TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

(Napoli)

(GU Parte Seconda n.282 del 4-12-2001)

      Si rende noto e si notifica ai signori: Abita Maurizio; Acampora
 Anna; Acconciagioco Aurora, Pierina, Giovanna, Maria e Ferrara Rosa
 quali eredi di Accongiagioco Pasquale, Accongiagioco Silvana; Addeo
 Luisa, Albanese Alfonso, 'Farmacia Alfani dott. Errico S.a.s.' in
 persona del legale rappresentante p.t.; 'Farmacia Alfani dott.
 Maurizio S.a.s.'in persona del legale rappresentante p.t.; Aloj
 Eugenia e Totaro Michela quali eredi di Aloj Giuseppe Rosolia
 Lorella; Amato Giuseppe 'Farmacia Andreotti di Angela Cioffi ed
 Elvira Gentile S.n.c.' in persona del legale rappresentante p.t.;
 Annecchino Bianca; Annicchiarico Petruzzelli Antonio; Antonelli Elio;
 Apice Adriana; 'Farmacia Anna Maria Ariemma Liguori e C. S.n.c.' in
 persona del legale rap.te p.t. Arrichiello Maria; Attanasio Luciano;
 Auriemma Amalia; Barbarito Maria Rosaria; 'Farmacia Basile Giannini
 di Giorgio e Marco Basile Giannini S.n.c.' in persona del legale
 rap.te p.t.; Battaglia Daniela; Belli Domenico; Beneduce Bruno;
 Bernasconi Mario; Bocchetti Flavia; Boero Annacarla; Bordoni Pier
 Luigi; Borrelli Michele; Borrelli Salvatore; Boscia Ennio; Bossa
 Pasquale; Buonaiuto Eva; Buonaiuto Mariano; Buonomo Antonio; Buonomo
 Giuseppina; Caiazza Anna; Calcagno Giovanni; Calzolari Maria Luisa;
 Cancemi Ciro; 'Farmacia Candilio S.a.s. del dott. Maurizio Candilio
 in persona del legale rap.te p.t.; Capo Bianco Gennaro; Capo Negro
 Bruno; Capuano Edoardo; Carbone Roberto; Caretti Adele; Caretti Luigi
 Maria; Carnovale Bernardo; Carraturo Pietro: Carraturo Paola;
 Maddalena Annunziata, Laura e Alfredo Maria Carraturo quali eredi di
 Carraturo Mario, Francesco Barbato; Casalino Clelia; Castaldo
 Marianna; Cautiero Giuseppe; Cavagnoli Raffaele; Cerrato Francesco;
 Certosino Marisa; Ciamillo Ennio; Ciampa Simona; Cifariello Filippo;
 Cirino Angela; Citarella Vittoria; Colangelo Antonio; Confalone
 Maria; Congedo Paolo; Contaldi Giovanni; Contaldi Pietro; Conte
 Nicola; Cornalis Franco; Cotroneo Paolo, 'Farmacia Crispino di Luca
 Crispino & C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.; D'Aquino
 Gaetano; Daniele Pietro; D'Anna Gaetano; D'Atri Benito; 'Farmacia del
 Sole di Luigi D'Atri e C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.;
 D'Avino Giuseppina; De Angelis Giuseppina; De Anseris Consolata
 Maria; De Benedictis Alberindo; De Biasi Michele; De Crescenzo
 Carmela; De Falco Giovanni, De Iorio Amalia; De Falco Simona; De Luca
 Felicia; De Maffutiis Teresa; De Marino Ciro; De Nigris Raffaele;
 'Farmacia dott. Nicola De Pertis S.a.s.' in persona del legale rap.te
 p.t.; De Simone Roberto; De Simone Giuseppe; De Sio Cesari Giovanni;
 'Farmacia De Tommasis Di Giuseppe De Tommasis & C. S.n.c.' in persona
 del legale rap.te p.t.; Del Vecchio Italo; Di Donna Carlo; Di Giacomo
 Cherubina; Di Giacomo Andrea; Di Iorio Michele; Di Maggio Bruno; Di
 Prisco Maria Cristina; Di Tonto Marco; Fabozzi Patrizia; Ricciardi
 Emilio; Falco Felice; 'Farmacia Ferrara S.n.c. di Antonio & Bruno
 Ferrara' in persona del legale rap.te p.t.; Ferrari Teresa; Figurelli
 Giuseppe; Florio Ettore; Focone Giuseppe; Forte Silvia; Forte
 Giovanni; Frizzoli Luciano; Fumo Enrico; Fusco Aldo; Galdiero
