AUTOSTRADE
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE - S.p.a.
Autostrada A1 Milano-Napoli
Tratto Sasso Marconi-Barberino di Mugello

(GU Parte Seconda n.30 del 5-2-2002)

  Pubblicazione (ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge n. 340
 del 24 novembre 2000), del provvedimento autorizzativo finale (art.
 14ter, comma 9, legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dall'art.
 11 della legge n. 340 del 24 novembre 2000) conforme alla
 determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi
 tenutasi nei giorni 24 aprile e 24 settembre 2001 relativa al
 progetto: Autostrada Milano-Napoli (A1). Adeguamento del tratto
 appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello. Progetto
 paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale (Prevam)
 interessante le Regioni Emilia Romagna e Toscana. Lotti 5, 6, 7, 8,
 9, 10, 11, 12, 13, della tratta compresa tra La Quercia e Barberino
 di Mugello.
 
      La Societa' Autostrade S.p.a., via Bergamini n. 50, 00159 Roma,
 ha predisposto il progetto di adeguamento del tratto appenninico tra
 Sasso Marconi e Barberino di Mugello. Progetto paesaggistico di
 restauro e valorizzazione ambientale (Prevam) interessante le Regioni
 Emilia Romagna e Toscana. Lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della
 tratta compresa tra La Quercia e Barberino di Mugello. L'intervento
 interessa i Comuni di Marzabotto, Monzuno, Sasso Marconi, Castiglione
 dei Pepoli, Grizzana Morandi, S. Benedetto Val di Sambro, Barberino
 di Mugello e Firenzuola.
      Si riporta il testo del decreto direttoriale n. 1395/U.T.I. del
 19 novembre 2001 con il quale il Ministero delle infrastrutture e
 trasporti ha autorizzato la realizzazione delle opere sopradescritte.
    Il direttore generale,
      Visti gli artt. 80, 81, 82, e 83, del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
      Viste le convenzioni per il potenziamento appenninico tra Sasso
 Marconi e Barberino di Mugello (denominato variante di valico) tra il
 Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'ambiente, Anas,
 Autostrade S.p.a., Regioni Emilia Romagna e Toscana ed enti locali,
 stipulate in data 13 dicembre 1990 a seguito delle raccomandazioni
 formulate dal Ministero dell'ambiente, finalizzate alla definizione
 del quadro degli interventi sul territorio e delle relative modalita'
 attuative;
      Visto l'art. 14, della legge n. 241/90 e successive modifiche e
 integrazioni in materia di conferenza di servizi;
      Visto il voto n. 900 reso nella seduta del 5 agosto 1992 del
 Consiglio di amministrazione dell'Anas con cui e' stato approvato in
 linea tecnica il progetto di che trattasi con la prescrizione della
 predisposizione di un progetto esecutivo dei cunicoli pilota e delle
 opere accessorie;
      Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
 di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
 n. 383;
      Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 81
 del 17 maggio 1996 e n. 2 del 2 febbraio 1999 con osservazioni,
 raccomandazioni e prescrizioni;
      Vista la nota del 9 settembre 1996, n. 1774, con cui l'Anas ha
 comunicato che, dopo aver esaminato il progetto generale originario
 del potenziamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di
 Mugello (variante di valico) ha riscontrato, cosi' come dichiarato
 dalla stessa Societa' Autostrade con nota 6 settembre 1996, n.
 270.050, che le osservazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni
 formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici non ne alterano
 il tracciato;
      Vista la nota direttoriale di questo Ministero, prot. U.T. 832
 del 10 settembre 1996, con cui la Di.Co.Ter., nel prendere atto delle
 favorevoli determinazioni rese dalle regioni Toscana (delibera 30
 marzo 1992) ed Emilia Romagna (delibera 31 marzo 1992, n. 1143) ai
 fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto
 del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive
 modifiche ed integrazioni, per il tracciato viario dell'adeguamento
 del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, ha
 invitato le regioni stesse ad esaminare il progetto Prevam, anche
 sulla scorta delle considerazioni del Consiglio superiore dei LL.PP.,
 per l'emissione del proprio parere di competenza ai sensi dell'art.
 81, del citato decreto del Presidente della Repubblica al fine della
 convocazione di apposita conferenza di servizi;
      Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31
 marzo 1998, con cui, tra l'altro, vengono assegnati allo Stato '…i
 compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali
 dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
 naturali e ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione
 territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza
 statale …';
      Vista la convenzione Anas-Societa' Autostrade n. 230 di rep.
 Anas (rep. notarile n. 54782 del 4 agosto 1997) integrata con primo
 atto aggiuntivo del 15 gennaio 1998, secondo atto aggiuntivo del 29
 marzo 1999 e terzo atto aggiuntivo del 21 maggio 1999;
      Vista la nota direttoriale di questo Ministero, prot. U.T. 429
 del 6 giugno 2000, con cui e' stata autorizzata la realizzazione,
 relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, della tratta compresa tra Sasso
 Marconi e La Quercia, interamente ricadenti nel territorio della
 Regione Emilia Romagna, essendo stata raggiunta l'intesa
 Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
 383/94, art. 3, per il progetto paesaggistico di restauro e
 valorizzazione ambientale (Prevam);
      Vista la presa d'atto di questo Ministero, prot. U.T. 1108 del
 20 luglio 2001, con cui, relativamente al lotto 2, della tratta
 compresa tra Sasso Marconi e La Quercia, e' stato espresso il nulla
 osta (secondo quanto stabilito con nota esplicativa Di.Co.Ter. n. 363
 del 9 aprile 1990), per lo scambio delle aree previste per
 l'installazione del campo 'Cinque Cerri', destinato alla residenza
 temporanea delle maestranze e del cantiere 'Molino Nuovo', destinato
 ad ospitare impianti e mezzi d'opera;
      Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio
 2001 con cui, tra l'altro, si conferma la decisione di realizzare
 l'intero potenziamento del tratto autostradale Firenze-Bologna (125
 km, compresi i 32 km della variante di valico);
    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001;
 
