Si rende noto e si notifica ai signori Abita Maurizio; Acampora
Anna; Acconciagioco Aurora, Pierina, Giovanna, Maria e Ferrara Rosa
quali eredi di Accongiagioco Pasquale; Accongiagioco Silvana; Addeo
Luisa; Albanese Alfonso; 'Farmacia Alfani dott. Errico S.a.s.';
'Farmacia Alfani dott. Maurizio S.a.s.'; Aloj Eugenia e Totaro
Michela quali eredi di Aloj Giuseppe, Rosolia Lorella; Amato
Giuseppe; 'Farmacia Andreotti di Angela Cioffi ed Elvira Gentile
S.n.c'; Annecchino Bianca; Annicchiarico Petruzzelli Antonio;
Antonelli Elio; Apice Adriana; 'Farmacia Anna Maria Ariemma Liguori e
C. S.n.c.'; Arrichiello Maria; Attanasio Luciano; Auriemma Amalia;
Barbarito Maria Rosaria; 'Farmacia Basile Giannini di Giorgio e Marco
Basile Giannini S.n.c.'; Battaglia Daniela; Belli Domenico; Beneduce
Bruno; Bernasconi Mario; Bocchetti Flavia; Boero Annacarla; Bordogni
Pier Luigi; Borrelli Michele; Borrelli Salvatore; Boscia Ennio; Bossa
Pasquale; Buonaiuto Eva; Buonaiuto Mariano; Buonomo Antonio; Buonomo
Giuseppina; Caiazza Anna; Calcagno Giovanni; Calzolari Maria Luisa;
Cancemi Ciro; 'Farmacia Candilio S.a.s. del dott. Maurizio Candilio';
Capobianco Gennaro; Caponegro Bruno; Gapuano Edoardo; Carbone
Roberto; Caretti Adele; Caretti Luigi Maria: Carnovale Bernardo;
Carraturo Pietro; Carraturo Paola; Maddalena Annunziata, Laura e
Alfredo Maria Carraturo quali eredi di Carraturo Mario, Francesco
Barbato; Casalino Clelia; Castaldo Marianna; Cautiero Giuseppe;
Cavagnoli Raffaele: Cerrato Francesco; Certosino Marisa; Ciamillo
Ennio; Ciampa Simona; Cifariello Filippo; Cirino Angela; Citarella
Vittoria; Colangelo Antonio; Confalone Maria; Congedo Paolo; Contaldi
Giovanni; Contaldi Pietro; Conte Nicola: Cornalis Franco; Cotroneo
Paolo; 'Farmacia Crispino di Luca Crispino & C. S.a.s.'; D'Aquino
Gaetano; Daniele Pietro; D'Anna Gaetano; D'Atri Benito; 'Farmacia del
Sole di Luigi D'atri e C. S.a.s'; D'Avino Giuseppina; De Angelis
Giuseppina; De Anseris Consolata Maria; De Benedictis Alberindo; De
Biasi Michele; De Crescenzo Carmela; De Falco Giovanni; De Iorio
Amalia; De Falco Simona; De Luca Felicia; De Maffutiis Teresa; De
Marino Ciro; De Nigris Raffaele; 'Farmacia dott. Nicola De Pertis
S.a.s.'; De Simone Roberto; De Simone Giuseppe; De Sio Cesari
Giovanni; 'Farmacia De Tommasis Di Giuseppe De Tommasis & C. S.n.c.';
Del Vecchio Italo; Di Donna Carlo; Di Giacomo Cherubina; Di Giacomo
Andrea; Di Jorio Michele; Di Maggio Bruno; Di Prisco Maria Cristina;
Di Tonto Marco; Fabozzi Patrizia: Ricciardi Emilio; Falco Felice;
'Farmacia Ferrara S.n.c. di Antonio & Bruno Ferrara', Ferrari Teresa;
Figurelli Giuseppe; Florio Ettore; Focone Giuseppe; Forte Silvia;
Forte Giovanni Frizzoli Luciano; Fumo Enrico; Fusco Aldo; Galdiero
Valeria; Gargiulo Laura; Gargiulo Rosa; Garzia Giuseppe; Giannattasio
Antonio; Giliberti Giovanni; Gimmelli Antonio; 'Farmacia Giordano
S.a.s. della dott.ssa Rossella A.C. Giordano e C.'; Greca Angelo
Giuseppe; Greco Antonio; Greco Adriana; Grilli Elena; Grispello
Donato; Guadagno Anita; Guarino Vincenzo; Guerra Biagio; Iadaresta
Antonietta, Iazzetta Giangrieco Maria Teresa; Internicola Maria
Paola; Irio Riccardo Maria; Iovino Carlo Maria; Itri Gian Battista;
Iuliano Antonio; 'Farmacia del corso S.a.s. di Alessandro Iuliano';
Izzo Mario; La Rana Federico; La Rocca Giuseppe; Lamagna Ermenegilda:
Larizza Paolo Antonio; Lastretti Adolfo; Laterza Valerio; Lenza Elio;
Leone Roberto; Leone Stefano; Leone Gaetano; Liguori Lucio;
Limonciello Giuseppe; Lopes Maria; Lorito Giuseppe; Lupo Antonio;
'Farmacia Salvatore Maddaloni di Giuseppe Maddaloni & C. S.a.s';
Maggiore Tommaso; Manfredi Ugo; Mangiapia Vincenzo; Massimo, Marcello
e Paola Manna quali eredi di Remo Manna; Marino Elettra; Maritato
Adriana; Marmorino Anna; Martellini Emilio; Marullo Gaetano; Marzano
Pasquale; Mastronardi Giuseppe; Mastronardi Fabrizio quale erede
della dott.ssa Rosanna Procaccini; Mattera Gregorio; Mattera
Vincenzo; Mattera Giovanni; Maurelli Antonio; Maurelli Edoardo;
Maurelli Salvatore; Mautone Massimo Giuseppe; Mazzella Di Bosco
Fernando; Melillo Maria Pia; Mercurio Gianfranco; 'Farmacia Merlino
di Francesco Merlino & C., S.n.c'; 'Farmacia Igea di Ornella Merola &
C. S.a.s.'; Migliucci Silvia; 'Farmacia San Francesco dei Dottori
Massimo e Elvira Mincione S.n.c.'; Minella Francesca; Minucei
Roberto; Mirone Antonello; Monaco Antonio; Montano Clementina;
Montemurro Giuseppe; Moschettini Paolo; Municino' Francesco; Murolo
Melania; Musella Tommaso; Natale Fulvio; Nigro Maria; 'Farmacia
Manzoni di Barbara Ninni & C. S.a.s'; Nocerino Tullia Anna; Nunziata
Lidia; Orlandi Manlio; Orlando Angelina; Orlando Maria Grazia;
Pacilio Maria; Padovani Angelo; Padovani Sergio; Pagano Giuseppe;
Palisi Luciana; Palmieri Anna; Palmiero Nicola; Panariello Matteo;
Pantano Giovanni Mario Walter; Parisi Fernanda, Parisi Francesco;
Parte Manlio; Pascale Adriana; Pascarella Marta; Paudice Maria;
Peluso Luigi; Pensato Antonio; Pergola Nicola Antonio; 'Farmacia
Monterosa delle dott.sse Maria e Luisa Perillo S.n.c'; Perrotta
Raffaele; Persiani Amelia Maria; Pesaresi Carmen; Petriello Bruno;
Petrone Massimo; 'Farmacia M.R. Petrone S.a.s. di Michele Petrone';
'Vittorio Petrone di Mariavittoria Petrone & C. S.a.s.'; Pezza
Gabriele; Pezzullo Sossio; Piccirillo Maria; Piras Santa; 'Farmacia
Pisani di Antonino e Giuseppe Maria Pisani S.n.c.'; Pisapia Aurelia;
Pisapia Maria Grazia; Porzio Raffaella; Rago Donatella; Ramasco
Massimiliano; Rapana' Cosimo; Raucci Carmengilda; Rey Paola;
Ricciardi Michele Mario; 'Farmacia Ricciardiello di Florinda
Immacolata Ricciardiello S.n.c.'; Rinaldo Ernesto; Rocco Giuseppe;
Rossetti Maria; Ruggiero Gaetano Francesco; Ruggiero Guido quale
erede di Ruggiero Paolo; Russo Carmen; Russo Vittorio; Russo
Maurizio; 'Farmacia Salerno di Biancamaria e Donatella Salerno';
Salvati Veronica; Sansone Attilio; Santostefano Caterina;
Santostefano Lucia; Schettino Liberata; Schipani Antonio; Schisa
Luciano; Scotto Di Vettimo Paolo; 'Farmacia Sellitti S.n.c. di
Montanino Immacolata & Montanino Milena'; Sessa Valeria: Siconolfi
Fulvio; Simone Giuseppe; Sinno Paolo; Sollo Pasquale; Sorgente Elena;
Sorgente Ciro; Spina Dorotea; Stabile Vincenzo; Stabile Maria Luisa;
Stabile Nicola; Stabile Rosario; Stilo Rosa Maria Concetta
Immacolata; Tabano Rosanna; Talamo Clara; Taliento Maria Giovanna;
Terranova Barberio Fernando; 'Farmacia Terrusi di Maria Ludovica e
Francesca Paola Terrusi S.n.c.'; Tranfaglia Natalia; Trifari Gennaro;
Trodella Giovanni; Trombaccia Bianca; Vecchioni Roberto; Veltri
Saverio; Vigorito Prospero; Anna D'Anzi, Vincenzo, Prospero, Maria
Pia, Sergio e Rossella Vigorito quali eredi di Mario Vigorito, dott.