 Valeria; Gargiulo Laura; Gargiulo Rosa; Garzia Giuseppe; Giannattasio
 Antonio; Giliberti Giovanni; Gimmelli Antonio; 'Farmacia Giordano
 S.a.s. della dott.ssa Rossella A.C. Giordano e C' in persona del
 legale rap.te p.t.; Greca Angelo Giuseppe; Greco Antonio; Greco
 Adriana; Grilli Elena; Grispello Donato; Guadagno Anita; Guarino
 Vincenzo; Guerra Biagio; Iadaresta Antonietta; Iazzetta Giangrieco
 Maria Teresa; Internicola Maria Paola; Iorio Riccardo Maria; Iovino
 Carlo Maria; Itri Gian Battista; Iuliano Antonio; 'Farmacia del Corso
 S.a.s. di Alessandro Iuliano' in persona del legale rap.te p.t.; Izzo
 Mario; La Rana Federico; La Rocca Giuseppe; Lamagna Ermenegilda;
 Larizza Paolo Antonio; Lastretti Adolfo; Laterza Valerio; Lenza Elio;
 Leone Roberto; Leone Stefano; Leone Gaetano; Liguori Lucio;
 Limonciello Giuseppe; Lopes Maria; Lorito Giuseppe; Lupo Antonio;
 'Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.' in
 persona del legale rap.te p.t.; Maggiore Tommaso; Manfredi Ugo;
 Mangiapia Vincenzo; Massimo, Marcello e Paola Manna quali eredi di
 Remo Manna; Marino Elettra; Maritato Adriana; Marmorino Anna;
 Martellini Emilio; Marullo Gaetano; Marzano Pasquale; Mastronardi
 Giuseppe; Mastronardi Fabrizio quale erede della dott.ssa Rosanna
 Procaccini; Mattera Gregorio; Mattera Vincenzo; Mattera Giovanni;
 Maurelli Antonio; Maurelli Edoardo; Maurelli Salvatore; Mautone
 Massimo Giuseppe; Mazzella Di Bosco Fernando; Melillo Maria Pia;
 Mercurio Gianfranco; 'Farmacia Merlino di Francesco Merlino & C.
 S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; 'Farmacia Igea di Ornella
 Merola & C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.; Migliucci
 Silvia; 'Farmacia San Francesco dei dottori Massimo e Elvira Mincione
 S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; Minella Francesca; Minucci
 Roberto; Mirone Antonello; Monaco Antonio; Montano Clementina;
 Montemurro Giuseppe; Moschettini Paolo; Municino' Francesco; Murolo
 Melania; Musella Tommaso; Natale Fulvio; Nigro Gerardo Vincenzo;
 Nigro Maria; 'Farmacia Manzoni di Barbara Ninni & C. S.a.s.' in
 persona del legale rap.te p.t.; Nocerino Tullia Anna; Nunziata Lidia;
 Orlandi Manlio; Orlando Angelina; Orlando Maria Grazia; Pacilio
 Maria; Padovani Angelo; Padovani Sergio; Pagano Giuseppe; Palisi
 Luciana; Palmieri Anna; Palmiero Nicola; Panariello Matteo; Pantano
 Giovanni Mario Walter; Parisi Fernanda; Parisi Francesco; Parte
 Manlio; Pascale Adriana; Pascarella Marta; Paudice Maria; Peluso
 Luigi; Pensato Antonio; Pergola Nicola Antonio; 'Farmacia Monterosa
 delle dott.sse Maria e Luisa Perillo S.n.c.' in persona del legale
 rap.te p.t.; Perrotta Raffaele; Persiani Amelia Maria; Pesaresi
 Carmen; Petriello Bruno; Petrone Massimo; 'Farmacia M.R. Petrone
 S.a.s. di Michele Petrone' in persona del legale rap.te p.t.;
 'Vittorio Petrone di Mariavittoria Petrone & C. S.a.s.' in persona
 del legale rap.te p.t.; Pezza Gabriele; Pezzullo Sossio; Piccirillo
 Maria; Piras Santa; 'Farmacia Pisani di Antonino e Giuseppe Maria
 Pisani S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; Pisapia Aurelia;
 Pisapia Maria Grazia; Porzio Raffaella, Rago Donatella; Ramasco
 Massimiliano; Rapana' Cosimo; Raucci Carmengilda; Rey Paola;
 Ricciardi Michele Mario; 'Farmacia Ricciardiello di Florinda