                              Premesso:                               
                                                                      
      che in data 24 aprile 2001, si e' tenuta la prima conferenza di
 servizi per l'approvazione dei lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
 del progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale
 (Prevam), relativo l'adeguamento del tratto appenninico
 dell'autostrada A1 Milano-Napoli;
      che nel corso della suddetta conferenza, sono stati acquisiti
 tutti i pareri rinviando la conclusione della stessa all'emissione,
 da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei
 beni ed attivita' culturali, del decreto relativo all'ulteriore
 valutazione d'impatto ambientale, come previsto dal Consiglio dei
 ministri con la delibera del 23 febbraio 2001;
      che nelle espressioni di parere rese dai partecipanti non si
 sono ravvisati elementi ostativi direttamente attinenti, sotto il
 profilo urbanistico, alla localizzazione dell'intervento come risulta
 dal resoconto verbale inviato a tutti i soggetti che hanno
 partecipato alla suddetta conferenza di servizi con nota U.T. I,
 prot. 976, del 30 luglio 2001, di questa direzione generale;
      che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei
 beni ed attivita' culturali, con decreto DEC/VIA/6068 del 4 maggio
 2001, ha espresso valutazione favorevole alla realizzazione
 dell'opera, con varie prescrizioni;
      che nella seduta del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2001 si
 e' ritenuto, riguardo alle prescrizioni del citato decreto 4 maggio
 2001, di sottoporre le relative questioni al riesame, in sede
 tecnica, da parte dei direttori generali competenti per materia
 presso i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici;
 
