Si rende noto e si notifica ai signori: Abita Maurizio; Acampora
Anna; Acconciagioco Aurora, Pierina, Giovanna, Maria e Ferrara Rosa
quali eredi di Accongiagioco Pasquale, Accongiagioco Silvana; Addeo
Luisa, Albanese Alfonso, 'Farmacia Alfani dott. Errico S.a.s.' in
persona del legale rappresentante p.t.; 'Farmacia Alfani dott.
Maurizio S.a.s.'in persona del legale rappresentante p.t.; Aloj
Eugenia e Totaro Michela quali eredi di Aloj Giuseppe Rosolia
Lorella; Amato Giuseppe 'Farmacia Andreotti di Angela Cioffi ed
Elvira Gentile S.n.c.' in persona del legale rappresentante p.t.;
Annecchino Bianca; Annicchiarico Petruzzelli Antonio; Antonelli Elio;
Apice Adriana; 'Farmacia Anna Maria Ariemma Liguori e C. S.n.c.' in
persona del legale rap.te p.t. Arrichiello Maria; Attanasio Luciano;
Auriemma Amalia; Barbarito Maria Rosaria; 'Farmacia Basile Giannini
di Giorgio e Marco Basile Giannini S.n.c.' in persona del legale
rap.te p.t.; Battaglia Daniela; Belli Domenico; Beneduce Bruno;
Bernasconi Mario; Bocchetti Flavia; Boero Annacarla; Bordoni Pier
Luigi; Borrelli Michele; Borrelli Salvatore; Boscia Ennio; Bossa
Pasquale; Buonaiuto Eva; Buonaiuto Mariano; Buonomo Antonio; Buonomo
Giuseppina; Caiazza Anna; Calcagno Giovanni; Calzolari Maria Luisa;
Cancemi Ciro; 'Farmacia Candilio S.a.s. del dott. Maurizio Candilio
in persona del legale rap.te p.t.; Capo Bianco Gennaro; Capo Negro
Bruno; Capuano Edoardo; Carbone Roberto; Caretti Adele; Caretti Luigi
Maria; Carnovale Bernardo; Carraturo Pietro: Carraturo Paola;
Maddalena Annunziata, Laura e Alfredo Maria Carraturo quali eredi di
Carraturo Mario, Francesco Barbato; Casalino Clelia; Castaldo
Marianna; Cautiero Giuseppe; Cavagnoli Raffaele; Cerrato Francesco;
Certosino Marisa; Ciamillo Ennio; Ciampa Simona; Cifariello Filippo;
Cirino Angela; Citarella Vittoria; Colangelo Antonio; Confalone
Maria; Congedo Paolo; Contaldi Giovanni; Contaldi Pietro; Conte
Nicola; Cornalis Franco; Cotroneo Paolo, 'Farmacia Crispino di Luca
Crispino & C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.; D'Aquino
Gaetano; Daniele Pietro; D'Anna Gaetano; D'Atri Benito; 'Farmacia del
Sole di Luigi D'Atri e C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.;
D'Avino Giuseppina; De Angelis Giuseppina; De Anseris Consolata
Maria; De Benedictis Alberindo; De Biasi Michele; De Crescenzo
Carmela; De Falco Giovanni, De Iorio Amalia; De Falco Simona; De Luca
Felicia; De Maffutiis Teresa; De Marino Ciro; De Nigris Raffaele;
'Farmacia dott. Nicola De Pertis S.a.s.' in persona del legale rap.te
p.t.; De Simone Roberto; De Simone Giuseppe; De Sio Cesari Giovanni;
'Farmacia De Tommasis Di Giuseppe De Tommasis & C. S.n.c.' in persona
del legale rap.te p.t.; Del Vecchio Italo; Di Donna Carlo; Di Giacomo
Cherubina; Di Giacomo Andrea; Di Iorio Michele; Di Maggio Bruno; Di
Prisco Maria Cristina; Di Tonto Marco; Fabozzi Patrizia; Ricciardi
Emilio; Falco Felice; 'Farmacia Ferrara S.n.c. di Antonio & Bruno
Ferrara' in persona del legale rap.te p.t.; Ferrari Teresa; Figurelli
Giuseppe; Florio Ettore; Focone Giuseppe; Forte Silvia; Forte
Giovanni; Frizzoli Luciano; Fumo Enrico; Fusco Aldo; Galdiero
Valeria; Gargiulo Laura; Gargiulo Rosa; Garzia Giuseppe; Giannattasio
