CONSIGLIO DI STATO
Sezione VI

(In sede giurisdizionale)

(GU Parte Seconda n.235 del 7-10-2002)

      Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof.
 avv. Guido Greco e dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente
 domiciliata presso il secondo di essi, in Roma, via Tacito n. 41, ha
 proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, incardinato
 dinanzi alla sezione VI con il numero di ruolo 5559/2002, contro
 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e nei confronti della
 Soc. Ambiente S.p.a., della Soc. Nuove Iniziative Energetiche -
 N.I.E. S.r.l. e dell'A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da
 fonti rinnovabili, avverso la sentenza 11 maggio 2002 n.2027/02 della
 Seconda sezione del T.A.R. Lombardia, con la quale e' stato respinto
 il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso la delibera
 dell'Autorita' 5 luglio 2001, n. 150/01.
    L'appello si fonda sui seguenti motivi:
       1. Riprende il primo motivo del ricorso di primo grado che e'
 stato erroneamente disatteso dalla sentenza impugnata. In particolare
 il T.A.R. non ha considerato che:
         a) Enel Distribuzione aveva sempre seguito, nei confronti di
 tutti i produttori, i medesimi criteri interpretativi del sistema
 normativo esistente, e quindi non si configurava alcuna lesione dei
 principi della concorrenza e della trasparenza;
         b) la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
 utenti puo' essere ordinata dalla Autorita' solo in presenza di
 diritti, normativamente sanciti, degli utenti medesimi, e non in
 presenza di una semplice 'interpretazione' innovativa da parte
 dell'Autorita';
         c) la stessa Autorita' aveva riconosciuto la carenza di una
 normativa positiva in ordine alla determinazione dei contributi di
 allacciamento dei produttori alla rete e si era espressamente
 riservata di intervenire in materia con proprio provvedimento di
 natura tariffaria;
         d) l'Autorita' aveva condiviso la stessa interpretazione data
 dall'Enel Distribuzione al sistema normativo vigente, con cio'
 precludendosi, quanto meno, la possibilita' di intervenire con
 provvedimenti 'repressivi', ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
 c), legge n. 481 del 1995, come se non si trattasse di comportamenti
 condivisi ed avallati, con pubbliche dichiarazioni, dalla stessa
 Autorita'.
       2. Riprende il terzo motivo del ricorso di primo grado che e'
 stato erroneamente respinto dalla sentenza impugnata. Infatti:
         a) detta sentenza non si da' carico della irrilevanza, in
 regime di 'vettoriamento' della energia elettrica, della
 argomentazione che la delibera 150/01 traeva dall'art. 10, comma 4,
 della convenzione-tipo per i contratti di 'cessione' di energia
 elettrica;
         b) la sentenza non ha tenuto presente che la dizione 'oneri
 di collegamento alla rete pubblica' non e' affatto sinonimo di 'meri
 oneri di allacciamento', giacche' il collegamento di una nuova
 centrale di produzione alla rete elettrica gia' esistente comporta
 anche l'onere di adeguamento della capacita' della rete stessa al
 nuovo servizio da prestare, oltre al costo vivo dei cavi che
 raccordano la centrale alla rete e delle apparecchiature di
 connessione e misura;
         c) alla luce dell'art. 3, comma 12, decreto legislativo n. 79
 del 1999 e dell'art. 2, comma 1, D.M. 21 novembre 2000 la sentenza
 impugnata erra nel dichiarare fondata la tesi dell'Autorita' secondo
 la quale Enel Distribuzione continuerebbe ad essere cessionaria della
 energia elettrica 'non incentivata' ai sensi del provvedimento CIP n.
 6/92 ed a rivenderla a clienti idonei.
       3. Riprende il secondo motivo di ricorso di primo grado, con
 cui si deduceva una censura subordinata all'ipotesi in cui si fosse
