Enel Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Guido Greco e dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliata presso il secondo di essi, in Roma, via Tacito n. 41, ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, incardinato dinanzi alla sezione VI con il numero di ruolo 5559/2002, contro l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e nei confronti della Soc. Ambiente S.p.a., della Soc. Nuove Iniziative Energetiche - N.I.E. S.r.l. e dell'A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da fonti rinnovabili, avverso la sentenza 11 maggio 2002 n.2027/02 della Seconda sezione del T.A.R. Lombardia, con la quale e' stato respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso la delibera dell'Autorita' 5 luglio 2001, n. 150/01. L'appello si fonda sui seguenti motivi: 1. Riprende il primo motivo del ricorso di primo grado che e' stato erroneamente disatteso dalla sentenza impugnata. In particolare il T.A.R. non ha considerato che: a) Enel Distribuzione aveva sempre seguito, nei confronti di tutti i produttori, i medesimi criteri interpretativi del sistema normativo esistente, e quindi non si configurava alcuna lesione dei principi della concorrenza e della trasparenza; b) la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti puo' essere ordinata dalla Autorita' solo in presenza di diritti, normativamente sanciti, degli utenti medesimi, e non in presenza di una semplice 'interpretazione' innovativa da parte dell'Autorita'; c) la stessa Autorita' aveva riconosciuto la carenza di una normativa positiva in ordine alla determinazione dei contributi di allacciamento dei produttori alla rete e si era espressamente riservata di intervenire in materia con proprio provvedimento di natura tariffaria; d) l'Autorita' aveva condiviso la stessa interpretazione data dall'Enel Distribuzione al sistema normativo vigente, con cio' precludendosi, quanto meno, la possibilita' di intervenire con provvedimenti 'repressivi', ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), legge n. 481 del 1995, come se non si trattasse di comportamenti condivisi ed avallati, con pubbliche dichiarazioni, dalla stessa Autorita'. 2. Riprende il terzo motivo del ricorso di primo grado che e' stato erroneamente respinto dalla sentenza impugnata. Infatti: a) detta sentenza non si da' carico della irrilevanza, in regime di 'vettoriamento' della energia elettrica, della argomentazione che la delibera 150/01 traeva dall'art. 10, comma 4, della convenzione-tipo per i contratti di 'cessione' di energia elettrica; b) la sentenza non ha tenuto presente che la dizione 'oneri di collegamento alla rete pubblica' non e' affatto sinonimo di 'meri oneri di allacciamento', giacche' il collegamento di una nuova centrale di produzione alla rete elettrica gia' esistente comporta anche l'onere di adeguamento della capacita' della rete stessa al nuovo servizio da prestare, oltre al costo vivo dei cavi che raccordano la centrale alla rete e delle apparecchiature di connessione e misura; c) alla luce dell'art. 3, comma 12, decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 2, comma 1, D.M. 21 novembre 2000 la sentenza impugnata erra nel dichiarare fondata la tesi dell'Autorita' secondo la quale Enel Distribuzione continuerebbe ad essere cessionaria della energia elettrica 'non incentivata' ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 ed a rivenderla a clienti idonei. 3. Riprende il secondo motivo di ricorso di primo grado, con cui si deduceva una censura subordinata all'ipotesi in cui si fosse ritenuto che la disciplina vigente nulla dicesse espressamente in ordine al computo degli oneri di collegamento dell'impianto produttivo alla rete di distribuzione. Sul punto, erroneamente, la sentenza impugnata ha sostenuto che gli oneri di allacciamento da addebitare ai produttori intenzionati a collegarsi alla rete elettrica siano soltanto quelli per le nuove opere da eseguire. In realta', la disciplina applicabile nella specie, trattandosi di vettoriamento e non di cessione, e' univoca nel porre a carico del produttore tutti gli oneri di 'collegamento' alla rete. Ma anche se cosi' non fosse e se tali oneri risultassero indeterminati dalla normativa di riferimento, i principi generali dell'ordinamento e la disciplina specifica in tema di concessioni impongono comunque di giungere allo stesso risultato. Infatti dal silenzio della disciplina pertinente non deriva alcuna preclusione ad addebitare alcunche' a titolo di oneri per opere pregresse dato che il principio - in assenza di disciplina derogatoria - non e' la gratuita', ma la normale onerosita' della prestazione. Ed allora poiche' dall'ordine impartito nel caso di specie dall'Autorita' deriva, in assenza di qualsivoglia disposizione legislativa o regolamentare, l'obbligo per l'Enel Distribuzione di offrire ai produttori una prestazione gratuita (l'utilizzo degli impianti esistenti), viceversa remunerata dagli altri utenti finali (cioe' i consumatori), la delibera n. 150/01 si appalesa altresi' affetta da violazione dell'art. 23 della Costituzione, oltreche' da eccesso di potere, per disparita' di trattamento, illogicita' ed irragionevolezza. 4. Riprende il secondo, terzo e quinto dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, che la sentenza impugnata non ha esaminato sull'erroneo presupposto che essi ribadissero soltanto il secondo e terzo motivo del ricorso originario. In realta', i motivi aggiunti integravano, con nuovi argomenti di censura, le doglianze gia' espresse nel secondo e terzo motivo di gravame del ricorso originario, alla luce delle 'argomentazioni' che il memoriale prodotto dall'Autorita' e datato 4 dicembre 2001 aveva evidenziato essere alla base della delibera n. 150/01, ed in relazione soprattutto ai profili di eccesso di potere per errore sui presupposti resi evidenti da tali 'giustificazioni'. 5. Riprende il primo dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, che la sentenza impugnata ha dichiarato infondato asserendo che, indipendentemente dall'attendibilita' della Relazione tecnica, l'atto impugnato parrebbe essere stato preceduto da adeguata istruttoria. Senonche', estromettendo la presunta 'relazione tecnica', il procedimento amministrativo culminato nella delibera n. 150/01 risultava veramente privo di qualsiasi adeguata istruttoria in ordine alle problematiche formanti oggetto della sedicente 'Relazione tecnica'. La appellante Enel Distribuzione S.p.a. ha chiesto, percio', la riforma della sentenza n. 2027/02 del T.A.R. Lombardia e l'annullamento conseguenziale della delibera 5 luglio 2001, n. 150/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In esecuzione del provvedimento emesso dal presidente della VI sezione del Consiglio di Stato in data 30 settembre 2002, il ricorso in appello viene notificato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami a tutte le imprese produttrici di energia elettrica comunque interessate alla conferma della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2027/02 ed ancor prima alla conservazione della delibera n. 150/01. Roma, 1. ottobre 2002 Prof. avv. Guido Greco - Avv. Paolo Gannelli S-20891 (A pagamento).