Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999, di seguito 'L. 130' e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993, di seguito 'T.U.B.'). Alleanza Salute N. 1 S.r.l. (di seguito 'Alleanza Salute N. 1'), societa' costituita ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 130, comunica di aver acquistato pro soluto in data 16 agosto 2002, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130 e dell'art. 58 del T.U.B., in base: (1) ad un contratto quadro di cessione concluso in data 24 giugno 2002 con Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., Galenitalia S.p.a., Nuova Safarm S.p.a. (di seguito i 'Cedenti') e (2) ad una proposta di vendita effettuata dai Cedenti in data 14 agosto 2002 ed accettata in data 16 agosto 2002 da Alleanza Salute N. 1, crediti pecuniari che ciascuno dei Cedenti, alla data del 14 agosto 2002, vantava nei confronti di titolari di farmacia con sede in Italia (di seguito 'Debitori' e singolarmente 'Debitore'), a fronte della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e/o servizi e cosi individuabili in blocco: magazzini di provenienza dei prodotti oggetto della fornitura che hanno originato i Crediti: (i) per quanto riguarda Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., i magazzini di: Brindisi, Calenzano (Firenze), Foggia, Grandate (Como), La Spezia, Livorno, Muggia (Trieste), Pescantina (Verona), Rovigo, Vimercate (Milano); (ii) per quanto riguarda Galenitalia S.p.a., i magazzini di: Campobasso, Casagiove (Caserta), Chieti, Faenza (Ravenna), Napoli, Poggibonsi (Siena), Potenza, Roma, Salerno; (iii) per quanto riguarda Nuova Safarm S.p.a., i magazzini di: Bagheria (Palermo), Piano Tavola (Catania), Ragusa, Reggio Calabria, Pistunina (Messina); il cui Debitore non abbia o stia subendo azioni volte al recupero forzoso del credito da parte di una delle Cedenti o di societa' collegate, controllate o controllanti; il cui Debitore non sia, fatto salvo il caso delle farmacie comunali, un ente pubblico o un ente locale o un soggetto di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (e successive modifiche) o una societa' collegata, controllata o controllante dei Cedenti; per i quali siano state emesse una o piu' fatture con data di pagamento non superiore a 180 giorni dalla data di emissione dellafattura; che non siano stati, in tutto o in parte, ceduti, dati in pegno, scontati o, comunque, trasferiti, in qualsiasi modo a terzi o i cui documenti rappresentativi siano stati consegnati a terzi (incluse banche) per curarne l'incasso e che siano liberi da qualsivoglia onere o vincolo esercitabile da qualsiasi terzo nei confronti del rispettivo Cedente; che non risultino saldati da oltre 60 giorni dalla data di pagamento. Alleanza Salute N. 1 ha conferito incarico a Securitisation Services S.p.a., ai sensi della L. 130, per curare la riscossione dei Crediti e i servizi di cassa e di pagamento. Quest'ultima, a sua volta, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 23 agosto 2000, ha affidato l'esecuzione di alcune di tali attivita' ad Alleanza Salute Distribuzione S.p.a. la quale, fra l'altro, provvedera' alla riscossione dei Crediti nei confronti dei Debitori. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai Debitori. I Debitori, i loro eventuali successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., via Moggia n. 75/A - 16033 Lavagna (GE), tel. 0185/31571, fax 0185/321510. Alleanza Salute N. 1 S.r.l. L'amministratore unico: Paolo Sala S-19477 (A pagamento).