 ritenuto che la disciplina vigente nulla dicesse espressamente in
 ordine al computo degli oneri di collegamento dell'impianto
 produttivo alla rete di distribuzione. Sul punto, erroneamente, la
 sentenza impugnata ha sostenuto che gli oneri di allacciamento da
 addebitare ai produttori intenzionati a collegarsi alla rete
 elettrica siano soltanto quelli per le nuove opere da eseguire. In
 realta', la disciplina applicabile nella specie, trattandosi di
 vettoriamento e non di cessione, e' univoca nel porre a carico del
 produttore tutti gli oneri di 'collegamento' alla rete. Ma anche se
 cosi' non fosse e se tali oneri risultassero indeterminati dalla
 normativa di riferimento, i principi generali dell'ordinamento e la
 disciplina specifica in tema di concessioni impongono comunque di
 giungere allo stesso risultato. Infatti dal silenzio della disciplina
 pertinente non deriva alcuna preclusione ad addebitare alcunche' a
 titolo di oneri per opere pregresse dato che il principio - in
 assenza di disciplina derogatoria - non e' la gratuita', ma la
 normale onerosita' della prestazione. Ed allora poiche' dall'ordine
 impartito nel caso di specie dall'Autorita' deriva, in assenza di
 qualsivoglia disposizione legislativa o regolamentare, l'obbligo per
 l'Enel Distribuzione di offrire ai produttori una prestazione
 gratuita (l'utilizzo degli impianti esistenti), viceversa remunerata
 dagli altri utenti finali (cioe' i consumatori), la delibera n.
 150/01 si appalesa altresi' affetta da violazione dell'art. 23 della
 Costituzione, oltreche' da eccesso di potere, per disparita' di
 trattamento, illogicita' ed irragionevolezza.
       4. Riprende il secondo, terzo e quinto dei motivi aggiunti al
 ricorso di primo grado, che la sentenza impugnata non ha esaminato
 sull'erroneo presupposto che essi ribadissero soltanto il secondo e
 terzo motivo del ricorso originario. In realta', i motivi aggiunti
 integravano, con nuovi argomenti di censura, le doglianze gia'
 espresse nel secondo e terzo motivo di gravame del ricorso
 originario, alla luce delle 'argomentazioni' che il memoriale
 prodotto dall'Autorita' e datato 4 dicembre 2001 aveva evidenziato
 essere alla base della delibera n. 150/01, ed in relazione
 soprattutto ai profili di eccesso di potere per errore sui
 presupposti resi evidenti da tali 'giustificazioni'.
       5. Riprende il primo dei motivi aggiunti al ricorso di primo
 grado, che la sentenza impugnata ha dichiarato infondato asserendo
 che, indipendentemente dall'attendibilita' della Relazione tecnica,
 l'atto impugnato parrebbe essere stato preceduto da adeguata
 istruttoria.
 
      Senonche', estromettendo la presunta 'relazione tecnica', il
 procedimento amministrativo culminato nella delibera n. 150/01
 risultava veramente privo di qualsiasi adeguata istruttoria in ordine
 alle problematiche formanti oggetto della sedicente 'Relazione
 tecnica'.
      La appellante Enel Distribuzione S.p.a. ha chiesto, percio', la
 riforma della sentenza n. 2027/02 del T.A.R. Lombardia e
 l'annullamento conseguenziale della delibera 5 luglio 2001, n.
 150/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
      In esecuzione del provvedimento emesso dal presidente della VI
 sezione del Consiglio di Stato in data 30 settembre 2002, il ricorso
 in appello viene notificato, ai fini dell'integrazione del
 contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami a tutte le imprese
 produttrici di energia elettrica comunque interessate alla conferma
 della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2027/02 ed ancor prima alla
 conservazione della delibera n. 150/01.
 
     Roma, 1. ottobre 2002
 
             Prof. avv. Guido Greco - Avv. Paolo Gannelli             
S-20891 (A pagamento).
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