Rete Gas Italia S.p.a., societa' del gruppo ENI in esecuzione a quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 164/2000 e' subentrata alla societa' Snam S.p.a. in tutti i rapporti attivi e passivi in essere relativi alla sua attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di GNL in Italia a decorrere dal 1. luglio 2001, con sede in San Donato Milanese, piazza Vanoni n. 1, codice fiscale n. 13271390158 pubblica, ai sensi del comma 10 dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblica il provvedimento autorizzativo n. 1199 dell'11 settembre 2001 rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 per il progetto di costruzione del tratto in Comune di Palagiano (prov. di Taranto) del metanodotto 'Bernalda Brindisi' DN 1050/75 bar. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale del coordinamento territoriale, Divisione U.T. protocollo 1199 dell'11 settembre 2001. Visti: gli artt. 80, 81, 82, 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni; il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni e integrazioni; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31marzo1998, n. 112; Premesso che: in data 16 luglio 1999 si e' tenuta presso questo Ministero la conferenza di servizi in sede deliberatamente (All. n. 1) convocata, con telex 798 del 16 luglio 1999 e nota di pari protocollo e data (All. n. 2) ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in merito al progetto del metanodotto Montesano sulla Marcellana-Brindisi, tratto Bernalda-Brindisi DN 1050/75 bar e del collegamento alla centrale Enel di Brindisi Nord DN 600/24 bar; il metanodotto in questione, gia' di pubblica utilita' per il combinato disposto dall'art. 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 e dalla legge 10 febbraio 1953 n. 136 e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, ora e' opera di pubblico interesse ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; nell'ambito della suddetta conferenza si e' preso atto dell'assenso delle amministrazioni ed enti interessati, espresso con determinazioni acquisite agli atti e/o con pareri resi in conferenza di servizi; in particolare, il rappresentante del Comune di Palagiano rendeva parere favorevole impegnandosi alla ratifica da parte del Consiglio comunale del parere espresso. Tale espressione favorevole era condizionata in maniera irrinunciabile alla realizzazione, a carico della societa' Snam, di alcuni interventi concernenti il ripristino ambientale e la sistemazione della viabilita' interferente con il tracciato del metanodotto; con riguardo alla ratifica del parere espresso dal rappresentante del Comune di Palagiano, sollecitata dalla DI.CO.TER. con nota n. 384 del 30 agosto 1999, in data 8 ottobre 1999 si e' svolta una riunione tecnica presso questa Direzione generale (All. n. 3). In tale sede il sindaco di Palagiano non ha ravvisato le condizioni per procedere alla ratifica consiliare del parere espresso in conferenza di servizi ed ha, pertanto, confermato il parere negativo di cui alla precedente deliberazione del C.C. n. 10 del 24 aprile 1998, consegnata agli atti di una precedente Conferenza di Servizi in data 29 aprile 1998, che non ha avuto esito positivo (All. n. 4); la societa' proponente ha, quindi, richiesto al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e trasporti), con nota n. 43128 del 12 ottobre 1999 (All. n. 5) di concludere l'iter autorizzativo del progetto in argomento, stralciando il tratto nel territorio del Comune di Palagiano, pari a circa 7 km , in quanto si assicurava la fornitura di gas naturale all'Enel per i propri impianti di Brindisi utilizzando temporaneamente il preesistente metanodotto Policoro-Palagiano-Brindisi; nella citata nota n. 43128/99 la Snam si riservava, altresi', di presentare in seguito un nuovo progetto per il tratto in questione; con provvedimento n. 963/1275 in data 3 novembre 1999 (All. n. 6) a seguito delle conferenze di servizi tenutesi il 29 aprile 1998 e il 16 luglio 1999 e della citata richiesta Snam n. 43128/99, questo Ministero ha accertato, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione, sentite