TAR DI PALERMO
Sezione I

(GU Parte Seconda n.77 del 2-4-2002)

      La I Sezione del TAR di Palermo con O.C.I. n. 77/02 reg. ord.
 depositata in segreteria l'11 marzo 2002 ed, emessa nel ricorso
 iscritto al n. 3326/01, proposto da: Comune di Paterno' contro
 Assessorato regionale lavori pubblici e, nei confronti del Comune di
 Palagonia, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei
 confronti di tutti i soggetti indicati nel provvedimento impugnato, i
 cui progetti sono stati inseriti nell'elenco di quelli ammessi al
 finanziamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami nel
 termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'O.C.I. e rinviando
 la trattazione alla prima udienza utile decorsi quarantacinque giorni
 dal deposito degli atti comprovanti l'avvenuta integrazione del
 contraddittorio.
      Il ricorso ha per oggetto l'annullamento (limitatamente alla
 somma di L. 4.700.000.000), previa sospensione e/o adozione
 provvedimenti cautelari occorrenti, del:
       D.A. LL.PP. del 28 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
 ordinario n. 1 alla G.U.R.S. n. 30 del 15 giugno 2001, concernente:
 'Approvazione del programma di interventi di cui ai fondi relativi
 all'edilizia convenzionata, rimodulazione 30 franche, e del programma
 di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia agevolata';
     deliberazione della giunta regionale n. 191 del 30 aprile 2001.
 
      Motivi: a) errata esclusione della istanza indicata in elenco al
 n. 360 (prot. n. 5898) presentata dal Comune ricorrente e suo mancato
 inserimento tra le istanze da ammettere ai benefici di legge;
       b) immotivato inserimento nella graduatoria di riserva anziche'
 nella graduatoria dei soggetti beneficiari, della istanza n. 327
 (prot. n. 5897) per mera insufficienza delle risorse disponibili. Le
 censure dedotte sono: 'Falsa applicazione ella normativa citata nel
 D.A. impugnato, assenza criteri di priorita' del programma di spesa e
 violazione del principio art. 4, comma 6, della legge regionale n.
 21/85 circa un'equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
 Disparita' di trattamento e violazione dei principi sul giusto
 procedimento'.
 
      Conclusioni: con il provvedimento in epigrafe il Comune di
 Paterno' e' stato illegittimamente escluso dall'ammissione al
 programma di spesa e, pertanto, in parte de quo, lo stesso va
 annullato. Tuttavia, non essendo cio' sufficiente alla tutela
 dell'interesse sostanziale dell'ente va opportunamente disposta la
 sospensione cautelare del provvedimento stesso quanto meno con
 riferimento alla ripartizione della complessiva somma di L.
 4.700.000.000 (L. 3.500.000.000 per l'intervento di cui all'istanza
 prot. n. 5898 + L. 1.200.000.000 per l'intervento di cui all'istanza
 prot. n. 5897) da rimodularsi, con riferimento alle complessive
 risorse gia' disponibili ovvero aggiuntivamente reperibili, con
 decreto di modifica e/o integrativo di quello impugnato con il
 presente ricorso. Salvo ogni altro diritto e con richiesta di
 risarcimento danni da quantificarsi anche a mezzo consulenza tecnica.
 Spese, compensi ed onorari.
      I soggetti nei cui confronti viene integrato il contraddittorio
 sono i Comuni di: Castrofilippo, Marianopoli, Ucria, S. Caterina
 Villarmosa, Reitano, S. Croce Camerina, Basico', Aidone, Piazza
 Armerina, Licata, Fiumedinisi, Cerami, Sinagra, Caltavuturo,
 Castronovo di Sicilia, Limina, Palagonia, Roccavaldina, Termini
 Imerese, San Fratello, Campobello di Licata, Castell'Umberto,
 Catenanuova, Lucca Sicula, Mazzara' S. Andrea, Petralia Sottana,
 Cerda, S. Agata Militello, Alimena, Camastra, S. Piero Patti,
 Mirabella Imbaccari, Roccella Valdemone, Villafranca Sicula, Oliveri,
 Resuttano, San Cataldo, Cefala' Diana, Piana degli Albanesi,
 Montalbano Elicona, Cefalu', Cianciana, Tretuestieri Etneo, Sinagra,
 Santa Venerina, Milazzo, Riposto, Acireale, Noto, Limina, Brolo,
 Mineo, Scaletta Zanclea, Ferla, Joppolo Giancaxio, S. Teresa Riva,
 Carlentini, Motta Camastra, Rosolini, Motta S. Anastasia, Motta
 d'Affermo, Trecastagni, Raccuja, Sant'Alfio, S. Stefano di Camastra,
 Siracusa, Canicatti', S. Domenica Vittoria, Rometta, Siculiana,
 Lercara Friddi, Valledolmo, Gioiosa Marea, Bompietro, Aragona,
 Savoca, Alessandria della Rocca, Messina, Palma di Montechiaro,
 Casteldaccia, Malvagna, Bisacquino, Bivona, Castelmota, Racalmuto,
 Castel di Judica, Mito, Gibellina, Comitini, Carini, Scicli, Gangi,
 Isnello, Raddusa, Valverde, Acquedolci, S. Margherita Belice,
 Ravanusa, Naro, Catania, Montemaggiore Belsito, Menfi, Pedara,
 Gualtieri Sicamino', Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Condro',
 Erice, Maletto, Butera, Bagheria, Sambuca di Sicilia, Castellana
 Sicula, S. Maria di Licodia, Grotte, Campofelice di Roccella, Trabia,
 Siracusa, Maniace, Castel di Lucio, Capo d'Orlando, Polizzi Generosa,
 Naso, Trapani, Montedoro, Salaparuta, Ragusa, Brolo, Montevago,
 Giarratana, Pantelleria, Antullo, Ramacca, Partinico, Custonaci,
 Cinisi, Sant'Angelo di Brolo, S. Vito Lo Capo, Santa Lucia del Mela,
 Petralia Sottana, Galati Mamertino, Calamonaci, Troina, Villafranca
 Tirrena, Cattolica Eraclea, Milena, Giardini Naxos, Enna, Camporeale,
 Cesaro', Grammichele, Sutera, Saponara, Caltanissetta, Serradifalco,
 Casteltermini, Porto Empedocle, Mongiuffi Melia, Vizzini, Valdina,
 Favara, Marineo; nonche' gli I.A.C.P. di: Agrigento, Caltanissetta,
 Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e
 comunque ogni altro ente ammesso ai benefici del predetto
 D.D.A.LL.PP. 28 maggio 2002 e indicati nella G.U.R.S. n. 30 del 15
 giugno 2001 S.O. n. 1.
                                                  Avv. Alfio Platania.
C-9799 (A pagamento).
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