TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.284 del 6-12-2001)

  Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti
 inseriti nella graduatoria approvata con determinazione del direttore
 del Servizio infrastrutture territoriali ed energia dell'assessorato
 regionale dell'industria della Sardegna n. 368 del 28 maggio 2001,
 pubblicata nel BURAS del 7 giugno 2001, recante approvazione 2a
 graduatoria delle istanze di contribuzione per il risparmio (legge 9
 gennaio 1991, n. 10, artt. 8, 10 e 13) relativa alle istanze di
 contributi per interventi di risparmio energetico presentate
 nell'anno 1992.
 
      Con ricorso n. 1292/01 di Digit S.a.s. di Loi Giovanni & C., in
 persona del legale rappresentante in carica Alessandro Tozzi,
 domiciliata in Cagliari nel viale Merello n. 41, presso l'avv.
 Marcello Vignolo e l'avv. Massimo Massa che la rappresentano e
 difendono per procura a margine del ricorso introduttivo, in proprio
 e quale mandataria di Masili Raffaele, Carta Francesca, Carta Anna,
 Giorgi Modesta, Meloni Tonina, Coccollone Raffaele, Camedda
 Salvatore, Manunza Eliseo, Spanu Roberto, Cadau Antonio, Coccollone
 Giovannino, Coccollone Michele, Cugusi Angelo Raffaele, Mascia
 Arturo, Cuboni Giuseppe, Cannas Assunta, Lapillo Mario, Sedda
 Giovanni, Carcangiu Valentino, Corrias Luigi, Demuro Luigi, Calia
 Salvatore, Picci Giovanni Maria, Zedde Natale, Porcu Sebastiana,
 Desogus Martino, Desogus Salvatore, Loi Pietro Fedele, Marras
 Giorgina, Loddo Michele, Secci Giancarlo, Ullasci Giovanni, Mura
 Pierpaolo, Loi Giovanni, Usai Antonio Ignazio, Asproni Diego, Carta
 Vera, Serusi Caterina Franca, Zedda Antonio, Cadeddu Salvatore, Carta
 Giovanni, Melis Antonia, Curreli Luigino, nonche' dei signori Calia
 Paolo, Calia Maria Maddalena e Carta Maria Sebastiana nella loro
 qualita' di eredi di Calia Giuseppe ha proposto ricorso contro la
 Regione Autonoma della Sardegna per l'annullamento, previa
 sospensione dell'efficacia, della determinazione del direttore del
 Servizio infrastrutture territoriali ed energia dell'assessorato
 regionale dell'industria n. 369 del 28 maggio 2001, pubblicato nel
 Buras del 7 giugno 2001, recante approvazione elenco delle istanze di
 contribuzione per il risparmio energetico escluse dal beneficio di
 cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 8, 10 e 13, nonche' di
 tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali compreso il
 citato decreto n. 368 del 28 maggio 2001.
      La Digit, per incarichi ricevuti dalle ditte in epigrafe, ha
 istruito le pratiche di rimborso di cui alla legge 9 gennaio 1991, n.
 10, artt. 8, 10 e 13, avviate con domande presentate nel 1992. Nel
 febbraio 1994 gli interessati hanno presentato domande per ottenere,
 in alternativa alle precedenti richieste, un contributo per
 interventi di maggiori dimensioni. L'amministrazione ha sempre
 manifestato di ritenere rituali le proposte di modifica, ingenerando
 un affidamento in capo agli interessati, che negli anni successivi
 hanno coltivato solo la seconda domanda. Con avviso pubblico
 pubblicato nel Buras del 22 giugno 2000, il direttore del competente
 servizio ha invitato ad integrare e regolarizzare le domande
 presentate nel 1992 exart. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991. Con
 determinazione del direttore del servizio n. 369 del 28 maggio 2001,
 tutte le istanze presentate nel 1994 dai soggetti indicati in
 epigrafe sono state rigettate con l'identica motivazione: 'Progetto
 non conforme alla previsione iniziale, contenuta nella domanda
 presentata nell'anno 1992'. Nulla si dice in merito alle domande
 originarie, presentate nel 1992. Si chiede l'annullamento previa
 sospensione dell'efficacia dell'atto di esclusione nonche', ma senza
 chiederne la sospensione, l'annullamento della graduatoria delle
 istanze accolte, approvata con determinazione n. 368/2001. Motivi
 d'impugnazione.
      I. Dalla nuova domanda ad oggi, per quasi dieci anni, i
 responsabili del procedimento hanno in tutti i modi rassicurato circa
 la legittimita' formale di tale domanda, ingenerando un affidamento
 ragionevole. L'esclusione e' quindi viziata per eccesso di potere
 sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta. Inoltre, emerge la
 contraddittorieta' dell'amministrazione, che ha inviato alla ERGA
 solo i fascicoli relativi alle istanze modificate nel 1994, cosi'
 ingenerando la convinzione che non fosse necessario coltivare le
 prime domande. L'accoglimento di questa censura comporta l'insorgere
 dell'onere per l'amministrazione di esaminare le istanze del 1994. In
 subordine, comporterebbe la riammissione delle istanze del 1992,
 previa eventuale fissazione di un termine per regolarizzare la
 documentazione.
      II. L'amministrazione non si e' mai pronunziata sulle istanze
 del 1992, ma ha solo rigettato le istanze del 1994. Cio' ha violato
 il principio secondo cui le istanze alla P.A. devono essere decise
 con un provvedimento formale. Inoltre, la dimenticanza
 dell'amministrazione conferma l'atteggiamento schizofrenico di questa
 e dimostra che tutti avevano ritenuto ammissibile l'integrazione del
 1994, e quindi superato l'interesse all'accoglimento delle prime. Il
 rigetto delle domande del 1994, pero', fa riemergere per intero
 l'interesse all'esame delle domade originarie, che non sono state
 evase.
      III. L'art. 3 della legge regionale n. 40/1990 stabilisce
 l'obbligo per l'amministratore di concludere il procedimento mediante
 l'emanazione di un atto formale. Anche questa norma e' stata violata,
 inoltre, per l'art. 9, comma 1, lett.b) della legge regionale n.
 40/1990 il responsabile del procedimento ha il potere-dovere di
 accertare d'ufficio i fatti, compiendo quanto necessario per
 l'imparziale svolgimento dell'istruttoria. Tra queste rientra quella
 di richiedere l'integrazione di istanze incomplete. Questo
 potere-dovere doveva essere certamente esercitato nel caso di specie,
 alla luce delle vicende di fatto sopra esposte. Conclusioni: il TAR
 voglia annullare gli atti impugnati, in via principale nella parte in
 cui dichiarano ammissibili i progetti secondo la previsione delle
 istanze del 1994, o, in via subordinata, nella parte in cui non
 considerano ammissibile la domanda originaria, previa, se del caso,
 rimessione in istruttoria delle domande stesse. Si chiede inoltre la
 sospensione degli atti impugnati, in quanto il danno e' evidente ed
 il fumus emerge dai motivi sopra esposti.
      Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2001, il TAR ha ordinato
 l'integrazione del contraddittorio per mezzo di pubblici proclami
 quanto a sei classificati nella graduatoria impugnata, mediante
 notifica diretta, rinviando per l'esame dell'istanza di sospensione
 alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2002.
              Avv. Massimo Massa - Avv. Marcello Vignolo              
                                                                      
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