TAR LIGURIA
Sezione II - Genova

(GU Parte Seconda n.24 del 29-1-2002)

      Ricorso R.G.R. n. 816/2001 proposto da Giovanna Firone, 
 residente in Genova, assistita dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e 
 Marco Barilati, domiciliata in Genova, via Corsica n. 21, contro il 
 Ministero della pubblica istruzione, in persona del legale 
 rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione: a) del 
 decreto del Ministero della pubblica istruzione, Direzione regionale 
 per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova n. 2757/A40 del 27 marzo 
 2001, portante reiezione dell'istanza di riesame della domanda di 
 ammissione nella graduatoria permanente classi di concorso A043, 
 A050, A051 per mancato possesso dell'abilitazione all'insegnamento 
 nelle classi sopraindicate di cui all'art. 3, D.M. n. 146/00 perche' 
 iscritta dall'anno accademico 99/00 alla Scuola di Specializzazione 
 all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) presso l'Universita' di 
 Genova, ove ha conseguito la specializzazione nel luglio 2001; b)dei 
 decreti ministeriali pubblica istruzione nn. 123/00 e 146/00, delle 
 C.C.M.M. nn. 4247/99 e 5137/00. La ricorrente lamenta: 1) violazione 
 art. 3, D.M. n. 146/00, art. 2, commi 2 e 4, legge n. 124/99, art. 2, 
 commi 4, 5 e 6, D.M. n. 123/00, dei principi di uguaglianza, 
 ragionevolezza, imparzialita' e buona amministrazione ex artt. 3, 51 
 e 97 Cost, dell'art. 12 preleggi al cc. Difetto di presupposti, 
 istruttoria e motivazione. Ingiustizia grave e manifesta illogicita'. 
 In subordine invalidita' derivata per l'illegittimita' dell'art. 3, 
 decreto ministeriale n. 146/00, e dell'art. 2, decreto ministeriale 
 n. 123/00, per violazione delle norme e dei principi costituzionali 
 suddetti e, occorrendo, per l'illegittimita' costituzionale dell'art. 
 2, commi 2 e 4, legge n. 124/99. 
      La ricorrente, specializzanda S.S.I.S., al pari dei 'corsisti 
 exO.M. n. 33/2000', ha diritto all'ammissione con riserva nelle 
 graduatorie de quibus in attesa del conseguimento del titolo 
 abilitativo, giusta i citati artt. dei decreti ministeriali nn. 
 123/00 e 146/00, donde l'illegittimita' del decreto di esclusione La 
 posizione della ricorrente e' quanto meno identica a quella di chi ha 
 frequentato questi corsi. Se cosi' non fosse, i decreti ministeriali 
 e/o la legge n. 124/99 e/o l'art. 6-ter legge n. 306/00, 
 contrasterebbero con le suindicate norme e principi costituzionali, 
 per ingiusta discriminazione di posizioni sostanziali identiche e 
 violazione del principio per cui tutti i cittadini possono accedere 
 agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. 
      Motivi aggiunti di Giovanna Firone, ut supra, nel ricorso R.G.R. 
 n. 816/01, per l'annullamento, previa sospensione delle graduatorie 
 provinciali definitive per le nomine in ruolo e per le nomine a tempo 
 determinato (supplenze annuali), classi di concorso A043, A051 del 10 
 agosto 2001, del/dei provvedimento/i (di numero e data ignoti) con 
 cui il Ministero dell'istruzione universita' e ricerca, Direzione 
 regionale per la Liguria, Ufficio scolastico di Genova le ha 
 approvate e, occorrendo, del C.M. n. 137/01. La ricorrente lamenta: 
       I) violazione art. 8, decreto ministeriale n. 268/01; artt. 3, 
 5, all. A, decreto ministeriale n. 146/00, art. 1 D.L. n. 255/01, 
 art. 2 legge n. 124/99. Violazione principi di uguaglianza, 
 ragionevolezza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
 Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, 
 illogicita', ingiusta disparita' di trattamento. Sviamento. 
 
