TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

(GU Parte Seconda n.172 del 24-7-2002)

      Il Tribunale civile e penale di Ravenna, Sezione Civile,
 composto dai signori magistrati: dott. Alfredo Giani, Presidente;
 dott. Roberto Sereni Lucarelli, Giudice rel.; dott. Mariapia Parisi,
 Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile
 iscritta in data 6 ottobre 2001 e iniziata con ordinanza del Giudice
 delegato del 9 ottobre 2001, avente ad oggetto: Omologa Concordato
 Fallimentare proposta da Randi Renzo, nato a Bagnacavallo il 3
 dicembre 1939 per il fall.to Randi Renzo, in persona del curatore
 fallimentare avv. Rosa Vecchi con studio in Lugo, via Lumagni n. 11,
 elettivamente domiciliata in Ravenna presso e nello studio dell'avv.
 Giampaolo Ghini che lo rappresenta e difende come da mandato a
 margine della comparsa di costituzione, attore, contro Massa dei
 creditori, convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero presso
 il Tribunale di Ravenna.
                                P.Q.M.                                
                                                                      
                                                                      
      Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla
 proposta di concordato proposta da Randi Renzo quale titolare
 dell'omonima ditta individuale, viste le conclusioni favorevoli del
 PM omologa la proposta di concordato alle seguenti condizioni:
       a) pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso
 al curatore e ad eventuali coadiutori;
       b) pagamento del credito privilegiato della Banca Popolare
 dell'Adriatico S.p.a. cosi' come ridotto a seguito dell'accordo
 raggiunto con il creditore (vedi doc. n. 1 allegato al fascicolo del
 fallimento) dalla somma riconosciuta ed ammessa in sede di verifica
 dello stato passivo di L. 290.335.080 a quella di L. 195.000.000;
       c) pagamento della percentuale del 15% a favore dei creditori
 chirografari;
  d) obbligo per l'assuntore del concordato Molinari Monica di
 provvedere ai pagamenti di cui alla lettera a) immediatamente dopo il
 passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
 di cui alla lettera b) entro il termine di mesi tre dalla data del
 passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
 di cui alla lettera c) entro il termine di mesi sei dalla data del
 passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
       e) da' atto che la Rolo Banca 1473 S.p.a. titolare di un
 credito riconosciuto ed ammesso di L. 107.080.779 ha sottoscritto un
 accordo che prevede la cessione del credito in favore del rag. Simone
 Campajola con postergazione all'avvenuto soddisfo degli altri
 creditori (doc. n. 2) subordinato all'omologazione del concordato;
       f) da' atto che la Bimer Banca S.p.a. (ora Morgan Stanley Dean
 Bitter Bank Ltd.) titolare di un credito riconosciuto ed ammesso di
 L. 371.114.668 ha sottoscritto un accordo che prevede la cessione del
 credito in favore del rag. Simone Campajola con postergazione
 all'avvenuto soddisfo degli altri creditori (doc. n. 2) subordinato
 all'omologazione del concordato;
       g) dichiara Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961 e
 residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6
 obbligata anche al pagamento nella misura integrale o nella
 percentuale concordataria dei creditori, rispettivamente privilegiati
 o chirografari, ammessi in seguito ad istanza d'insinuazione tardiva
 radicati entro la data del passaggio in giudicato della sentenza di
 omologazione del concordato;
       h) da' atto che Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961
 e residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6
 in relazione agli impegni assunti e' costituita cessionaria di ogni
 diritto in relazione all'azione revocatoria radicata dalla procedura
 fallimentare nei confronti di Rolo Banca 1473 S.p.a. per il recupero
 della somma di L. 65.728.467 acquisendo legittimazione all'intervento
 nel suddetto giudizio e in eventuali altri radicati dalla procedura
 entro la data del passaggio in giudicato della sentenza di
 omologazione del concordato;
       i) nomina Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961 e
 residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6,
 liquidatore delle attivita' fallimentari, mobili ed immobili, con
 mandato irrevocabile e obbligo di rendiconto per le operazioni di
 vendita dei beni costituenti l'attivita' fallimentare e conferisce
 alla medesima ogni piu' ampio potere e facolta' per la liquidazione
 dei beni stessi autorizzandola a provvedere a tutti i necessari
 adempimenti anche di natura amministrativa e fiscale per la regolare
 intestazione dei beni a chi se ne rendera' acquirente con l'obbligo
 di richiedere, volta per volta, l'autorizzazione del giudice
 delegato;
       j) dispone che il liquidatore richieda, in ogni caso, per
 l'attuazione delle operazioni di liquidazione, la preventiva
 autorizzazione al giudice delegato il quale determinera' anche le
 modalita' d'impiego delle somme ricavande dall'alienazione dei beni;
       k) rimette al giudice delegato della procedura concorsuale di
 stabilire con successivi provvedimenti le modalita' di pagamento
 delle somme ai creditori, nonche' di accordare le autorizzazioni
 eventualmente necessarie per atti e operazioni complementari connesse
 od integrative delle operazioni di liquidazione;
       l) ordina la pubblicazione e l'affissione della presente
 sentenza ai sensi dell'art. 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 
      Cosi' deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 12
 febbraio 2002.
                     Il presidente: Alfredo Giani                     
                                                                      
            Il giudice relatore: Roberto Sereni Lucarelli             
                                                                      
C-23183 (A pagamento).
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