Il giudice istruttore a scioglimento della riserva del 10 luglio 2001, Letto il ricorso; Visti i documenti prodotti; Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346; Ritenuto che il timbro 'Comune di Vigonza, 9 dicembre 1999 per ricevuta' posto sulla prima pagina dell'originale del ricorso non costituisce prova dell'avvenuta affissione del ricorso nell'albo del Comune di Vigonza; Rilevato che, in ogni caso, non vi e' la prova che il ricorso sia stato affisso presso l'albo del Comune di Vigonza per novanta giorni; Rilevato che non vi e' la prova che il ricorso sia stato affisso presso l'albo del Tribunale di Padova per novanta giorni; Rilevato che in nessuna delle pubblicazioni e' stato indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse; Ritenuto che non costituisce pubblicazione per estratto del ricorso il testo pubblicato nel F.A.L. dell'8 febbraio 2000 al n. 280; Rilevato che, in ogni caso, la pubblicazione nel F.A.L. non e' avvenuta entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi; P.Q.M.: dispone che il ricorso sia reso noto mediante affissione all'albo del Comune dove e' situato il fondo e all'albo di questo Tribunale e con la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale secondo i termini e i contenuti di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346. Padova, 10 luglio 2001 Il g.o.t.: dott.ssa Irene Cecchetto. C-27126 (A pagamento).