TAR CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.52 del 2-3-2002)

      Ricorre il prof. Viviani Francesco residente in Napoli alla via
 Giuseppe Orsi n. 15/A rappresentato e difeso, giusta mandato a
 margine, dall'avv. Antonio Maria di Leva con il quale elettivamente
 domicilia in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv.
 prof. Riccardo Soprano per l'annullamento previa sospensione: a) del
 provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, Direzione
 generale per la Campania, Ufficio per i compiti dell'ex
 Sovrintendenza scolastica regionale, del 30 giugno 2001, recante
 l'approvazione definitiva della graduatoria di merito nonche'
 dell'elenco degli abilitati relativi al personale docente per la
 scuola secondaria, per la classe di concorso 'A059' Scienze
 matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media' indetto
 dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del
 personale e degli affari generali e amministrativi, con D.D.G. del 1.
 aprile 1999, nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio di
 n. 75,5 punti in luogo di 80,5 punti, collocando lo stesso al posto
 n. 402 della suddetta graduatoria; b) degli atti di formazione e
 adozione della graduatoria di cui al punto a) che precede; c)
 dell'avviso del 30 giugno 2001, prot. n. 10929/P, con cui il
 Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per la
 Campania, Ufficio per i compiti dell'exSovrintendenza scolastica
 regionale, rendeva pubblica la notizia dell'avvenuta approvazione
 definitiva della graduatoria di merito e dell'elenco degli abilitati
 relativi alla classe di concorso 'A059' per il concorso di cui al
 punto a); d) di ogni altro atto precedente, connesso o conseguenziale
 tra i quali gli atti e i verbali della commissione di selezione. I
 provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in
 diritto: violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione e
 falsa applicazione di legge e della normativa del bando di concorso
 (legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 1 D.D.G. 1. aprile 1999 allegato 8
 punto 4, allegato 5), carenza di motivazione e di istruttoria,
 violazione delle norme generali in materia di concorsi.
 
                                P.Q.M.                                
                                                                      
      si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale
 domanda cautelare di sospensione con ogni conseguenza di legge.
                                              Prof. Francesco Viviani.
S-2351 (A pagamento).
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