Antonio Caccavelli; Maria Consiglia Vitale quale erede di Mario
Vitale; Viviani Lucio; Volpe Consiglia; Zarrelli Andrea; Lo Conte
Walter; Castellano Bruno: Vona Maria Antonietta; Lombardi Giovanni;
Schettini Domenico; Boscia Carlo; Lentini Giuseppa; Boscia Massimo;
Carito Scamarcio Ciriaco; Musella Maria; Esposito Agata; Auriemma
Agnello; Pesa Federico; Dello Iacovo Gennaro; De Magistris Francesco;
Leone Marina; Polito Anna Maria; 'Farmacia dei Dottori Mario Poppi e
Nicola Maria De Lellis S.n.c'.; De Lellis Nicola Maria; Poppi Mario;
'Farmacia Hartenstein della dott.ssa Velia Hartenstein e del dott.
Fabrizio Cotugno S.n.c.'; Cimino Giuliana e Marino Silvestro quali
eredi di Giosue' Marino; Torelli Bice; e ad ogni altro farmacista
titolare e/o avente titolo su farmacia interessata dalla revisione
della P.O. come indicata in ricorso che il T.A.R. Campania, sez.
prima, con ordinanza n. 6138 del 19 dicembre 2001, ha disposto la
notifica per pubblici proclami nei loro confronti:
del ricorso del dott. Nigro Gerardo (RG. n. 11776 a ministero e
sottoscrizione degli avv.ti Raffaele Montefusco e Giuseppe Fonisto
con elezione di domicilio in Napoli al corso Umberto I n. 34 (presso
studio legale Angelone) proposto per l'annullamento previa
sospensione:
1) della deliberazione della Giunta regionale della Campania
del 30 agosto 2001, n. 4012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 48 del 17
settembre 2001, che provvede urgentemente alla revisione della pianta
organica delle farmacie del comune di Napoli prendendo atto della
deliberazione del comune di Napoli del 31 maggio 2001, n. 797;
2) del succ. decreto assessore Sanita' R.C. del 26 settembre
2001;
3) una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i
quali tutti quelli richiamati nel provvedimento sub 1) e quindi
anche:
a) la deliberazione del 31 maggio 2001, n. 797, con la quale il
commissario straordinario al comune di Napoli 'approva' la revisione
della stessa P.O. e propone il trasferimento delle farmacie
dell'allegato elenco;
b) la nota 7 maggio 2001, prot. n. 38, del sub commissario
all'ambiente del comune di Napoli nonche' del coordinatore
all'ambiente dello stesso Comune relativa alla procedura di eventuale
trasferimento dei titolari di farmacia nell'ambito della revisione
della pianta organica in corso;
c) la nota 9 maggio 2001, prot. n. 738 a firma del presidente
del Consiglio dell'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli,
che trasmette il provvedimento subb).
