AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO 2
Decreto n. 4/02/ES.

(GU Parte Seconda n.173 del 25-7-2002)

  Richiesta di volturazione autorizzazione prot. 13127, n. 21/93 del 
 20 settembre 1993 per la custodia da conservazione ed utilizzo del 
 gas tossico ammoniaca presentata dall'azienda Sitia Yomo S.p.a. con 
 sede legale a Milano in via S.Vittore al Teatro n. 1 e sede 
 produttiva ubicata in Pasturago di Vernate in via Monterosso n. 10. 
 
    Il direttore generale, 
      Vista la domanda presentata dal dott. Vesely Marco Emilio, nato 
 a Sorengo (Svizzera) il 26 agosto 1962, e residente a Milano, via S. 
 Orsola n. 11 e domiciliato per la carica presso la Sitia-Yomo S.p.a. 
 di Pasturago di Vernate, nella sua qualita' di amministratore 
 delegato di Sitia-Yomo S.p.a. per ottenere la volturazione a nome del 
 dott. Conti Giovanni, della autorizzazione n. 21/93, prot. 13127 
 rilasciata in precedenza all'ing. Giuseppe Sabbatini dall'U.S.S.L. n. 
 76 di Rozzano e pubblicata sul F.A.L. della Provincia di Milano n. 83 
 in data 23 ottobre 1993; 
      Visto il decreto prefettizio n. 21/93 di autorizzazione a 
 conservare e custodire in deposito un quantitativo massimo di 9000 kg 
 del gas tossico ammoniaca (NH3) da utilizzare in ciclo chiuso ad uso 
 impianto frigorifero rilasciata alla ditta Sitia Yomo S.p.a., di cui 
 e' stata richiesta la volturazione con l'istanza in oggetto; 
      Vista la allegata dichiarazione di assunzione della direzione 
 tecnica dei servizi relativi all'esercizio dell'impianto con inclusa 
 manutenzione ordinaria, conformita' verifica dell'impianto alle norme 
 di legge e interventi impiantistici di modifica e manutenzione 
 straordinaria, nella persona dell'ing. Amerigo Lovato nato a Lonigo 
 (VI) il 1. aprile 1933 e residente a Ferrara in via V.D. Chendi n. 
 26, laureato in ingegneria chimica, iscritto all'albo degli ingegneri 
 della Provincia di Ferrara al n. 573; 
      Vista la procura ad negozia n. 30068 di repertorio e n. 4468 di 
 raccolta registrato a Milano il 27 marzo 2002 a cura del notaio dott. 
 Gianpaolo Cesati che affida l'incarico di direttore e responsabile di 
 produzione al dott. Giovanni Angelo Conti; 
      Visto il regolamento per l'impiego dei gas tossici approvato con 
 regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive modificazioni; 
      Visti l'art. 3, lett.i) della L.R. n. 64 del 26 ottobre 1981 e 
 succ. modificazioni, l'art. 37 del decreto del Presidente della 
 Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955, il decreto del Presidente della 
 Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972 ; 
      Vista la ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento 
 a favore della A.S.L. MI2; 
      Vista la comunicazione del 29 novembre 2001, prot. 9689/SPSAL 
 che richiama il decreto legislativo n. 29/93 e legge n. 241/90 
 nonche' la lettera della direzione A.S.L. Provincia Milano 2 del 5 
 ottobre 1998 per l'individuazione del responsabile di unita' 
 operativa PSAL come responsabile di procedimento e delegato alla 
 firma; 
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      che il dott. Giovanni Angelo Conti, nato a Monza il 24 febbraio 
 1995 e residente a Lodi (LO) in via della Tovaiera n. 1, in qualita' 
 di direttore e responsabile della produzione, della logistica e della 
 manutenzione dello stabilimento, della azienda Sitia Yomo S.p.a., con 
 sede legale a Milano in via S. Vittore al Teatro n. 1 e sede 
 produttiva ubicata in Pasturago di Vernate in via Monterosso n. 10 e' 
 autorizzato a utilizzare, conservare e custodire in deposito, nella 
 sede produttiva sita in Pasturago di Vernate in via Monterosso n. 10, 
 un quantitativo massimo di kg 9000 di ammoniaca (NH3), da utilizzare 
 in ciclo chiuso ad uso impianto frigorifero, a condizione che siano 
 osservate le prescrizioni di sicurezza e le cautele previste dal 
 regolamento per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 
 9 gennaio 1927, n. 147 nonche' dalle relazioni tecniche presentate 
 che si intendono parte integrante del presente decreto e le seguenti 
 altre condizioni: 
       1) dovra' tenersi un registro di verifica periodica (almeno 
 biennale) di idoneita' sia dell'impianto di abbattimento che degli 
 impianti di rilevazione delle concentrazioni pericolose; 
       2) non dovra' essere alterato lo stato dei locali adibiti a 
 deposito ed utilizzo del tossico, risultante dalle piante 
 planimetriche prodotte; detti locali, dovranno soddisfare in ogni 
 momento le condizioni di sicurezza accertate dalla commissione; 
       3) dovranno essere tenuti costantemente in piena efficienza gli 
 apparecchi personali di protezione delle vie respiratorie e 
 l'occorrente per il pronto soccorso; 
       4) le operazioni relative all'impiego del gas tossico dovranno 
 essere eseguite da persone debitamente abilitate ai sensi del regio 
 decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni; 
       5) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza gli 
 apparecchi di rilevazione di concentrazioni pericolose di tossico; 
       6) tutte le operazioni relative alla movimentazione dei tossici 
 oggetto della presente autorizzazione dovranno essere registrate su 
 apposito registro di carico e scarico, preventivamente vistato 
 dall'Autorita' di pubblica sicurezza, come disposto dall'art. 57 del 
 regio decreto n. 147/1927; detto registro dovra' essere tenuto presso 
 il deposito autorizzato e compilato a seguito di ogni movimentazione 
 di gas tossici; 
       7) e' fatto obbligo di esporre, sul luogo di deposito ed 
 utilizzo del tossico, gli opportuni cartelli segnalatori di pericolo 
 nonche' di regolamento interno e le norme specifiche di pronto 
 soccorso; 
       8) dovranno essere sempre ottimali le condizioni 
 igienico-sanitarie generali e particolari; 
       9) ogni variazione alle condizioni dichiarate in richiesta 
 dovra' essere tempestivamente comunicata; 
       10) sono fatte salve le disposizioni e le relative 
 autorizzazioni in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene 
 vigenti. 
 
      Il presente decreto e' personale, vale per il deposito in esso 
 indicato e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a norma del 
 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340, con spese a carico 
 della ditta interessata. 
     Rozzano, 3 giugno 2002 
               Il responsabile della U.O.PSAL Rozzano:                
                          dott. Ezio Scaduto                          
                                                                      
M-5721 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 204 del 2002                  

      Nell'avviso n. M-5721 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 173 del 25 luglio
 2002 a pagina 66,
 
    dove e' scritto nel testo:
 
      '... dott. Giovanni Angelo Conti nato a Monza il 24 febbraio
 1995 …',
    leggasi:
 
    'dott. Giovanni Angelo Conti nato a Monza il 24 febbraio1958 …'.
                               C-26690.                               
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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