TRIBUNALE DI PADOVA

(GU Parte Seconda n.212 del 10-9-2002)

      Il giudice istruttore a scioglimento della riserva del 10 luglio
 2001,
    Letto il ricorso;
    Visti i documenti prodotti;
    Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346;
      Ritenuto che il timbro 'Comune di Vigonza, 9 dicembre 1999 per
 ricevuta' posto sulla prima pagina dell'originale del ricorso non
 costituisce prova dell'avvenuta affissione del ricorso nell'albo del
 Comune di Vigonza;
      Rilevato che, in ogni caso, non vi e' la prova che il ricorso
 sia stato affisso presso l'albo del Comune di Vigonza per novanta
 giorni;
      Rilevato che non vi e' la prova che il ricorso sia stato affisso
 presso l'albo del Tribunale di Padova per novanta giorni;
      Rilevato che in nessuna delle pubblicazioni e' stato indicato il
 termine di novanta giorni per l'opposizione da parte di chiunque vi
 abbia interesse;
      Ritenuto che non costituisce pubblicazione per estratto del
 ricorso il testo pubblicato nel F.A.L. dell'8 febbraio 2000 al n.
 280;
      Rilevato che, in ogni caso, la pubblicazione nel F.A.L. non e'
 avvenuta entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione
 nei due albi;
 
                               P.Q.M.:                                
                                                                      
      dispone che il ricorso sia reso noto mediante affissione
 all'albo del Comune dove e' situato il fondo e all'albo di questo
 Tribunale e con la pubblicazione per estratto nella Gazzetta
 Ufficiale secondo i termini e i contenuti di cui all'art. 3 della
 legge 10 maggio 1976, n. 346.
 
     Padova, 10 luglio 2001
                                  Il g.o.t.: dott.ssa Irene Cecchetto.
C-27126 (A pagamento).
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