                             Considerato:                             
                                                                      
      che con accordo in data 8 giugno 2001, veniva, tra l'altro,
 stabilito di ottemperare alle suddette prescrizioni mediante
 variazioni locali di tracciato, da realizzarsi in fase di redazione
 della progettazione esecutiva;
      che il TAR Lazio con ordinanza del 26 luglio 2001, in
 accoglimento del ricorso presentato dalla Autostrade S.p.a., ha
 accolto la domanda cautelare di sospensione del suddetto decreto
 V.I.A.;
      che questo Ministero, in data 1. agosto 2001, ha elaborato una
 'relazione e proposta di delibera per il Consiglio dei ministri',
 contenente, oltre agli strumenti di pianificazione ed ai dati
 essenziali sulla mobilita' dell'area, anche la descrizione delle
 attuali condizioni di esercizio dell'infrastruttura, la sintesi
 dell'iter approvativo dell'adeguamento appenninico, l'istruttoria
 svolta sul progetto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti nel luglio 2001 nonche' le proposte conclusive con
 prescrizioni e raccomandazioni (al punto 5.2) da sottoporre alla
 decisione definitiva del Consiglio dei ministri;
      che in data 9 agosto 2001, il Consiglio dei ministri ha
 proceduto all'integrale approvazione della suddetta
 relazione-proposta ministeriale deliberando:
       1) di confermare la decisione di realizzare l'intero
 potenziamento del tratto autostradale FI-BO (125 km compresi i 32,5
 km del tratto appenninico detto 'variante di valico'), in conformita'
 al progetto definitivo sottoposto alla Conferenza di servizi del 24
 aprile 2001 ed approvato, con prescrizioni, dai competenti enti
 territoriali;
       2) di approvare le prescrizioni ulteriori di cui al punto 5.2)
 della relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
 datata 1. agosto 2001, anche in parziale emendamento ed integrazione
 delle indicazioni di cui al decreto interministeriale 4 maggio 2001,
 ivi inclusa l'individuazione grafica delle varianti di tracciato;
       3) di esprimere giudizio positivo di compatibilita' ambientale
 ai sensi del comma 5, dell'art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 
                             Considerato:                             
                                                                      
      che questo Ministero, con nota prot. 1195 del 10 agosto 2001, ha
 convocato per il giorno 24 settembre 2001, alle ore 10,30, presso
 questa sede, la seconda conferenza di servizi in conformita' a quanto
 disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
 integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994, n. 383;
      che ad integrazione della documentazione relativa alle opere in
 oggetto, la Di.Co.Ter. ha provveduto ad inviare con nota raccomandata
 a/r prot. U.T. I n. 1291, in data 7 settembre 2001, a tutti i
 soggetti interessati, i seguenti atti:
       1) estratto del verbale del Consiglio dei ministri del 9 agosto
 2001;
       2) relazione e proposta di delibera per il Consiglio dei
 ministri;
       3)corografia generale dell'autostrada (A1) Milano-Napoli
 'Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso
 Marconi e Barberino di Mugello comprensivo del tratto La QuerciaAglio
 (32,5 km, variante di valico) in scala 1: 25.000;
 
      che in data 24 settembre 2001 si e' tenuta presso questo
 Ministero la seconda conferenza di servizi, acquisendo agli atti
 tutte le determinazioni favorevoli e le valutazioni manifestate dai
 partecipanti, il cui verbale, con le relative espressioni di parere,
 si allegano al presente decreto e ne formano parte integrante;
      che secondo quanto riportato al punto 5.1), letterag), della
 relazione e proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
 trasporti, allegata alla delibera del Consiglio dei ministri del 9
 agosto 2001, con la chiusura della conferenza di servizi del 24
 settembre 2001 'si viene a concludere l'intero iter approvativo del
 progetto definitivo di adeguamento del tratto appenninico Sasso
 Marconi-Barberino di Mugello e, come si e' rilevato dall'esame dello
 stato attuativo, l'opera puo' essere avviata alla fase di
 realizzazione';
 