 Immacolata Ricciardiello S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.;
 Rinaldo Ernesto; Rocco Giuseppe; Rossetti Maria; Ruggiero Gaetano
 Francesco; Ruggiero Guido quale erede di Ruggiero Paolo; Russo
 Carmen; Russo Vittorio; Russo Maurizio; 'Farmacia Salerno di
 Biancamaria e Donatella Salerno' in persona del legale rap.te p.t.;
 Salvati Veronica; Sansone Attilio; Santostefano Caterina;
 Santostefano Lucia; Schettino Liberata; Schipani Antonio; Schisa
 Luciano; Scotto Di Vettimo Paolo; 'Farmacia Sellitti S.n.c. di
 Montanino Immacolata & Montanino Milena' in persona del legale rap.te
 p.t.; Sessa Valeria, Siconolfi Fulvio; Simone Giuseppe; Sinno Paolo;
 Sollo Pasquale; Sorgente Elena; Sorgente Ciro; Spina Dorotea; Stabile
 Vincenzo; Stabile Maria Luisa; Stabile Nicola; Stabile Rosario; Stilo
 Rosa Maria Concetta Immacolata; Tabano Rosanna; Talamo Clara;
 Taliento Maria Giovanna; Terranova Barberio Fernando; 'Farmacia
 Terrusi Di Maria Ludovica e Francesca Paola Terrusi S.n.c.' in
 persona del legale rap.te p.t.; Tranfaglia Natalia; Trifari Gennaro;
 Trodella Giovanni; Trombaccia Bianca; Vecchioni Roberto; Veltri
 Saverio; Vigorito Prospero; Anna D'anzi, Vincenzo, Prospero, Maria
 Pia, Sergio e Rossella Vigorito quali eredi di Mario Vigorito, dott.
 Antonio Caccavelli; Maria Consiglia Vitale quale erede di Mario
 Vitale; Viviani Lucio, Volpe Consiglia; Zarrelli Andrea; Lo Conte
 Walter; Castellano Bruno; Vona Maria Antonietta; Lombardi Giovanni;
 Schettini Domenico; Boscia Carlo; Lentini Giuseppa; Boscia Massimo;
 Carito Scamarcio Ciriaco; Musella Maria; Esposito Agata; Auriemma
 Agnello; Pesa Federico; Dello Iacovo Gennaro; De Magistris Francesco;
 Leone Marina; Polito Anna Maria; 'Farmacia dei dottori Mario Poppi e
 Nicola Maria De Lellis S.n.c.' in persona del legale rappresentante
 p.t.; De Lellis Nicola Maria; Poppi Mario; 'Farmacia Hartenstein
 della dott.ssa Velia Hartenstein e del dott. Fabrizio Cotugno S.n.c.'
 in persona del legale rappresentante p.t.: Cimino Giuliana e Marino
 Silvestro quali eredi di Giosue' Marino; Torelli Bice e ad ogni altro
 farmacista titolare e/o avente titolo su farmacia interessata dalla
 revisione della P.O. come indicata in ricorso che il Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania, Sezione I, con, ordinanza
 n. 5242/2001 del 14 novembre 2001, ha riunito e disposto la notifica
 per pubblici proclami nei loro confronti dei seguenti ricorsi:
       a)ricorsi a Ministero e sottoscrizione dell'avv. Antonio
 Lamberti, elezione di domicilio in Napoli alla via Mattia Preti n.
 10, e successivi ulteriori motivi ricorso (R.G. n. 5884/200l) del
 dott. Gaetano D'Aquino; ricorso (R.G. n. 5885/2001) dei dott. Marino
 Elettra, Pisapia Mariagrazia, Guerra Biagio, Conte Nicola, Liguori
 Lucio, Pezzullo Sossio, Ferrara Antonio, Iadaresta Antonietta;
 ricorso (R.G. n. 5886/2001) del dott. Stabile Nicola;
       b)ricorsi a Ministero e sottoscrizione degli avv. Carlo ed
 Alberto Iaccarino, elezione di domicilio in Napoli alla via S.
 Pasquale a Chiaia n. 55 e ulteriori motivi, ricorso (R.G. n.
 5905/2001) dei dott. Cautiero Giuseppe e Pezza Gabriele; ricorso
 (R.G. n. 5906/2001) dei dott. Iorio Riccardo Maria, Mastronardi
 Giuseppe, Mercurio Gianfranco, Nunziata Lidia, Padovani Angelo,
 Santostefano Lucia; ricorso (R.G. n. 5907/2001) di Galdiero Valeria.
 
