Con provvedimento che si trascrive integralmente: 'Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, il presidente vista l'istanza che precede e ritenutane l'ammissibilita' e la fondatezza in considerazione del gran numero di persone che precedono la ricorrente in graduatoria; Visto l'art. 14 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Autorizza: la ricorrente Rizzo Fernanda a integrare il contraddittorio nel ricorso n. 565/01 e nei confronti delle insegnanti che la precedono in graduatoria per pubblici proclami e con le seguenti formalita': 1) notifica personale alle due insegnanti che la precedono immediatamente; 2) inserzione di un sunto del ricorso delle sue conclusioni nonche' del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nell'albo del Provveditorato agli studi di Parma. Concede per gli incombenti il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione di questo decreto e per il deposito delle attestazioni comprovanti le notifiche e le pubblicazioni quello ulteriore di 15 gg. Parma, 16 gennaio 2002. Il presidente F.to Gaetano Ciccio'', e' stato disposto quanto nel provvedimento si legge. Pertanto si notifica per P.P. il ricorso n. 565/01 proposto alla Sezione di Parma del TAR per l'Emilia Romagna da Rizzo Fernanda per l'annullamento del provvedimento decisionale dell'8 novembre 2001 con cui il provveditore di Parma ha respinto il ricorso avverso il deteriore punteggio attribuitole per il superamento di un precedente concorso nella graduatoria permanente per la scuola elementare formata dallo stesso provveditore in applicazione del D.M. 18 maggio 2000, con la conseguente attribuzione di un totale di punti 26 invece che di punti 36. Ha motivato il ricorso per violazione e falsa applicazione della tabella A di valutazione dei titoli allegata al D.M. 18 maggio 2000, per eccesso di potere, errore nei presupposti, illogicita', contraddittorieta' e sviamento. Il punteggio delle prove di esame (68/80) riportato dalla ricorrente, doveva essere rapportato in centesimi, con l'attribuzione del punteggio previsto dalla richiamata tabella e dalle avvertenze in calce alla stessa, essendo nella fattispecie parimenti valutabili sia l'abilitazione che l'idoneita'. Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso e quindi per l'attribuzione del maggior punteggio rivendicato. La notifica e' rivolta a tutti i candidati inseriti nella predetta graduatoria prima della ricorrente e che quindi potrebbero essere superati dalla stessa con l'accoglimento del ricorso. Avv. Franco Carrozzo. C-2433 (A pagamento).