Antonio; Giliberti Giovanni; Gimmelli Antonio; 'Farmacia Giordano
S.a.s. della dott.ssa Rossella A.C. Giordano e C' in persona del
legale rap.te p.t.; Greca Angelo Giuseppe; Greco Antonio; Greco
Adriana; Grilli Elena; Grispello Donato; Guadagno Anita; Guarino
Vincenzo; Guerra Biagio; Iadaresta Antonietta; Iazzetta Giangrieco
Maria Teresa; Internicola Maria Paola; Iorio Riccardo Maria; Iovino
Carlo Maria; Itri Gian Battista; Iuliano Antonio; 'Farmacia del Corso
S.a.s. di Alessandro Iuliano' in persona del legale rap.te p.t.; Izzo
Mario; La Rana Federico; La Rocca Giuseppe; Lamagna Ermenegilda;
Larizza Paolo Antonio; Lastretti Adolfo; Laterza Valerio; Lenza Elio;
Leone Roberto; Leone Stefano; Leone Gaetano; Liguori Lucio;
Limonciello Giuseppe; Lopes Maria; Lorito Giuseppe; Lupo Antonio;
'Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s.' in
persona del legale rap.te p.t.; Maggiore Tommaso; Manfredi Ugo;
Mangiapia Vincenzo; Massimo, Marcello e Paola Manna quali eredi di
Remo Manna; Marino Elettra; Maritato Adriana; Marmorino Anna;
Martellini Emilio; Marullo Gaetano; Marzano Pasquale; Mastronardi
Giuseppe; Mastronardi Fabrizio quale erede della dott.ssa Rosanna
Procaccini; Mattera Gregorio; Mattera Vincenzo; Mattera Giovanni;
Maurelli Antonio; Maurelli Edoardo; Maurelli Salvatore; Mautone
Massimo Giuseppe; Mazzella Di Bosco Fernando; Melillo Maria Pia;
Mercurio Gianfranco; 'Farmacia Merlino di Francesco Merlino & C.
S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; 'Farmacia Igea di Ornella
Merola & C. S.a.s.' in persona del legale rap.te p.t.; Migliucci
Silvia; 'Farmacia San Francesco dei dottori Massimo e Elvira Mincione
S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; Minella Francesca; Minucci
Roberto; Mirone Antonello; Monaco Antonio; Montano Clementina;
Montemurro Giuseppe; Moschettini Paolo; Municino' Francesco; Murolo
Melania; Musella Tommaso; Natale Fulvio; Nigro Gerardo Vincenzo;
Nigro Maria; 'Farmacia Manzoni di Barbara Ninni & C. S.a.s.' in
persona del legale rap.te p.t.; Nocerino Tullia Anna; Nunziata Lidia;
Orlandi Manlio; Orlando Angelina; Orlando Maria Grazia; Pacilio
Maria; Padovani Angelo; Padovani Sergio; Pagano Giuseppe; Palisi
Luciana; Palmieri Anna; Palmiero Nicola; Panariello Matteo; Pantano
Giovanni Mario Walter; Parisi Fernanda; Parisi Francesco; Parte
Manlio; Pascale Adriana; Pascarella Marta; Paudice Maria; Peluso
Luigi; Pensato Antonio; Pergola Nicola Antonio; 'Farmacia Monterosa
delle dott.sse Maria e Luisa Perillo S.n.c.' in persona del legale
rap.te p.t.; Perrotta Raffaele; Persiani Amelia Maria; Pesaresi
Carmen; Petriello Bruno; Petrone Massimo; 'Farmacia M.R. Petrone
S.a.s. di Michele Petrone' in persona del legale rap.te p.t.;
'Vittorio Petrone di Mariavittoria Petrone & C. S.a.s.' in persona
del legale rap.te p.t.; Pezza Gabriele; Pezzullo Sossio; Piccirillo
Maria; Piras Santa; 'Farmacia Pisani di Antonino e Giuseppe Maria
Pisani S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.; Pisapia Aurelia;
Pisapia Maria Grazia; Porzio Raffaella, Rago Donatella; Ramasco
Massimiliano; Rapana' Cosimo; Raucci Carmengilda; Rey Paola;
Ricciardi Michele Mario; 'Farmacia Ricciardiello di Florinda
Immacolata Ricciardiello S.n.c.' in persona del legale rap.te p.t.;
