L'avv. Cecilia Savona, con studio in Cagliari, via Salaris n.
17/a proc.re, dom.rio per atto 20 febbraio 2001 a margine del
ricorso, di Anna Maria Deidda ricorrente contro I.N.P.D.A.P. (Roma,
via Santa Croce in Gerusalemme n. 55), in persona del presidente
p.t.; il DG dello stesso e il comitato di valutazione in persona del
direttore citato, avvisa tutti i controinteressati, individuati dal
TAR Sardegna con sentenza n. 276/02 in tutti i dipendenti inseriti
nella graduatoria di cui si discute, che pende il ricorso n. 299 del
2001, per l'annullamento della determinazione DG 19 dicembre 2000, n.
135 di esclusione della ricorrente dalla selezione per il passaggio
dall'area B all'area C pos. 1, indetta con DG 23 maggio 2000, n. 53;
della graduatoria di merito e dei vincitori, approvata dal Consiglio
di amministrazione, il 28 dicembre 2000, relativa alla selezione
citata; dei verbali della comm.ne di valutazione; nonche' di tutti
gli altri atti presupposti e consequenziali. Il ricorso e' affidato
ai seguenti motivi: violazione del bando dove prescrive che ai soli
fini della determinazione dei requisiti di accesso alle selezione, i
dipendenti che sono stati coinvolti in processi di sperimentazione ex
C.C.N.L. 1995/97, possono far valere, in aggiunta alla anzianita'
professionale maturata nella qualifica, l'eventuale anzianita'
corrispondente al periodo di sperimentazione effettuato dall'1.
gennaio 1997 al 16 febbraio 1999. Il requisito dell'anzianita' dei 7
anni per previsione del bando puo' essere dato o dalla somma degli
anni di esperienza professionale nella posizione B1/B2 oppure dalla
somma della suddetta anzianita' con il periodo di sperimentazione
effettuato dall'1. gennaio 1997 al 16 febbraio 1999. La dipendente,
sommando all'anzianita' professionale di 6,5 anni nel profilo
professionale B1 l'anzianita' corrispondente al periodo di
sperimentazione (percepisce il salario di professionalita' dal
1.gennaio 1998), supera i 7 anni di anzianita' richiesti come
requisito per partecipare alla selezione. Cio' varrebbe anche se si
ritenesse che per dipendente sperimentato debba intendersi il
beneficiario anche e/o solo dell'indennita' ex art. 36 Ccnep 1995/97:
tale indennita' e' stata riconosciuta retroattivamente dall'1.gennaio
1998; disparita' di trattamento della ricorrente rispetto agli
ammessi in possesso di una anzianita' di sette anni nella posizione
B1: se la clausola e' stata applicata a questi ultimi altrettanto
doveva essere fatto per la ricorrente in possesso del requisito
nell''altra versione' ammessa dal bando.
Avv. Cecilia Savona.
C-15321 (A pagamento).