      Tutti gli indicati ricorsi chiedono l'annullamento previa
 sospensione: a) del provvedimento in data 7 maggio 2001 prot. n. 38,
 a firma del sub Commissario all'ambiente del Comune di Napoli nonche'
 del coordinatore all'ambiente dello stesso Comune relativo alla
 procedura di eventuale trasferimento dei titolari di farmacia
 nell'ambito della revisione della pianta organica in corso; b) una
 agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali la nota
 prot. n. 738 del 9 maggio 2001, a firma del presidente del Consiglio
 dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli, che trasmette
 il provvedimento sub a) con espresso invito a darvi esecuzione
 nonche' tutti quelli richiamati nel provvedimento sub a) e nella
 presente impugnativa.
      Fatto. I ricorrenti sono tutti titolari di farmacia in Napoli e
 deducono l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per i seguenti
 motivi:
       I) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione n. 2 legge
 2 aprile 1968, n. 475, n. 5 legge 8 novembre 1991, n. 362, n. 1
 decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275, n. 22
 legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 13. Eccesso di potere per
 difetto di istruttoria, omesso esame di circostanze di risolvente
 rilievo, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia
 manifesta. Incompetenza.
 
      La competenza a provvedere alla revisione della pianta organica
 delle farmacie spetta alla Regione. Il Comune deve solo essere
 sentito e non ha neppure un potere di proposta. Il Comune non solo
 elabora la revisione ma prevede la istituzione di nuove sedi
 farmaceutiche e, prima dell'approvazione della revisione da parte
 della Regione, avvia un procedimento di trasferimento stabilendo
 criteri di valutazione e termini di decadenza. Fin d'ora, si deducono
 i vizi che connotano sia la P.O. sia il procedimento di
 trasferimento. Quanto alla P.O., essa sarebbe stata elaborata alla
 stregua dei dati relativi alla popolazione residente nel Comune quali
 emergenti dal censimento del 1991 e dunque assumendo dati errati. A
 norma dell'art. 1, della legge n. 475/68 a Napoli vi dovrebbero
 essere (1.002.619:4000) 250 farmacie a fronte delle 289 sedi e 308
 farmacie esistenti che determinano l'attuale rapporto
 farmacia-abitanti di farmacia ogni 3.255 abitanti (1.002.619:308).
 Invece di prendere atto della situazione di eccesso di farmacie la
 P.O. crea, invece, 19 nuove sedi farmaceutiche che, per essere
 ubicate nelle zone periferiche, sono strutturate, anche grazie
 all'inammissibile postulato che definisce come invalicabile l'ambito
 territoriale quartiere (inesistente nella legislazione farmaceutica),
 in maniera da avere 4000 e piu' abitanti e costituiscono, dunque, un
 evidente privilegio al quale vengono ammessi, in pratica, solo i
 farmacisti attualmente in sede promiscua. Il tutto con grave danno
 per i ricorrenti che dalla revisione della P.O. attendevano la
 ridefinizione della propria sede con conseguente possibilita' di
 trasferimento ex art. 5, comma 1 o 2 della legge n. 362/91. Quanto al
 concorso per il trasferimento, il Comune e incompetente. Del tutto
 ingiustificata e' poi l'accelerazione: sette giorni per formulare una
 domanda di trasferimento nell'ambito di una revisione che i
 destinatari non conoscono. Il tutto in violazione dell'art. 5 della
 legge n. 362/91 che prevede due distinte ipotesi di decentramento
 delle farmacie: di ufficio e su domanda. Nella specie il procedimento
 seguito, su domanda, viola la circolare approvata dall'assessore alla
 sanita' della Regione Campania del 20 novembre 1995 n. 20, previe
 delibere di Giunta regionale nn. 3824 del 2 agosto 1993 e n. 6410 del
 4 novembre 1993 e del Consiglio regionale n. 4/3 dell'11 gennaio
 1995. Per di piu' si prevede riserva per le farmacie promiscue, cio'
 mentre la circolare regionale assegna, invece, solo 10 punti mentre
 assegna 40 punti alle farmacie in soprannumero. Si svaluta
 completamente (15 punti) il piu' che eloquente criterio del minor
 fatturato al quale le disposizioni regionale assegnano fino a 50
 punti. Si svaluta (5 punti) il criterio della anzianita' al quale le
 disposizioni regionali assegnano fino a 10 punti. Si svaluta (20
 punti) il criterio relativo alla necessita' di abbandonare i locali
 al quale le disposizioni regionali assegnano 30 punti. Si consente
 cosi' a titolari di farmacie, si promiscue ma con un fatturato
 neppure paragonabile a quello di altri farmacisti, di trasferirsi in
 sedi ancora piu' appetibili mentre chi non e' in sede promiscua come
 i ricorrenti non ha nessuna possibilita' di trasferirsi.
       (Motivi aggiunti). I) Violazione e falsa app.ne degli artt. 4 e
 5, primo comma, legge 8 novembre 1991, n. 362, violazione dell'art. 3
 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di
 presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.
 
