TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SARDEGNA

(GU Parte Seconda n.113 del 16-5-2002)

      L'avv. Cecilia Savona, con studio in Cagliari, via Salaris n.
 17/a proc.re, dom.rio per atto 20 febbraio 2001 a margine del
 ricorso, di Anna Maria Deidda ricorrente contro I.N.P.D.A.P. (Roma,
 via Santa Croce in Gerusalemme n. 55), in persona del presidente
 p.t.; il DG dello stesso e il comitato di valutazione in persona del
 direttore citato, avvisa tutti i controinteressati, individuati dal
 TAR Sardegna con sentenza n. 276/02 in tutti i dipendenti inseriti
 nella graduatoria di cui si discute, che pende il ricorso n. 299 del
 2001, per l'annullamento della determinazione DG 19 dicembre 2000, n.
 135 di esclusione della ricorrente dalla selezione per il passaggio
 dall'area B all'area C pos. 1, indetta con DG 23 maggio 2000, n. 53;
 della graduatoria di merito e dei vincitori, approvata dal Consiglio
 di amministrazione, il 28 dicembre 2000, relativa alla selezione
 citata; dei verbali della comm.ne di valutazione; nonche' di tutti
 gli altri atti presupposti e consequenziali. Il ricorso e' affidato
 ai seguenti motivi: violazione del bando dove prescrive che ai soli
 fini della determinazione dei requisiti di accesso alle selezione, i
 dipendenti che sono stati coinvolti in processi di sperimentazione ex
 C.C.N.L. 1995/97, possono far valere, in aggiunta alla anzianita'
 professionale maturata nella qualifica, l'eventuale anzianita'
 corrispondente al periodo di sperimentazione effettuato dall'1.
 gennaio 1997 al 16 febbraio 1999. Il requisito dell'anzianita' dei 7
 anni per previsione del bando puo' essere dato o dalla somma degli
 anni di esperienza professionale nella posizione B1/B2 oppure dalla
 somma della suddetta anzianita' con il periodo di sperimentazione
 effettuato dall'1. gennaio 1997 al 16 febbraio 1999. La dipendente,
 sommando all'anzianita' professionale di 6,5 anni nel profilo
 professionale B1 l'anzianita' corrispondente al periodo di
 sperimentazione (percepisce il salario di professionalita' dal
 1.gennaio 1998), supera i 7 anni di anzianita' richiesti come
 requisito per partecipare alla selezione. Cio' varrebbe anche se si
 ritenesse che per dipendente sperimentato debba intendersi il
 beneficiario anche e/o solo dell'indennita' ex art. 36 Ccnep 1995/97:
 tale indennita' e' stata riconosciuta retroattivamente dall'1.gennaio
 1998; disparita' di trattamento della ricorrente rispetto agli
 ammessi in possesso di una anzianita' di sette anni nella posizione
 B1: se la clausola e' stata applicata a questi ultimi altrettanto
 doveva essere fatto per la ricorrente in possesso del requisito
 nell''altra versione' ammessa dal bando.
                                                  Avv. Cecilia Savona.
C-15321 (A pagamento).
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