le amministrazioni ed enti interessati, in merito al progetto del metanodotto Bernalda Brindisi DN 1050/75 bar e del collegamento alla centrale Enel di Brindisi Nord DN 600/24 bar, con esclusione del tratto in Comune di Palagiano; la societa' Snam, con nota n. 8 in data 7 marzo 2000, ha trasmesso a questo Ministero n. 4 copie del progetto del metanodotto Bernalda Brindisi tratto in Comune di Palagiano, richiedendo l'accertamento di conformita' urbanistico-edilizia di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modifiche e integrazioni e specificando, nella relazione tecnica, che il tracciato del metanodotto e' del tutto invariato rispetto a quello stralciato dal citato provvedimento autorizzativo n. 963/1275-99 di questo Ministero (All. n. 7); Considerato che: a seguito di richiesta per le vie brevi da parte della DI.CO.TER., la Snam, con nota n. 32 in data 3 luglio 2000, ha presentato idonea documentazione integrativa (All. n. 8). Con la citata nota ha, altresi', richiesto l'attivazione della procedura di surroga nei confronti del diniego posto dal Comune di Palagiano. Nella suddetta documentazione integrativa la Snam ha evidenziato le motivazioni per le quali non e' consentito variare il tracciato del gasdotto insistente sul territorio di Palagiano. Tali motivazioni sono riconducibili, sostanzialmente, alla circostanza che ogni tracciato alternativo a quello di progetto comporta maggiore impatto urbanistico ed ambientale. Infatti, abbandonando il parallelismo con il metanodotto Policoro-Palagiano-Brindisi, costruito nei primi anni '80, non si sfrutta la fascia di servitu' gia' esistente e, a causa dell'allungamento del tracciato, vengono interessate maggiori aree agricole; mentre il tracciato di progetto, parallelo a quello del metanodotto esistente, minimizza l'impatto sul territorio sia dal punto di vista urbanistico che ambientale. Ad avvalorare quanto sopra, si fa presente che la Regione Puglia, con determinazione assessorile n. 3611/2. del 23 marzo 1999, riconfermata con nota n. 9091/1. del 14 luglio 1999, nell'esprimere il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 sull'intero tracciato del metanodotto Bernalda-Brindisi, ha, invece, ritenuto non accoglibile la richiesta del Comune di Palagiano di modificare il tracciato originario in quanto le varianti, se attuate, risulterebbero di maggiore impatto territoriale. Inoltre, anche le amministrazioni e gli enti preposti alla tutela dei vincoli di natura paesaggistico-ambientale hanno emesso, ciascuno per la propria competenza, parere favorevole sul metanodotto 'Bernalda-Brindisi', che comprende anche il tratto in Comune di Palagiano, talora dettando prescrizioni per una piu' efficace tutela e/o per un corretto ripristino dei luoghi. In particolare, vedasi la nota del Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e tutela del territorio), Servizio V.I.A., n. 6196/VIA/A. 1.27 dell'8 giugno 1999; la nota del Ministero beni e attivita' culturali, Ufficio centrale beni ambientali e paesaggistici, n. ST/103/29864 del 27 novembre 1998; il decreto n. 1782 in data 9 novembre 1998 rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste ai sensi del regio decreto legge n. 3267/1923 per le opere che intervengono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico, non ricadenti comunque sul territorio del Comune di Palagiano. Tali pareri, cosi' come le citate note della Regione Puglia, sono confluiti nell'ambito della conferenza di servizi del metanodotto 'Bernalda-Brindisi' (All. n. 9). Con la predetta documentazione integrativa presentata in data 3 luglio 2000, la societa' Snam ha, evidenziato, tra l'altro, che la mancata realizzazione del tratto in Comune di Palagiano, in concomitanza di altri fattori quali l'avvio di ulteriori nuovi gruppi termoelettrici nell'area di Taranto (previsti a partire dalla primavera 2001) ed il collegamento alla rete dei metanodotti Snam di alcuni nuovi Comuni, comportera' livelli insufficienti di pressione del gas ai terminali della rete; con nota in data 25 settembre 2000 la