      In mancanza di qualunque referente normativo, l'amm.ne ha tenuto
 un comportamento elusivo dell'obbligo (art. 3, legge n. 241/90) di
 dare conto delle ragioni di diritto e delle norme che intendeva
 applicare. Il primo comma, dell'art. 5 e' norma non meno
 inapplicabile del secondo comma perche':
       1) puo' accadere che nel fare applicazione dell'indicata
 disposizione si determini una diversa configurazione di questa o
 quella sede od, ancora, che questa o quella sede venga spostata e,
 con essa, la farmacia. Resta escluso quanto e' accaduto nella specie
 e cioe' che vengano create nuove sedi (33!!) e che vengano destinate
 a trasferimento e per di piu' riservato a particolare categoria di
 farmacisti. Nuove sedi, infatti, possono essere conferite solo per
 concorso ai sensi dell'art. 4, della legge n. 362/91;
       2) l'art. 5, primo comma, non consente il trasferimento. Quando
 lo prevede lo impone in ragione della intervenuta modifica della
 circoscrizione o localizzazione della sede, evenienza inconciliabile:
 - con il trasferimento a domanda, aperto a tutti, per sedi dichiarate
 vacanti; - con il trasferimento delle sole farmacie che abbiano fatto
 domanda; - con la possibilita' che qualunque farmacista lasci la
 propria sede. Il Comune e' in ogni caso incompetente. Ne' si
 comprende perche', essendosi fatto luogo a concorso, non previsto dal
 primo comma dell'art. 5, non si sia fatta applicazione dell'analogo
 procedimento minutamente regolato dalla Regione Campania, con
 circolare dell'assessore alla sanita' del 20 novembre 1995 n. 20;
       II) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
 Eccesso di potere per illogicita', manifesta ingiustizia,
 contraddittorieta'. Sviamento.
 
    I ricorrenti non sono stati chiamati ad alcuna interlocuzione;
       III) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione n. 2,
 legge 2 aprile 1968, n. 475: nn. 1, 5 legge 8 novembre 1991, n. 362,
 n. 1 decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,
 n. 22 legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 13, art. 380 T.U. n.
 1265/1934. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso esame
 di circostanze di risolvente rilievo, illogicita' disparita' di
 trattamento, ingiustizia manifesta, incompetenza, sviamento. I
 provvedimenti impugnati servono l'intento di assicurare una sede a
 ciascun farmacista e di eliminare le sedi promiscue. A tal fine: a)
 si e' fatto illegittimo riferimento alla popolazione del 1991; b) si
 e' negata la condizione di grave soprannumero esistente e si e'
 addirittura creata una inesistente necessita' di nuove sedi. In
 violazione dell'art. 380 T.U. n. 1265/1934 non si e' provveduto al
 riassorbimento delle 14 sedi di farmacisti trasferiti fuori Comune,
 sono state create altre 19 sedi per un totale (non assorbite e
 create) di 33 nuove sedi. Si e' ignorato e negato che esistano ben 58
 farmacie in soprannumero che occorre riassorbire appena se ne
 presentino le condizioni di legge costringendo tutti i farmacisti non
 a coesistere con una condizione transeunte ma con una situazione
 illegittimamente trasformata in stabile ed a regime; c) il disegno e'
 stato completato con l'illegittimo trasferimento riservato;
     IV) stessa epigrafe del motivo precedente.
 
      La P.O. e' stata strutturata alla stregua del criterio del
 quartiere, illegittimo:
       a)perche' la linea che delimita il quartiere e' irrilevante per
 la distribuzione dei farmaci; b)perche' i dati da considerare, ai
 sensi degli artt. 1, legge n. 475/68 e n. 1, legge n. 362/91, sono
 quelli di ciascuna sede non quelli del quartiere con la conseguenza
 che il dato finale relativo a ciascuna farmacia e' un dato medio (la
 popolazione del quartiere, sempre al 1991!!, divisa per il numero
 delle farmacie esistenti nel quartiere), dato diverso da quello di
 legge ed inconferente anche per le oscillazioni che esistono tra sede
 e sede rispetto, appunto, alla media. Domanda di sospensione. I
 motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed
 irreparabile che deriva ai ricorrenti impone la sospensione dei
 provv.ti impugnati. P.Q.M. Si conclude per l'accoglimento del ricorso
 con le conseguenze di legge.
             Avv. Antonio Lamberti - Avv. Carlo Iaccarino             
                        Avv. Alberto Iaccarino                        
                                                                      
S-25484 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.