      Avuto il titolo abilitativo alla ricorrente spettavano pt. 30 ex 
 art. 8, decreto ministeriale n. 268/01, il punteggio ex all. A, D.M. 
 n. 146/00. Per contro le graduatorie impugnate non riconoscono alla 
 ricorrente il punteggio aggiuntivo ex art. 8, decreto ministeriale n. 
 268/01, ne' quello ex all. A, D.M. n. 146/00. Tale ingiustificata 
 disparita' di trattamento contrasta con il D.L. n.255/01 e con i 
 citati principi ex artt. 3, 51 e 97 Cost, per le stesse ragioni 
 indicate nel ricorso introduttivo e per mancata valorizzazione dei 
 maggiori titoli culturali scientifici nonche' di merito dei docenti 
 specializzati S.S.I.S. rispetto ai corsisti ex O.M. n. 33/2000. 
 Sussiste lo sviamento di potere in quanto le nuove graduatorie non 
 fan altro che perpetuare ulteriormente l'illegittimo favor nei 
 confronti di chi si e' abilitato con corsi exO.M. n. 33/00. In 
 subordine, se la diversa attribuzione dei punteggi ed il conseguente 
 trattamento discriminatorio tra i corsisti exO.M. e specializzandi 
 S.S.I.S. dipendesse da una qualche norma di legge (quelle gia' 
 impugnate con il ricorso o l'art. 1 e/o l'art. 2 D.L. n. 255/01) o di 
 regolamento (gli artt. 1, 3, 5, all. A, D.M. n. 146/00, e/o l'art. 2, 
 decreto ministeriale n. 123/00, o, l'art. 1 e/o 21, decreto 
 ministeriale n. 268/01), allora le norme di legge e/o di regolamento 
 violerebbero (ognuna nel suo ordine) con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
 ed i relativi principi per le ragioni di cui al precedente punto, con 
 conseguente invalidita' derivata delle graduatorie de quibus e degli 
 altri provvedimenti impugnati; 
       II) violazione dei principi costituzionali suindicati. 
 Violazione art. 1 D.L. n. 255/01, artt. 3 e 10, decreto ministeriale 
 n. 146/00. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicita', 
 ingiusta disparita' di trattamento. Difetto di motivazione. 
 Sviamento. 
 
      Avendo ottenuto il titolo abilitativo ed essendo intervenuto il 
 D.L. n. 255/2001, la ricorrente doveva essere collocata nella 
 graduatoria a pieno titolo, non con riserva. Comunque 
 l'amministrazione non poteva 'scavalcare' la ricorrente senza una 
 espressa disposizione di legge o regolamento. L'amministrazione non 
 ha mai precisato i presupposti di questo suo illegittimo modo di 
 operare. Se cio' dipendesse dalla C.M. n. 137/01 (o da altro atto 
 sconosciuto), allora gli atti omissivi e la stessa circolare 
 sarebbero invalidi sotto i profili rubricati per le ragioni gia' 
 illustrate in precedenza; 
       III) istanza istruttoria. La ricorrente chiede che 
 l'amministrazione chiarisca fino a quale posizione sono state 
 utilizzate le graduatorie provinciali definitive per le nomine in 
 ruolo e per le nomine a tempo determinato in epigrafe indicate. 
 
      Si chiede l'annullamento degli atti impugnati. Vinte spese ed 
 onorari. 
      Con la presente pubblicazione, in esecuzione della decisione del 
 TAR Liguria, Sezione II del 27 dicembre 2001 si notifica la pendenza 
 del ricorso articolato nei motivi suindicati ad integrazione del 
 contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che precedono la 
 ricorrente nelle graduatorie suddette e che dalla stessa sarebbero 
 superate. 
     Genova, 10 gennaio 2002 
                                                  Avv. Marco Barilati.
G-37 (A pagamento). 
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