Rinaldo Ernesto; Rocco Giuseppe; Rossetti Maria; Ruggiero Gaetano
Francesco; Ruggiero Guido quale erede di Ruggiero Paolo; Russo
Carmen; Russo Vittorio; Russo Maurizio; 'Farmacia Salerno di
Biancamaria e Donatella Salerno' in persona del legale rap.te p.t.;
Salvati Veronica; Sansone Attilio; Santostefano Caterina;
Santostefano Lucia; Schettino Liberata; Schipani Antonio; Schisa
Luciano; Scotto Di Vettimo Paolo; 'Farmacia Sellitti S.n.c. di
Montanino Immacolata & Montanino Milena' in persona del legale rap.te
p.t.; Sessa Valeria, Siconolfi Fulvio; Simone Giuseppe; Sinno Paolo;
Sollo Pasquale; Sorgente Elena; Sorgente Ciro; Spina Dorotea; Stabile
Vincenzo; Stabile Maria Luisa; Stabile Nicola; Stabile Rosario; Stilo
Rosa Maria Concetta Immacolata; Tabano Rosanna; Talamo Clara;
Taliento Maria Giovanna; Terranova Barberio Fernando; 'Farmacia
Terrusi Di Maria Ludovica e Francesca Paola Terrusi S.n.c.' in
persona del legale rap.te p.t.; Tranfaglia Natalia; Trifari Gennaro;
Trodella Giovanni; Trombaccia Bianca; Vecchioni Roberto; Veltri
Saverio; Vigorito Prospero; Anna D'anzi, Vincenzo, Prospero, Maria
Pia, Sergio e Rossella Vigorito quali eredi di Mario Vigorito, dott.
Antonio Caccavelli; Maria Consiglia Vitale quale erede di Mario
Vitale; Viviani Lucio, Volpe Consiglia; Zarrelli Andrea; Lo Conte
Walter; Castellano Bruno; Vona Maria Antonietta; Lombardi Giovanni;
Schettini Domenico; Boscia Carlo; Lentini Giuseppa; Boscia Massimo;
Carito Scamarcio Ciriaco; Musella Maria; Esposito Agata; Auriemma
Agnello; Pesa Federico; Dello Iacovo Gennaro; De Magistris Francesco;
Leone Marina; Polito Anna Maria; 'Farmacia dei dottori Mario Poppi e
Nicola Maria De Lellis S.n.c.' in persona del legale rappresentante
p.t.; De Lellis Nicola Maria; Poppi Mario; 'Farmacia Hartenstein
della dott.ssa Velia Hartenstein e del dott. Fabrizio Cotugno S.n.c.'
in persona del legale rappresentante p.t.: Cimino Giuliana e Marino
Silvestro quali eredi di Giosue' Marino; Torelli Bice e ad ogni altro
farmacista titolare e/o avente titolo su farmacia interessata dalla
revisione della P.O. come indicata in ricorso che il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, Sezione I, con, ordinanza
n. 5242/2001 del 14 novembre 2001, ha riunito e disposto la notifica
per pubblici proclami nei loro confronti dei seguenti ricorsi:
a)ricorsi a Ministero e sottoscrizione dell'avv. Antonio
Lamberti, elezione di domicilio in Napoli alla via Mattia Preti n.
10, e successivi ulteriori motivi ricorso (R.G. n. 5884/200l) del
dott. Gaetano D'Aquino; ricorso (R.G. n. 5885/2001) dei dott. Marino
Elettra, Pisapia Mariagrazia, Guerra Biagio, Conte Nicola, Liguori
Lucio, Pezzullo Sossio, Ferrara Antonio, Iadaresta Antonietta;
ricorso (R.G. n. 5886/2001) del dott. Stabile Nicola;
b)ricorsi a Ministero e sottoscrizione degli avv. Carlo ed
Alberto Iaccarino, elezione di domicilio in Napoli alla via S.
Pasquale a Chiaia n. 55 e ulteriori motivi, ricorso (R.G. n.
5905/2001) dei dott. Cautiero Giuseppe e Pezza Gabriele; ricorso
(R.G. n. 5906/2001) dei dott. Iorio Riccardo Maria, Mastronardi
Giuseppe, Mercurio Gianfranco, Nunziata Lidia, Padovani Angelo,
Santostefano Lucia; ricorso (R.G. n. 5907/2001) di Galdiero Valeria.