Fatto. Il ricorrente e' titolare di farmacia nella citta' di
Napoli, al corso Sirena n. 286, con assegnazione della sede 179. Con
i provvedimenti impugnati si e' provveduto all'approvazione della
revisione della pianta organica delle farmacie del Comune con criteri
palesemente illegittimi, secondo un procedimento articolato in tre
fasi:
1) la prima ad iniziativa di Organi del Comune che ancor prima
dell'adozione ne hanno anticipato la efficacia con un procedimento di
trasferimento strutturato secondo criteri del tutto arbitrari. Con
nota 7 maggio 2001 prot. n. 38, del sub commissario all'ambiente
nonche' del coordinatore all'ambiente, infatti, si e' dato corso alla
procedura di eventuale trasferimento dei titolari di farmacia
nell'ambito della revisione della pianta organica in corso, con
assegnazione di termini arbitrari e secondo non meno sperequati
criteri. Anziche' disattenderli, degli indicati provvedimenti la
Regione si e' poi appropriata con la delibera del 30 agosto 2001 n.
4012;
2) la seconda esperita con la deliberazione del commissario
straordinario del 31 maggio 2001, n. 797 che approva la pianta
organica secondo gli illegittimi criteri e propone il trasferimento
delle farmacie di cui all'allegato elenco;
3) la terza con la delibera della G.R. del 30 agosto 2001, n.
4012 che, in maniera illogica e contraddittoria, per una inesistente
urgenza, rinuncia ad ogni serio esame e, pur riconoscendone la
illegittimita', fa proprio l'operato dal Comune.
Per effetto di cio', al ricorrente previa una palesemente
incongrua riperimetrazione delle zone, viene sottratta la sede 179
(gia' promiscua) che resta assegnata all'esercizio di farmacia piu'
recente del dott. Ciamillo; il dott. Nigro viene assegnato alla sede
306 cui viene ricompreso il civico 286 di corso Sirena attraverso un
attraversamento stradale obliquo!
I provvedimenti impugnati vanno annullati per i seguenti motivi:
I. Violazione art. 7 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per
violazione del giusto procedimento. La revisione e' stata adottata
senza che sia stata consentita partecipazione agli interessati.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. legge n. 475/1968 legge
regione Campania 8 marzo 1985, n. 13, violazione della circolare
dell'assessore regionale alla sanita' 30 luglio 1999, prot. 2817.
Incompetenza.
1) la competenza a provvedere alla revisione della pianta
organica delle farmacie spetta alla Regione. Il Comune deve solo
essere sentito e, a norma dell'art. 22 legge regionale n. 13/85 non
ha neppure un potere di proposta. In violazione della indicata
normativa e della circolare dell'assessore regionale, sono mancati
gli atti dei comitati di gestione delle Unita' Sanitarie Locale (oggi
A.S.L.);
2) il Comune si e' appropriato di competenza, ha elaborato la
revisione, previsto la istituzione di nuove sedi farmaceutiche,
indetto ed espletato un proc.to di trasferimento stabilendo criteri
di valutazione e termini di decadenza. Il tutto nell'esercizio dei
poteri del Consiglio comunale mentre la competenza ad esprimere il
parere spetta alla Giunta comunale;
3) la Regione, poi, si e' limitata a prendere atto.
III. Viol.ne artt. 3 e 97 Cost., 1 e 2 legge 1968, n. 475; 1, 5
legge 1991, n. 362; 1 D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275; 22 L.R.
Campania 8 marzo 1985, n. 13; 380 T.U. n. 1265/1934. Profili vari di
eccesso di potere; sviamento.
1. La revisione, va effettuata 'ogni due anni' con
riferimento alla popolazione residente nel Comune quale risultante
dai dati relativi all'anno precedente. La delibera regionale suba)
ammette che il numero dei residenti al 31 dicembre 1997 e' pari a
1.035.835, la revisione della PO. del comune di Napoli per l'anno
1998 non puo' prevedere piu' di 259 sedi.
2. In palese violazione della normativa i provvedimenti
impugnati servono l'intento di assicurare una sede a ciascun
farmacista ed eliminare le sedi promiscue. A tal fine:
a) si e' fatto illegittimo riferimento alla popolazione del 1991;
b) si e' negata la condizione di grave soprannumero esistente e
si e' addirittura creata una inesistente necessita' di nuove sedi. In
violazione dell'art. 380 T.U. n. 1265/1934 non si e' provveduto al
riassorbimento delle 14 sedi di farmacisti trasferiti fuori Comune,
sono state create altre 19 sedi per un totale (non assorbite e
create) di 33 nuove sedi;
c) il disegno e' stato completato con il trasferimento
riservato subito impugnato.
