T.A.R. EMILIA ROMAGNA
Sezione di Parma

(GU Parte Seconda n.29 del 4-2-2002)

      Con provvedimento che si trascrive integralmente: 'Tribunale
 Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, il
 presidente vista l'istanza che precede e ritenutane l'ammissibilita'
 e la fondatezza in considerazione del gran numero di persone che
 precedono la ricorrente in graduatoria; Visto l'art. 14 del R.D. 17
 agosto 1907, n. 642;
                              Autorizza:                              
   la ricorrente Rizzo Fernanda a integrare il contraddittorio nel    
 ricorso n. 565/01 e nei confronti delle insegnanti che la precedono  
  in graduatoria per pubblici proclami e con le seguenti formalita':  
       1) notifica personale alle due insegnanti che la precedono
 immediatamente;
       2) inserzione di un sunto del ricorso delle sue conclusioni
 nonche' del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e nell'albo del Provveditorato agli studi di
 Parma.
 
      Concede per gli incombenti il termine di giorni 60 (sessanta)
 dalla comunicazione di questo decreto e per il deposito delle
 attestazioni comprovanti le notifiche e le pubblicazioni quello
 ulteriore di 15 gg. Parma, 16 gennaio 2002. Il presidente F.to
 Gaetano Ciccio'', e' stato disposto quanto nel provvedimento si
 legge.
      Pertanto si notifica per P.P. il ricorso n. 565/01 proposto alla
 Sezione di Parma del TAR per l'Emilia Romagna da Rizzo Fernanda per
 l'annullamento del provvedimento decisionale dell'8 novembre 2001 con
 cui il provveditore di Parma ha respinto il ricorso avverso il
 deteriore punteggio attribuitole per il superamento di un precedente
 concorso nella graduatoria permanente per la scuola elementare
 formata dallo stesso provveditore in applicazione del D.M. 18 maggio
 2000, con la conseguente attribuzione di un totale di punti 26 invece
 che di punti 36. Ha motivato il ricorso per violazione e falsa
 applicazione della tabella A di valutazione dei titoli allegata al
 D.M. 18 maggio 2000, per eccesso di potere, errore nei presupposti,
 illogicita', contraddittorieta' e sviamento.
      Il punteggio delle prove di esame (68/80) riportato dalla
 ricorrente, doveva essere rapportato in centesimi, con l'attribuzione
 del punteggio previsto dalla richiamata tabella e dalle avvertenze in
 calce alla stessa, essendo nella fattispecie parimenti valutabili sia
 l'abilitazione che l'idoneita'. Ha quindi concluso per l'accoglimento
 del ricorso e quindi per l'attribuzione del maggior punteggio
 rivendicato. La notifica e' rivolta a tutti i candidati inseriti
 nella predetta graduatoria prima della ricorrente e che quindi
 potrebbero essere superati dalla stessa con l'accoglimento del
 ricorso.
 
                                                 Avv. Franco Carrozzo.
                                                                      
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