Tutti gli indicati ricorsi chiedono l'annullamento previa
sospensione: a) del provvedimento in data 7 maggio 2001 prot. n. 38,
a firma del sub Commissario all'ambiente del Comune di Napoli nonche'
del coordinatore all'ambiente dello stesso Comune relativo alla
procedura di eventuale trasferimento dei titolari di farmacia
nell'ambito della revisione della pianta organica in corso; b) una
agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali la nota
prot. n. 738 del 9 maggio 2001, a firma del presidente del Consiglio
dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Napoli, che trasmette
il provvedimento sub a) con espresso invito a darvi esecuzione
nonche' tutti quelli richiamati nel provvedimento sub a) e nella
presente impugnativa.
Fatto. I ricorrenti sono tutti titolari di farmacia in Napoli e
deducono l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per i seguenti
motivi:
I) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione n. 2 legge
2 aprile 1968, n. 475, n. 5 legge 8 novembre 1991, n. 362, n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275, n. 22
legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 13. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, omesso esame di circostanze di risolvente
rilievo, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia
manifesta. Incompetenza.
La competenza a provvedere alla revisione della pianta organica
delle farmacie spetta alla Regione. Il Comune deve solo essere
sentito e non ha neppure un potere di proposta. Il Comune non solo
elabora la revisione ma prevede la istituzione di nuove sedi
farmaceutiche e, prima dell'approvazione della revisione da parte
della Regione, avvia un procedimento di trasferimento stabilendo
criteri di valutazione e termini di decadenza. Fin d'ora, si deducono
i vizi che connotano sia la P.O. sia il procedimento di
trasferimento. Quanto alla P.O., essa sarebbe stata elaborata alla
stregua dei dati relativi alla popolazione residente nel Comune quali
emergenti dal censimento del 1991 e dunque assumendo dati errati. A
norma dell'art. 1, della legge n. 475/68 a Napoli vi dovrebbero
essere (1.002.619:4000) 250 farmacie a fronte delle 289 sedi e 308
farmacie esistenti che determinano l'attuale rapporto
farmacia-abitanti di farmacia ogni 3.255 abitanti (1.002.619:308).
Invece di prendere atto della situazione di eccesso di farmacie la
P.O. crea, invece, 19 nuove sedi farmaceutiche che, per essere
ubicate nelle zone periferiche, sono strutturate, anche grazie
all'inammissibile postulato che definisce come invalicabile l'ambito
territoriale quartiere (inesistente nella legislazione farmaceutica),
in maniera da avere 4000 e piu' abitanti e costituiscono, dunque, un
evidente privilegio al quale vengono ammessi, in pratica, solo i
farmacisti attualmente in sede promiscua. Il tutto con grave danno
per i ricorrenti che dalla revisione della P.O. attendevano la
ridefinizione della propria sede con conseguente possibilita' di
trasferimento ex art. 5, comma 1 o 2 della legge n. 362/91. Quanto al
concorso per il trasferimento, il Comune e incompetente. Del tutto
ingiustificata e' poi l'accelerazione: sette giorni per formulare una
domanda di trasferimento nell'ambito di una revisione che i
destinatari non conoscono. Il tutto in violazione dell'art. 5 della
legge n. 362/91 che prevede due distinte ipotesi di decentramento
delle farmacie: di ufficio e su domanda. Nella specie il procedimento
seguito, su domanda, viola la circolare approvata dall'assessore alla
sanita' della Regione Campania del 20 novembre 1995 n. 20, previe
delibere di Giunta regionale nn. 3824 del 2 agosto 1993 e n. 6410 del
4 novembre 1993 e del Consiglio regionale n. 4/3 dell'11 gennaio
1995. Per di piu' si prevede riserva per le farmacie promiscue, cio'
mentre la circolare regionale assegna, invece, solo 10 punti mentre
assegna 40 punti alle farmacie in soprannumero. Si svaluta
completamente (15 punti) il piu' che eloquente criterio del minor
fatturato al quale le disposizioni regionale assegnano fino a 50
punti. Si svaluta (5 punti) il criterio della anzianita' al quale le
disposizioni regionali assegnano fino a 10 punti. Si svaluta (20
punti) il criterio relativo alla necessita' di abbandonare i locali
al quale le disposizioni regionali assegnano 30 punti. Si consente
cosi' a titolari di farmacie, si promiscue ma con un fatturato
neppure paragonabile a quello di altri farmacisti, di trasferirsi in
sedi ancora piu' appetibili mentre chi non e' in sede promiscua come
i ricorrenti non ha nessuna possibilita' di trasferirsi.
