Il Tribunale civile e penale di Ravenna, Sezione Civile,
composto dai signori magistrati: dott. Alfredo Giani, Presidente;
dott. Roberto Sereni Lucarelli, Giudice rel.; dott. Mariapia Parisi,
Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile
iscritta in data 6 ottobre 2001 e iniziata con ordinanza del Giudice
delegato del 9 ottobre 2001, avente ad oggetto: Omologa Concordato
Fallimentare proposta da Randi Renzo, nato a Bagnacavallo il 3
dicembre 1939 per il fall.to Randi Renzo, in persona del curatore
fallimentare avv. Rosa Vecchi con studio in Lugo, via Lumagni n. 11,
elettivamente domiciliata in Ravenna presso e nello studio dell'avv.
Giampaolo Ghini che lo rappresenta e difende come da mandato a
margine della comparsa di costituzione, attore, contro Massa dei
creditori, convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero presso
il Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente, pronunciando sulla
proposta di concordato proposta da Randi Renzo quale titolare
dell'omonima ditta individuale, viste le conclusioni favorevoli del
PM omologa la proposta di concordato alle seguenti condizioni:
a) pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso
al curatore e ad eventuali coadiutori;
b) pagamento del credito privilegiato della Banca Popolare
dell'Adriatico S.p.a. cosi' come ridotto a seguito dell'accordo
raggiunto con il creditore (vedi doc. n. 1 allegato al fascicolo del
fallimento) dalla somma riconosciuta ed ammessa in sede di verifica
dello stato passivo di L. 290.335.080 a quella di L. 195.000.000;
c) pagamento della percentuale del 15% a favore dei creditori
chirografari;
d) obbligo per l'assuntore del concordato Molinari Monica di
provvedere ai pagamenti di cui alla lettera a) immediatamente dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
di cui alla lettera b) entro il termine di mesi tre dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
di cui alla lettera c) entro il termine di mesi sei dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
e) da' atto che la Rolo Banca 1473 S.p.a. titolare di un
credito riconosciuto ed ammesso di L. 107.080.779 ha sottoscritto un
accordo che prevede la cessione del credito in favore del rag. Simone
Campajola con postergazione all'avvenuto soddisfo degli altri
creditori (doc. n. 2) subordinato all'omologazione del concordato;
f) da' atto che la Bimer Banca S.p.a. (ora Morgan Stanley Dean
Bitter Bank Ltd.) titolare di un credito riconosciuto ed ammesso di
L. 371.114.668 ha sottoscritto un accordo che prevede la cessione del
credito in favore del rag. Simone Campajola con postergazione
all'avvenuto soddisfo degli altri creditori (doc. n. 2) subordinato
all'omologazione del concordato;
g) dichiara Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961 e
residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6
obbligata anche al pagamento nella misura integrale o nella
percentuale concordataria dei creditori, rispettivamente privilegiati
o chirografari, ammessi in seguito ad istanza d'insinuazione tardiva
radicati entro la data del passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato;
h) da' atto che Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961
e residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6
in relazione agli impegni assunti e' costituita cessionaria di ogni
diritto in relazione all'azione revocatoria radicata dalla procedura
fallimentare nei confronti di Rolo Banca 1473 S.p.a. per il recupero
della somma di L. 65.728.467 acquisendo legittimazione all'intervento
nel suddetto giudizio e in eventuali altri radicati dalla procedura
entro la data del passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato;
i) nomina Molinari Monica nata a Ravenna il 14 marzo 1961 e
residente a Villanova di Bagnacavallo (Ravenna), via Allegri n. 6,
liquidatore delle attivita' fallimentari, mobili ed immobili, con
mandato irrevocabile e obbligo di rendiconto per le operazioni di
vendita dei beni costituenti l'attivita' fallimentare e conferisce
alla medesima ogni piu' ampio potere e facolta' per la liquidazione
dei beni stessi autorizzandola a provvedere a tutti i necessari
adempimenti anche di natura amministrativa e fiscale per la regolare
intestazione dei beni a chi se ne rendera' acquirente con l'obbligo
di richiedere, volta per volta, l'autorizzazione del giudice
delegato;
j) dispone che il liquidatore richieda, in ogni caso, per
l'attuazione delle operazioni di liquidazione, la preventiva
autorizzazione al giudice delegato il quale determinera' anche le
modalita' d'impiego delle somme ricavande dall'alienazione dei beni;
k) rimette al giudice delegato della procedura concorsuale di
stabilire con successivi provvedimenti le modalita' di pagamento
delle somme ai creditori, nonche' di accordare le autorizzazioni
eventualmente necessarie per atti e operazioni complementari connesse
od integrative delle operazioni di liquidazione;
l) ordina la pubblicazione e l'affissione della presente
sentenza ai sensi dell'art. 17 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Cosi' deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 12
febbraio 2002.
Il presidente: Alfredo Giani
Il giudice relatore: Roberto Sereni Lucarelli
C-23183 (A pagamento).