3. Eppure la deliberazione della Giunta regionale della
Campania 30 agosto 2001, n. 4012 afferma: considerato che la
popolazione del comune di Napoli alla data del 31 dicembre 1997, data
di riferimento per la realizzanda revisione relativa all'anno 1998,
ammonta a n. 1.035.835 abitanti come risulta dalle rilevazioni
I.S.T.A.T. Senonche', la stessa Regione:
a) anziche' dedurre che il numero di abitanti (1.035.835) unico
da considerare in ragione del previsto rapporto (una sede ogni 4.000
abitanti) legittima solo 259 sedi e non le 308 di cui alla revisione
approvata dal Comune ed e' inconciliabile con la istituzione di 33
nuove sedi;
b) anziche' considerare che gia' la sola differenza (32.000)
tra il numero di abitanti al 1991 (1.067.365) arbitrariamente
considerato dal Comune per programmare la revisione e quello che
secondo la stessa Regione e' invece da considerare (1.035.835 al
1997) e' tale da determinare una decurtazione di 8 sedi (32.000 :
4000 = 8);
immotivatamente e contraddittoriamente con palese abbandono
della stessa istruttoria, prende atto, tout-court, delle
determinazioni comunali come se non fossero oggettivamente errate
(sopra suba) e differenti (sopra subb) dai presupposti assunti dalla
stessa Regione.
4. In presenza di un'evidente eccesso di farmacie, che
determina la necessita' della loro eliminazione appena se ne presenti
la possibilita', la P.O. non provvede al riassorbimento di 14 sedi
vacanti, crea, invece, 19 nuove sedi farmaceutiche (33 sommando le
non assorbite) che, per essere ubicate nelle zone periferiche.
IV. Viol.ne artt. 3 e 97 Costituzione, 2 legge 1968, n. 475, 1,
5 legge 1991, n. 362, 1 D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, 22 L.R.
Campania 8 marzo 1985, n. 13. art. 380 T.U. n. 1265/1934. Profili
vari di eccesso di potere; incompetenza; sviamento.
Non si sa quanti siano gli abitanti assegnati a ciascuna sede in
quanto si evidenzia solo un dato medio di quartiere per di piu'
calcolato alla stregua dei dati del 1991 ed in applicazione
dell'inusitato criterio illegittimo del quartiere. Di piu'; la
popolazione del quartiere divisa per il numero di farmacie del
quartiere da anche resti di duemila e piu' abitanti. Tali resti,
vengono aggiunti alle farmacie dello stesso quartiere e non essere
utilizzati per quelle dei quartieri vicini sottodimensionato. La P.O.
opera, poi, diffuso rinvio ai dati censuari che non riporta in
grafici sicche' il confine delle sedi resta oscuro.
V. Viol.ne artt. 3 e 97 Cost., 2 legge 1968, n. 475, 1 D.P.R.
21 agosto 1971, n. 1275, 22 L.R. Camp. 8 marzo 1985 n. 13; viol.ne
artt. 4 e 5, legge n. 8 novembre 1991, n. 362; vio.ne art. 3 legge n.
241/90. Eccesso di potere; incompetenza; sviamento.
1. La Regione, peraltro, non solo ha preso atto della
revisione cosi' come approvata dal Comune ma, con essa, anziche'
annullarlo, ha preso atto, e, dunque, fatto proprio, anche di detto
procedimento.
2. Nella specie non solo il Comune, incompetente, trasforma
la propria in amministrazione attiva, elabora la revisione e prevede
la istituzione di nuove sedi farmaceutiche ma, non il Comune ma suoi
organi, prima dell'approvazione della revisione, regolano, indicono,
espletano e concludono un procedimento di trasferimento stabilendo
criteri di valutazione e termini di decadenza.
