Ricorso R.G.R. n. 816/2001 proposto da Giovanna Firone, residente in Genova, assistita dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Marco Barilati, domiciliata in Genova, via Corsica n. 21, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del legale rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto del Ministero della pubblica istruzione, Direzione regionale per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova n. 2757/A40 del 27 marzo 2001, portante reiezione dell'istanza di riesame della domanda di ammissione nella graduatoria permanente classi di concorso A043, A050, A051 per mancato possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi sopraindicate di cui all'art. 3, D.M. n. 146/00 perche' iscritta dall'anno accademico 99/00 alla Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) presso l'Universita' di Genova, ove ha conseguito la specializzazione nel luglio 2001; b)dei decreti ministeriali pubblica istruzione nn. 123/00 e 146/00, delle C.C.M.M. nn. 4247/99 e 5137/00. La ricorrente lamenta: 1) violazione art. 3, D.M. n. 146/00, art. 2, commi 2 e 4, legge n. 124/99, art. 2, commi 4, 5 e 6, D.M. n. 123/00, dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialita' e buona amministrazione ex artt. 3, 51 e 97 Cost, dell'art. 12 preleggi al cc. Difetto di presupposti, istruttoria e motivazione. Ingiustizia grave e manifesta illogicita'. In subordine invalidita' derivata per l'illegittimita' dell'art. 3, decreto ministeriale n. 146/00, e dell'art. 2, decreto ministeriale n. 123/00, per violazione delle norme e dei principi costituzionali suddetti e, occorrendo, per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, legge n. 124/99. La ricorrente, specializzanda S.S.I.S., al pari dei 'corsisti exO.M. n. 33/2000', ha diritto all'ammissione con riserva nelle graduatorie de quibus in attesa del conseguimento del titolo abilitativo, giusta i citati artt. dei decreti ministeriali nn. 123/00 e 146/00, donde l'illegittimita' del decreto di esclusione La posizione della ricorrente e' quanto meno identica a quella di chi ha frequentato questi corsi. Se cosi' non fosse, i decreti ministeriali e/o la legge n. 124/99 e/o l'art. 6-ter legge n. 306/00, contrasterebbero con le suindicate norme e principi costituzionali, per ingiusta discriminazione di posizioni sostanziali identiche e violazione del principio per cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Motivi aggiunti di Giovanna Firone, ut supra, nel ricorso R.G.R. n. 816/01, per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie provinciali definitive per le nomine in ruolo e per le nomine a tempo determinato (supplenze annuali), classi di concorso A043, A051 del 10 agosto 2001, del/dei provvedimento/i (di numero e data ignoti) con cui il Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, Direzione regionale per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova le ha approvate e, occorrendo, del C.M. n. 137/01. La ricorrente lamenta: I) violazione art. 8, decreto ministeriale n. 268/01; artt. 3, 5, all. A, decreto ministeriale n. 146/00, art. 1 D.L. n. 255/01, art. 2 legge n. 124/99. Violazione principi di uguaglianza, ragionevolezza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicita', ingiusta disparita' di trattamento. Sviamento. Avuto il titolo abilitativo alla ricorrente spettavano pt. 30 ex art. 8, decreto ministeriale n. 268/01, il punteggio ex all. A, D.M. n. 146/00. Per contro le graduatorie impugnate non riconoscono alla ricorrente il punteggio aggiuntivo ex art. 8, decreto ministeriale n. 268/01, ne' quello ex all. A, D.M. n. 146/00. Tale ingiustificata disparita' di trattamento contrasta con il D.L. n.255/01 e con i citati principi ex artt. 3, 51 e 97 Cost, per le stesse ragioni indicate nel ricorso introduttivo e per mancata valorizzazione dei maggiori titoli culturali scientifici nonche' di merito dei docenti specializzati S.S.I.S. rispetto ai corsisti ex O.M. n. 33/2000. Sussiste lo sviamento di potere in quanto le nuove graduatorie non fan altro che perpetuare ulteriormente l'illegittimo favor nei confronti di chi si e' abilitato con corsi exO.M. n. 33/00. In subordine, se la diversa attribuzione dei punteggi ed il conseguente trattamento discriminatorio tra i corsisti exO.M. e specializzandi S.S.I.S. dipendesse da una qualche norma di legge (quelle gia' impugnate con il ricorso o l'art. 1 e/o l'art. 2 D.L. n. 255/01) o di regolamento (gli artt. 1, 3, 5, all. A, D.M. n. 146/00, e/o l'art. 2, decreto ministeriale n. 123/00, o, l'art. 1 e/o 21, decreto ministeriale n. 268/01), allora le norme di legge e/o di regolamento violerebbero (ognuna nel suo ordine) con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. ed i relativi principi per le ragioni di cui al precedente punto, con conseguente invalidita' derivata delle graduatorie de quibus e degli altri provvedimenti impugnati; II) violazione dei principi costituzionali suindicati. Violazione art. 1 D.L. n. 255/01, artt. 3 e 10, decreto ministeriale n. 146/00. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita', ingiusta disparita' di trattamento. Difetto di motivazione. Sviamento. Avendo ottenuto il titolo abilitativo ed essendo intervenuto il D.L. n. 255/2001, la ricorrente doveva essere collocata nella graduatoria a pieno titolo, non con riserva. Comunque l'amministrazione non poteva 'scavalcare' la ricorrente senza una espressa disposizione di legge o regolamento. L'amministrazione non ha mai precisato i presupposti di questo suo illegittimo modo di operare. Se cio' dipendesse dalla C.M. n. 137/01 (o da altro atto sconosciuto), allora gli atti omissivi e la stessa circolare sarebbero invalidi sotto i profili rubricati per le ragioni gia' illustrate in precedenza; III) istanza istruttoria. La ricorrente chiede che l'amministrazione chiarisca fino a quale posizione sono state utilizzate le graduatorie provinciali definitive per le nomine in ruolo e per le nomine a tempo determinato in epigrafe indicate. Si chiede l'annullamento degli atti impugnati. Vinte spese ed onorari. Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del TAR Liguria, Sezione II del 27 dicembre 2001 si notifica la pendenza del ricorso articolato nei motivi suindicati ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che precedono la ricorrente nelle graduatorie suddette e che dalla stessa sarebbero superate. Genova, 10 gennaio 2002 Avv. Marco Barilati. G-37 (A pagamento).