Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con determinazione del direttore del Servizio infrastrutture territoriali ed energia dell'assessorato regionale dell'industria della Sardegna n. 368 del 28 maggio 2001, pubblicata nel BURAS del 7 giugno 2001, recante approvazione 2a graduatoria delle istanze di contribuzione per il risparmio (legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 8, 10 e 13) relativa alle istanze di contributi per interventi di risparmio energetico presentate nell'anno 1992. Con ricorso n. 1292/01 di Digit S.a.s. di Loi Giovanni & C., in persona del legale rappresentante in carica Alessandro Tozzi, domiciliata in Cagliari nel viale Merello n. 41, presso l'avv. Marcello Vignolo e l'avv. Massimo Massa che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo, in proprio e quale mandataria di Masili Raffaele, Carta Francesca, Carta Anna, Giorgi Modesta, Meloni Tonina, Coccollone Raffaele, Camedda Salvatore, Manunza Eliseo, Spanu Roberto, Cadau Antonio, Coccollone Giovannino, Coccollone Michele, Cugusi Angelo Raffaele, Mascia Arturo, Cuboni Giuseppe, Cannas Assunta, Lapillo Mario, Sedda Giovanni, Carcangiu Valentino, Corrias Luigi, Demuro Luigi, Calia Salvatore, Picci Giovanni Maria, Zedde Natale, Porcu Sebastiana, Desogus Martino, Desogus Salvatore, Loi Pietro Fedele, Marras Giorgina, Loddo Michele, Secci Giancarlo, Ullasci Giovanni, Mura Pierpaolo, Loi Giovanni, Usai Antonio Ignazio, Asproni Diego, Carta Vera, Serusi Caterina Franca, Zedda Antonio, Cadeddu Salvatore, Carta Giovanni, Melis Antonia, Curreli Luigino, nonche' dei signori Calia Paolo, Calia Maria Maddalena e Carta Maria Sebastiana nella loro qualita' di eredi di Calia Giuseppe ha proposto ricorso contro la Regione Autonoma della Sardegna per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del direttore del Servizio infrastrutture territoriali ed energia dell'assessorato regionale dell'industria n. 369 del 28 maggio 2001, pubblicato nel Buras del 7 giugno 2001, recante approvazione elenco delle istanze di contribuzione per il risparmio energetico escluse dal beneficio di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 8, 10 e 13, nonche' di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali compreso il citato decreto n. 368 del 28 maggio 2001. La Digit, per incarichi ricevuti dalle ditte in epigrafe, ha istruito le pratiche di rimborso di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, artt. 8, 10 e 13, avviate con domande presentate nel 1992. Nel febbraio 1994 gli interessati hanno presentato domande per ottenere, in alternativa alle precedenti richieste, un contributo per interventi di maggiori dimensioni. L'amministrazione ha sempre manifestato di ritenere rituali le proposte di modifica, ingenerando un affidamento in capo agli interessati, che negli anni successivi hanno coltivato solo la seconda domanda. Con avviso pubblico pubblicato nel Buras del 22 giugno 2000, il direttore del competente servizio ha invitato ad integrare e regolarizzare le domande presentate nel 1992 exart. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991. Con determinazione del direttore del servizio n. 369 del 28 maggio 2001, tutte le istanze presentate nel 1994 dai soggetti indicati in epigrafe sono state rigettate con l'identica motivazione: 'Progetto non conforme alla previsione iniziale, contenuta nella domanda presentata nell'anno 1992'. Nulla si dice in merito alle domande originarie, presentate nel 1992. Si chiede l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'atto di esclusione nonche', ma senza chiederne la sospensione, l'annullamento della graduatoria delle istanze accolte, approvata con determinazione n. 368/2001. Motivi d'impugnazione. I. Dalla nuova domanda ad oggi, per quasi dieci anni, i responsabili del procedimento hanno in tutti i modi rassicurato circa la legittimita' formale di tale domanda, ingenerando un affidamento ragionevole. L'esclusione e' quindi viziata per eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta. Inoltre, emerge la contraddittorieta' dell'amministrazione, che ha inviato alla ERGA solo i fascicoli relativi alle istanze modificate nel 1994, cosi' ingenerando la convinzione che non fosse necessario coltivare le prime domande. L'accoglimento di questa censura comporta l'insorgere dell'onere per l'amministrazione di esaminare le istanze del 1994. In subordine, comporterebbe la riammissione delle istanze del 1992, previa eventuale fissazione di un termine per regolarizzare la documentazione. II. L'amministrazione non si e' mai pronunziata sulle istanze del 1992, ma ha solo rigettato le istanze del 1994. Cio' ha violato il principio secondo cui le istanze alla P.A. devono essere decise con un provvedimento formale. Inoltre, la dimenticanza dell'amministrazione conferma l'atteggiamento schizofrenico di questa e dimostra che tutti avevano ritenuto ammissibile l'integrazione del 1994, e quindi superato l'interesse all'accoglimento delle prime. Il rigetto delle domande del 1994, pero', fa riemergere per intero l'interesse all'esame delle domade originarie, che non sono state evase. III. L'art. 3 della legge regionale n. 40/1990 stabilisce l'obbligo per l'amministratore di concludere il procedimento mediante l'emanazione di un atto formale. Anche questa norma e' stata violata, inoltre, per l'art. 9, comma 1, lett.b) della legge regionale n. 40/1990 il responsabile del procedimento ha il potere-dovere di accertare d'ufficio i fatti, compiendo quanto necessario per l'imparziale svolgimento dell'istruttoria. Tra queste rientra quella di richiedere l'integrazione di istanze incomplete. Questo potere-dovere doveva essere certamente esercitato nel caso di specie, alla luce delle vicende di fatto sopra esposte. Conclusioni: il TAR voglia annullare gli atti impugnati, in via principale nella parte in cui dichiarano ammissibili i progetti secondo la previsione delle istanze del 1994, o, in via subordinata, nella parte in cui non considerano ammissibile la domanda originaria, previa, se del caso, rimessione in istruttoria delle domande stesse. Si chiede inoltre la sospensione degli atti impugnati, in quanto il danno e' evidente ed il fumus emerge dai motivi sopra esposti. Alla Camera di Consiglio del 7 novembre 2001, il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per mezzo di pubblici proclami quanto a sei classificati nella graduatoria impugnata, mediante notifica diretta, rinviando per l'esame dell'istanza di sospensione alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2002. Avv. Massimo Massa - Avv. Marcello Vignolo C-33508 (A pagamento).