                             Considerato:                             
                                                                      
      che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
 pur risultando assente alla conferenza di servizi, ha inviato, in
 data 24 settembre 2001, la nota prot. GAB/2001/10323/B05 con la quale
 ha comunicato di non poter partecipare alla riunione per
 improrogabili impegni e, per quanto di competenza, di far riferimento
 alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri con delibera 9
 agosto 2001;
      che il Ministero della difesa non e' risultato presente alla
 conferenza di servizi per le opere in questione, ma ha inviato in
 data 18 ottobre 2001 la nota prot. 12602/12.3/1505 con la quale, in
 merito all'espressione di parere di competenza, ha trasmesso:
       1) l'atto di assenso del 15 ottobre 2001 sottoscritto da
 rappresentante ufficiale del Ministero della difesa con prescrizioni
 inerenti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla
 navigazione aerea a bassa quota (in allegato);
       2) copia autenticata della delega rilasciata dal Ministero
 della difesa, prot. n. 3229 del 17 ottobre 1997;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
    Art. 1. - Autorizzazione.
      Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e
 Regioni Emilia Romagna e Toscana, secondo quanto previsto dall'art.
 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
 616, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
 Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, autorizza la realizzazione delle
 opere in oggetto descritte, richiamando, nel contempo, le
 precisazioni contenute nelle espressioni di parere citate nei
 'considerato', quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai
 soggetti partecipanti e quelle pervenute dal Ministero della difesa,
 sulla scorta degli elaborati progettuali e della delibera del
 Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001 che, unitamente al verbale
 della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte
 integrante del presente decreto.
      Art. 2. - Costituzione degli Osservatori ambientali e
 socio-economici e verifica prescrizioni.
      In ottemperanza a quanto stabilito con la suddetta delibera del
 9 agosto 2001 dal Consiglio dei ministri, in merito alla costituzione
 degli Osservatori ambientali e socio-economici delle Regioni Toscana
 ed Emilia Romagna, come approvati nelle convenzioni del 1990, gli
 enti e le amministrazioni interessate, nominano il proprio
 rappresentante comunicandone a questo Ministero il nominativo, entro
 trenta giorni a far data dal presente decreto, pena la decadenza. Nel
 termine di ulteriori trenta giorni e' esaminato ed approvato, da
 detti Osservatori, il piano di monitoraggio predisposto dalla
 societa' concessionaria. Il rappresentante Anas, in qualita' di
 presidente degli stessi Osservatori, verifica il corretto svolgimento
 delle suindicate attivita' e, qualora ravvisi particolari impedimenti
 al corretto avanzamento dei lavori, ne da tempestiva comunicazione a
 questo Ministero per i provvedimenti di competenza. All'attivita' e
 alla perizia di detti Osservatori, vista la complessita' delle opere
 in questione, si rimanda anche la funzione di verifica delle
 prescrizioni formulate, relativamente alla loro compatibilita'
 tecnico-economica con il progetto stesso ed a quanto stabilito nella
 citata delibera del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001.
      Art. 3. - Atto finale conforme alla determinazione conclusiva
 della conferenza di servizi.
  Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della
 conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14-ter,
 comma 9, della legge n. 241/90, come modificato dalla legge 24
 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
 autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque
 denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti
 o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza.
    Art. 4. - Obblighi della societa' concessionaria.
      E' fatto obbligo alla Autostrade S.p.a. della pubblicazione del
 presente provvedimento secondo la normativa vigente in materia anche
 ai fini di quanto previsto dall'art. 7, della legge n. 241/90. Di
 tale adempimento e' data comunicazione alla direzione generale del
 coordinamento territoriale. 19 novembre 2001. Il direttore generale
 arch. Gaetano Fontana.
             Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.              
                             Sede di Roma                             
     Responsabile funzione gestione tecnica: ing. Renzo Serventi      
                                                                      
C-2877 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.