La I Sezione del TAR di Palermo con O.C.I. n. 77/02 reg. ord.
depositata in segreteria l'11 marzo 2002 ed, emessa nel ricorso
iscritto al n. 3326/01, proposto da: Comune di Paterno' contro
Assessorato regionale lavori pubblici e, nei confronti del Comune di
Palagonia, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel provvedimento impugnato, i
cui progetti sono stati inseriti nell'elenco di quelli ammessi al
finanziamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'O.C.I. e rinviando
la trattazione alla prima udienza utile decorsi quarantacinque giorni
dal deposito degli atti comprovanti l'avvenuta integrazione del
contraddittorio.
Il ricorso ha per oggetto l'annullamento (limitatamente alla
somma di L. 4.700.000.000), previa sospensione e/o adozione
provvedimenti cautelari occorrenti, del:
D.A. LL.PP. del 28 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 alla G.U.R.S. n. 30 del 15 giugno 2001, concernente:
'Approvazione del programma di interventi di cui ai fondi relativi
all'edilizia convenzionata, rimodulazione 30 franche, e del programma
di interventi di cui ai fondi relativi all'edilizia agevolata';
deliberazione della giunta regionale n. 191 del 30 aprile 2001.
Motivi: a) errata esclusione della istanza indicata in elenco al
n. 360 (prot. n. 5898) presentata dal Comune ricorrente e suo mancato
inserimento tra le istanze da ammettere ai benefici di legge;
b) immotivato inserimento nella graduatoria di riserva anziche'
nella graduatoria dei soggetti beneficiari, della istanza n. 327
(prot. n. 5897) per mera insufficienza delle risorse disponibili. Le
censure dedotte sono: 'Falsa applicazione ella normativa citata nel
D.A. impugnato, assenza criteri di priorita' del programma di spesa e
violazione del principio art. 4, comma 6, della legge regionale n.
21/85 circa un'equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
Disparita' di trattamento e violazione dei principi sul giusto
procedimento'.
Conclusioni: con il provvedimento in epigrafe il Comune di
Paterno' e' stato illegittimamente escluso dall'ammissione al
programma di spesa e, pertanto, in parte de quo, lo stesso va
annullato. Tuttavia, non essendo cio' sufficiente alla tutela
dell'interesse sostanziale dell'ente va opportunamente disposta la
sospensione cautelare del provvedimento stesso quanto meno con
riferimento alla ripartizione della complessiva somma di L.
4.700.000.000 (L. 3.500.000.000 per l'intervento di cui all'istanza
prot. n. 5898 + L. 1.200.000.000 per l'intervento di cui all'istanza
prot. n. 5897) da rimodularsi, con riferimento alle complessive
risorse gia' disponibili ovvero aggiuntivamente reperibili, con
decreto di modifica e/o integrativo di quello impugnato con il
presente ricorso. Salvo ogni altro diritto e con richiesta di
risarcimento danni da quantificarsi anche a mezzo consulenza tecnica.
Spese, compensi ed onorari.
I soggetti nei cui confronti viene integrato il contraddittorio
sono i Comuni di: Castrofilippo, Marianopoli, Ucria, S. Caterina
Villarmosa, Reitano, S. Croce Camerina, Basico', Aidone, Piazza
Armerina, Licata, Fiumedinisi, Cerami, Sinagra, Caltavuturo,
Castronovo di Sicilia, Limina, Palagonia, Roccavaldina, Termini
Imerese, San Fratello, Campobello di Licata, Castell'Umberto,
Catenanuova, Lucca Sicula, Mazzara' S. Andrea, Petralia Sottana,
Cerda, S. Agata Militello, Alimena, Camastra, S. Piero Patti,
Mirabella Imbaccari, Roccella Valdemone, Villafranca Sicula, Oliveri,
Resuttano, San Cataldo, Cefala' Diana, Piana degli Albanesi,
Montalbano Elicona, Cefalu', Cianciana, Tretuestieri Etneo, Sinagra,
Santa Venerina, Milazzo, Riposto, Acireale, Noto, Limina, Brolo,
Mineo, Scaletta Zanclea, Ferla, Joppolo Giancaxio, S. Teresa Riva,
Carlentini, Motta Camastra, Rosolini, Motta S. Anastasia, Motta
d'Affermo, Trecastagni, Raccuja, Sant'Alfio, S. Stefano di Camastra,
Siracusa, Canicatti', S. Domenica Vittoria, Rometta, Siculiana,
Lercara Friddi, Valledolmo, Gioiosa Marea, Bompietro, Aragona,
Savoca, Alessandria della Rocca, Messina, Palma di Montechiaro,
Casteldaccia, Malvagna, Bisacquino, Bivona, Castelmota, Racalmuto,
Castel di Judica, Mito, Gibellina, Comitini, Carini, Scicli, Gangi,
Isnello, Raddusa, Valverde, Acquedolci, S. Margherita Belice,
Ravanusa, Naro, Catania, Montemaggiore Belsito, Menfi, Pedara,
Gualtieri Sicamino', Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Condro',
Erice, Maletto, Butera, Bagheria, Sambuca di Sicilia, Castellana
Sicula, S. Maria di Licodia, Grotte, Campofelice di Roccella, Trabia,
Siracusa, Maniace, Castel di Lucio, Capo d'Orlando, Polizzi Generosa,
Naso, Trapani, Montedoro, Salaparuta, Ragusa, Brolo, Montevago,
Giarratana, Pantelleria, Antullo, Ramacca, Partinico, Custonaci,
Cinisi, Sant'Angelo di Brolo, S. Vito Lo Capo, Santa Lucia del Mela,
Petralia Sottana, Galati Mamertino, Calamonaci, Troina, Villafranca
Tirrena, Cattolica Eraclea, Milena, Giardini Naxos, Enna, Camporeale,
Cesaro', Grammichele, Sutera, Saponara, Caltanissetta, Serradifalco,
Casteltermini, Porto Empedocle, Mongiuffi Melia, Vizzini, Valdina,
Favara, Marineo; nonche' gli I.A.C.P. di: Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e
comunque ogni altro ente ammesso ai benefici del predetto
D.D.A.LL.PP. 28 maggio 2002 e indicati nella G.U.R.S. n. 30 del 15
giugno 2001 S.O. n. 1.
Avv. Alfio Platania.
C-9799 (A pagamento).