(Motivi aggiunti). I) Violazione e falsa app.ne degli artt. 4 e
5, primo comma, legge 8 novembre 1991, n. 362, violazione dell'art. 3
della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di
presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.
In mancanza di qualunque referente normativo, l'amm.ne ha tenuto
un comportamento elusivo dell'obbligo (art. 3, legge n. 241/90) di
dare conto delle ragioni di diritto e delle norme che intendeva
applicare. Il primo comma, dell'art. 5 e' norma non meno
inapplicabile del secondo comma perche':
1) puo' accadere che nel fare applicazione dell'indicata
disposizione si determini una diversa configurazione di questa o
quella sede od, ancora, che questa o quella sede venga spostata e,
con essa, la farmacia. Resta escluso quanto e' accaduto nella specie
e cioe' che vengano create nuove sedi (33!!) e che vengano destinate
a trasferimento e per di piu' riservato a particolare categoria di
farmacisti. Nuove sedi, infatti, possono essere conferite solo per
concorso ai sensi dell'art. 4, della legge n. 362/91;
2) l'art. 5, primo comma, non consente il trasferimento. Quando
lo prevede lo impone in ragione della intervenuta modifica della
circoscrizione o localizzazione della sede, evenienza inconciliabile:
- con il trasferimento a domanda, aperto a tutti, per sedi dichiarate
vacanti; - con il trasferimento delle sole farmacie che abbiano fatto
domanda; - con la possibilita' che qualunque farmacista lasci la
propria sede. Il Comune e' in ogni caso incompetente. Ne' si
comprende perche', essendosi fatto luogo a concorso, non previsto dal
primo comma dell'art. 5, non si sia fatta applicazione dell'analogo
procedimento minutamente regolato dalla Regione Campania, con
circolare dell'assessore alla sanita' del 20 novembre 1995 n. 20;
II) violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per illogicita', manifesta ingiustizia,
contraddittorieta'. Sviamento.
I ricorrenti non sono stati chiamati ad alcuna interlocuzione;
III) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione n. 2,
legge 2 aprile 1968, n. 475: nn. 1, 5 legge 8 novembre 1991, n. 362,
n. 1 decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,
n. 22 legge Regione Campania 8 marzo 1985, n. 13, art. 380 T.U. n.
1265/1934. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso esame
di circostanze di risolvente rilievo, illogicita' disparita' di
trattamento, ingiustizia manifesta, incompetenza, sviamento. I
provvedimenti impugnati servono l'intento di assicurare una sede a
ciascun farmacista e di eliminare le sedi promiscue. A tal fine: a)
si e' fatto illegittimo riferimento alla popolazione del 1991; b) si
e' negata la condizione di grave soprannumero esistente e si e'
addirittura creata una inesistente necessita' di nuove sedi. In
violazione dell'art. 380 T.U. n. 1265/1934 non si e' provveduto al
riassorbimento delle 14 sedi di farmacisti trasferiti fuori Comune,
sono state create altre 19 sedi per un totale (non assorbite e
create) di 33 nuove sedi. Si e' ignorato e negato che esistano ben 58
farmacie in soprannumero che occorre riassorbire appena se ne
presentino le condizioni di legge costringendo tutti i farmacisti non
a coesistere con una condizione transeunte ma con una situazione
illegittimamente trasformata in stabile ed a regime; c) il disegno e'
stato completato con l'illegittimo trasferimento riservato;
IV) stessa epigrafe del motivo precedente.
La P.O. e' stata strutturata alla stregua del criterio del
quartiere, illegittimo:
a)perche' la linea che delimita il quartiere e' irrilevante per
la distribuzione dei farmaci; b)perche' i dati da considerare, ai
sensi degli artt. 1, legge n. 475/68 e n. 1, legge n. 362/91, sono
quelli di ciascuna sede non quelli del quartiere con la conseguenza
che il dato finale relativo a ciascuna farmacia e' un dato medio (la
popolazione del quartiere, sempre al 1991!!, divisa per il numero
delle farmacie esistenti nel quartiere), dato diverso da quello di
legge ed inconferente anche per le oscillazioni che esistono tra sede
e sede rispetto, appunto, alla media. Domanda di sospensione. I
motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed
irreparabile che deriva ai ricorrenti impone la sospensione dei
provv.ti impugnati. P.Q.M. Si conclude per l'accoglimento del ricorso
con le conseguenze di legge.
Avv. Antonio Lamberti - Avv. Carlo Iaccarino
Avv. Alberto Iaccarino
S-25484 (A pagamento).