Codispoti, Angelo Sarubbo, Petronilla Bellantuono, Flaminia Piazzoni,
 Antonietta Tallarico, Patrizia Massi, Loretta Di Michele, Serena
 Ariemma, Dorella Renzi, Vincenza Tufilli, Pierpaolo Paolini,
 Francesco Loizzo, Maria Chiara Momaiocchi, Antonio Zaottini, Maria
 Grazia Papale, Elisabetta Segatori, Kerstin Riemer, Fabrizio
 Clementi, Fernando Iantosca, Vittorio Alfieri, Elisabetta Bacchin,
 Catia Rossetti, Roberta Trulli, Franco Porcelli, Laura Ferrini,
 Alessandro Cacciapuoti, Rosella Gaccetta, Flora Gagliardi, Ferdinando
 Diodati, Patrizia Sebastiana Arena, Marco Bianchi, Barbara Valentini,
 Roberto Moschella, Fernando Coviello, Angela Pes, Liliana Villa,
 Vincenzo Galasso, Antonietta Tallarico, Erica Job, Alessandra
 Vulpiani, Anna Maria Gialloreti, tutti rappresentati e difesi dagli
 avv.ti Francesco Vannicelli e Silvia Maria Cinquemani, con domicilio
 eletto presso il loro studio in Roma, via Cassiodoro n. 19, hanno
 chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari con
 ammissione con riserva, della determinazione del direttore del
 Dipartimento Servizio sanitario regionale 15 maggio 2000 n. 212,
 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 29
 luglio 2000, supplemento ordinario n. 2, recante l'approvazione della
 graduatoria unica definitiva regionale di medicina generale valida
 per l'anno 2000, redatta ai sensi del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 22 luglio 1996, n. 484, nella parte in cui non ha
 inserito i ricorrenti, benche' aventi diritto, ovvero non ha
 riconosciuto agli stessi i 12 (1.200) punti in graduatoria in virtu'
 del possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina
 generale; delle note inviate ai ricorrenti dall'Assessorato
 salvaguardia e cura della salute, ricevute dagli stessi nel corso del
 mese di giugno 2000, con le quali si preannunciava la detrazione del
 punteggio per l'impossibilita' di far valere l'attestato di
 formazione specifica in medicina generale; per quanto di ragione del
 provvedimento pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino
 Ufficiale della Regionale Lazio n. 35 del 20 dicembre 1999, recante
 l'approvazione della graduatoria unica regionale provvisoria di
 medicina generale, nella parte in cui si e' riservata di escludere i
 ricorrenti ovvero di detrarne il punteggio di ogni altro atto
 precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti
 impugnati.
      A sostegno del gravame sono stati posti i seguenti motivi: I)
 violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall'art 3 del decreto
 legislativo 7 giugno 2000, n. 168, eccesso di potere per
 contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifesta, erroneita'
 nella motivazione. In sintesi sostengono i ricorrenti che l'entrata
 in vigore del decreto legislativo n. 168/2000 ha efficacia quale ius
 superveniens anche sui procedimenti di formazione delle graduatorie
 in corso. Pertanto, avrebbe dovuto essere valutato l'attestato dei
 ricorrenti nella graduatoria 2000, ed attribuiti i relativi 12 punti,
 ancorche' il titolo fosse stato conseguito successivamente allo
 spirare del termine per la presentazione delle domande di inserimento
 in graduatoria, e cio' per non far ricadere sui ricorrenti gli
 effetti del ritardo regionale nell'attivazione del corso di
 formazione cui consegue l'attestato; II) violazione della circolare
 del Ministero della sanita' 2 dicembre 1996, violazione e falsa
 applicazione dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, eccesso
 di potere per disparita' di trattamento. In sintesi, l'obbligo di
 valutare l'attestato e di attribuire i 12 punti discende anche dalla
 c.d. circolare Bindi del 2 dicembre 1996 e dalla legge di sanatoria
 delle graduatorie 1998 e 1999 (legge n. 347/1998) pena la disparita'
 di trattamento con i medici del primo corso di formazione.
      Con sentenza n. 8837/2001, pubblicata il 26 ottobre 2001, il TAR
 Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio
 per pubblici proclami autorizzando la pubblicazione del per estratto
 del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro
 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza.
    Chiunque abbia interesse potra' costituirsi nel ricorso indicato.
 
     Roma, 22 novembre 2001
                      Avv. Francesco Vannicelli                       
                     Avv. Silvia Maria Cinquemani                     
S-24911 (A pagamento).
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