3. Sussiste peraltro la violazione di tutte le norme in
astratto invocabili. Il comma 1 dell'art. 5, legge n. 362/91 regola
la modifica delle circoscrizioni delle sedi ed il correlativo
eventuale movimento, di ufficio, delle farmacie. Nel secondo caso,
invece, il trasferimento avviene, in ragione di nuovi insediamenti
abitativi, su domanda. In realta', in mancanza di qualunque referente
plausibile, l'amm.ne ha eluso l'obbligo (art. 3, legge n. 241/90) di
dare conto delle ragioni di diritto e delle norme che intendeva
applicare. Solo successivamente ha affermato di riferirsi al primo
comma dell'art. 5. Ma il procedimento e' illegittimo per violazione
di entrambi i commi indicati. Inconciliabile con le norme e' quanto
e' accaduto nella specie e cioe' che vengano create nuove sedi (33!!)
e che vengano destinate ...a trasferimento e per di piu' riservato a
particolare categoria di farmacisti; con la circostanza che per
effetto dei trasferimenti disposti in favore di alcune farmacie non
promiscue restano vacanti le sedi di provenienza che non si sa quale
fine debbano fare, se cioe' debbano essere riassorbite (ma allora che
senso ha avuto la creazione di nuove sedi?) ovvero siano assegnate
per concorso con conseguente ulteriore incremento di titolari in
palese violazione dell'obbligo di riassorbimento.
VI - Stessi motivi dei punti IV e V. Sviamento di potere.
Violazione degli artt. 3 e 10 delle legge n. 241/90. Ulteriore
difetto di istruttoria di motivazione.
a) L'illegittimo procedimento di revisione della P.O. in
questione ha comportato gravi arbitrarie e paradossali conseguenze
(dettagliate in punto di fatto) a carico della perimetrazione della
sede 179 per la quale il ricorrente e' autorizzato ad esercitare,
giusta decreto medico prov.le n. 10767/72. La predetta sede 179
risulta ridisegnata e notevolmente ampliata con estensione verso
agglomerati densamente popolati. La medesima, in conseguenza della
nuova perimetrazione, resta assegnata al dott. Ciamillo, unico al suo
interno.
Il solo civico 286 di corso Sirena, corrispondente all'accesso
fronte strada della farmacia Nigro (e non anche il civico adiacente -
ove insiste l'accesso di servizio e l'uscita di sicurezza) risulta
enucleato dalla sede 179 con la creazione in essa di una enclave
collegata alla istituita sede 306 con una sorta di 'cordone
ombelicale' costituito da un 'attraversamento stradale obliquo'.
Cosi' operandosi, il dott. Nigro: viene espulso dalla sede
farmaceutica '179' di cui egli e' titolare secondo autorizzazione;
viene collegato alla istituita sede '306' che, peraltro, non sembra
che formalmente gli venga nemmeno assegnata; si trova a dover
esercitare 'ospite' (sic!) in una sede frontista, in locali di cui
non puo' piu' giuridicamente utilizzare l'accesso di sicurezza.
Tali assurde circostanze di fatto rendono assolutamente palese
ed evidente lo scopo sviato perseguito, nello specifico,
dall'amministrazione procedente; quello di risolvere lo stato di
promiscuita' della sede 179 in esclusiva considerazione
dell'esercizio di farmacia in titolarita' del dott. Ciamillo.
Difetta, ogni preventiva individuazione ed indicazione, per
ciascuna delle sedi promiscue (e certamente per la 179) della
farmacia soprannumeraria - nel senso di piu' recente esercizio
nell'ambito di ciascuna sede - generante la promiscuita'. La nuova
perimetrazione e assegnazione di sede non poteva prescindere da tale
essenziale preliminare accertamento al fine di stabilire una
graduazione di priorita' alla conservazione della originaria sede, e
dunque dell'originario avviamento; e tutt'al piu' in ragione di cio'
garantendo almeno il piu' possibile la conservazione di parte del
precedente territorio. Nella specie, tutto cio' non e' avvenuto
atteso che si e magnificata l'assegnazione territoriale di afferenza
del dott. Ciamillo e del tutto snaturata quella del ricorrente, pur
in possesso di un'assegnazione di titolarita' di esercizio
maggiormente risalente nel tempo.
b) Dal censurato difetto di istruttoria discendono numerose
ulteriori specifiche illegittimita' ed incongruita' della nuova
perimetrazione del quartiere Barra.
Previo accoglimento dell'istanza cautelare, P.Q.M. Si conclude
per l'accoglimento del ricorso. Conseguenza di legge.
Avv. Raffaele Montefusco - Avv. Giuseppe Fonisto
C-3362 (A pagamento).