societa' Snam, con riferimento all'accordo sottoscritto il 25 luglio 1996 da Ministero industria (ora Ministero per le attivita' produttive), Ministero ambiente, Enel ed Eni/Snam, che prevede la fornitura di gas naturale alle centrali Enel di Brindisi Nord e Sud, ha ribadito la necessita' che venga realizzato anche il tratto in Comune di Palagiano (All. n. 10); al fine di approfondire le problematiche emerse in merito al procedimento autorizzativo del tratto in Comune di Palagiano, e' stato richiesto dal direttore generale DI.CO.TER., con nota n. 938 in data 16 febbraio 2001 (All. n. 11) un incontro con il sindaco, che si e' tenuto il 20 febbraio u.s. presso la DI.CO.TER. stessa; in tale incontro e' stato chiesto al Comune, alfine di addivenire ad un accordo con la societa' proponente e consentire la definizione dell'iter autorizzativo, di predisporre una relazione tecnica relativa ai ripristini ambientali da effettuarsi, a carico della societa' Snam, nel territorio del Comune di Palagiano; con nota n. 2577 deI 5 aprile 2001 il sindaco ha trasmesso la relazione tecnica con la quale e' stato quantificato l'importo relativo agli interventi di ripristino ambientale e delle sedi stradali interessate dalle opere in questione (All. n. 12); con la citata nota di trasmissione, il sindaco ha, tuttavia, ribadito a questo Ministero 'l'assoluto diniego all'attraversamento del territorio di Palagiano per l'opera di cui all'oggetto'; la DI.CO.TER., nel riscontrare l'ulteriore e definitivo diniego opposto dal Comune di Palagiano alla realizzazione del metanodotto in oggetto, al fine di procedere comunque alla emissione del provvedimento autorizzativo, ha invitato la societa' Snam a fornire una risposta in relazione a quanto richiesto dal sindaco; la Snam, con nota n. 42440 in data 26 aprile 2001, si e' impegnata a provvedere al ripristino, allo stato quo ante dei terreni, delle opere e delle infrastrutture ricadenti nella fascia di servitu' che verranno interessate ed eventualmente danneggiate a seguito dei lavori di costruzione del gasdotto (All. n. 13); per quanto concerne, altresi', la richiesta, formulata dalla DI.CO.TER. con nota n. 602 del 24 aprile 2001, alla societa' Snam di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, la Snam, con nota n. 157 in data 8 agosto 2001 (All. n. 14) ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso presso l'albo pretorio del Comune di Palagiano, informando, nel contempo, questa amministrazione che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 164/2000, ha conferito, con atto notarile in data 28 giugno 1991, la propria attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale alla societa' Rete Gas Italia, con effetto a far tempo dal 1. luglio 2001. Per quanto visto, premesso e considerato, questo Ministero, titolare dei compiti di rilievo nazionale, come stabilito dall'art. 52, comma1 del decreto legislativo n. 112/98, per l'identificazione delle linee d'assetto del territorio, accerta il perfezionamento dell'intesa Stato-Regione, ai fini della localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e, per gli effetti; Autorizza: la realizzazione delle opere in oggetto indicate, richiamando nel contempo l'osservanza di tutte le prescrizioni espresse dalle amministrazioni ed enti interessati, sulla scorta degli acclusi elaborati progettuali che, unitamente ai verbali in data 29 aprile 1998 e 16 luglio 1999 ed agli altri atti della conferenza di servizi, formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare, si invita la Snam a provvedere al ripristino, allo stato quo ante dei terreni, delle opere e infrastrutture eventualmente danneggiate a seguito dei lavori di costruzione del gasdotto, anche se il danno si verificasse al di fuori della fascia di servitu'; si chiede, inoltre, di effettuare la piantumazione di palme ad alto fusto nel tratto che interessa la Lama di Lenne, come richiesto dal Comune. La societa' Snam S.p.a. provvede alla pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa vigente in materia. Il direttore generale: arch. Gaetano Fontana. S-25508 (A pagamento).