L'ANAS - Ente Nazionale per le strade, in persona del capo
compartimento per la viabilita' del Friuli-Venezia Giulia dott. ing.
Fabrizio Russo, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
avvocati Piero Gerin e Carmine Pullano ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Trieste, via Carducci n. 10, giusta delega a
margine del presente atto,
Contro:
Reghent Giovanni fu Andrea ovvero i suoi eredi universali se
deceduto, Reghent Maria Gustincic ovvero i suoi eredi universali se
deceduta, Vremez Andrea ovvero i suoi eredi universali se deceduto e
Malalan Michele ovvero i suoi eredi universali se deceduto.
(Omissis).
Cita:
i signori Reghent Giovanni fu Andrea ovvero i suoi eredi universali
se deceduto, Reghent Maria Gustincic ovvero i suoi eredi universali
se deceduta, Vremez Andrea ovvero i suoi eredi universali se deceduto
e Malalan Michele ovvero i suoi eredi universali se deceduto, a
comparire innanzi il Tribunale di Trieste all'udienza del 3 giugno
2002, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di
cui all'art. 166 c.p.c. e con espresso avvertimento che in fallanza
incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. affinche', in
loro presenza o legittima contumacia, vengano accolte le seguenti
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione
od eccezione reietta, accertare e dichiarare che i fondi 1/4 p.i.
della P.T. 1213, p.c.n. 2860/1, area 893, G.N. 68/1905, del C.C. di
Contovello; 1/4 p.i. della P.T. 1213, p.c.n. 2860/1, area 893, G.N.
68/1905, del C.C. di Contovello; 1/2 p.i. della P.T. 2877, p.c.n.
2927, area 470, G.N. 1881/1889, del C.C. di Opicina; 1/4 p.i. della
P.T. 1216, pp.cc.nn. 3330/2 e 3331/3, aree 3011 e 1456, G.N.
21414/1895, del C.C. di Opicina, gia' di proprieta' rispettivamente
dei signori Reghent Giovanni fu Andrea ovvero dei suoi eredi
universali se deceduto, Reghent Maria Gustincic ovvero dei suoi eredi
universali se deceduta, Vremez Andrea ovvero dei suoi eredi
universali se deceduto e Malalan Michele ovvero dei suoi eredi
universali se deceduto, sono di proprieta' della deducente per i
motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, autorizzare
l'esponente a procedere all'iscrizione tavolare del predetto diritto
di proprieta'.
Spese di lite rifuse in caso di opposizione.
In via istruttoria: ogni mezzo riservato nei prefiggendi termini
ex articoli 183 e 184 c.p.c.
Si allega copia del decreto del Ministro dei lavori pubblici di
data 1. marzo 1991.
Trieste, 17 settembre 2001
Avv. Piero Gerin - Avv. Carmine Pullano.
C-33969 (A pagamento).