TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

(GU Parte Seconda n.249 del 23-10-2002)

            Estratto atto di citazione (ex art. 1158 c.c)             
                                                                      
      I signori Pramori Ideo, nato a Poviglio il 25 ottobre 1931,
 Benassi Anselmo nato a Boretto il 19 dicembre 1933 e Benassi Umberto,
 nato a Poviglio il 19 ottobre 1937, elettivamente domiciliati in
 Reggio Emilia via Sessi n. 2 presso lo Studio dell'avv. Massimo Covi
 che li rappresenta e difende per delega a margine del presente atto.
    Premesso che:
       1) i sig.ri Pramori Ideo, Benassi Anselmo e Benassi Umberto
 sono comproprietari in misura percentuale di piccolo appezzamento di
 terreno agricolo con sovrastante rustico cosi' descritto al Catasto
 Terreni del comune di Poviglio partita: 5402; fg.23; part. 203;
 sem.irr. cl.1 superficie are 03 ca 31 e part. 204; fabb. rurale di mq
 24 reddito dom. Euro 3,27 reddito agrario Euro 3.93; confinante a
 ovest e nord con ragioni Fava-Saccani a sud ed est con ragioni
 Pramori;
       2) l'immobile de qua e' pervenuto agli istanti per successione
 legittima ai rispettivi genitori sigg. Pellegrino Pramori e Benassi
 Emanuele;
       3) il sopradescritto immobile risulta catastalmente cointestato
 a 27 soggetti;
       4) tutti i soggetti cointestati ad esclusione degli odierni
 attori e loro danti causa, non hanno mai posto in essere atti di
 esercizio del diritto di proprieta' o altri diritti reali sulle
 porzioni d'immobile indiviso loro spettanti tanto che di essi si e'
 persa memoria ed e' da ritenersi che gli stessi, come i danti causa
 degli odierni attori, siano tutti deceduti;
       5) d'altra parte, gli istanti come in precedenza i loro danti
 causa, signori Pramori Pellegrino e Benassi Emanuele, hanno sempre
 goduto in modo esclusivo del palese, pacifico, ininterrotto e non
 precario possesso dell'immobile per cui e' causa assolvendo,
 altresi', gli oneri gravanti sull'immobile medesimo.
 
      Tanto premesso, gli esponenti come sopra ass.ti e rappresentati
 citano i signori 1) Benassi Angiolina; 2) Benassi Attilio; 3)Benassi
 Giuseppe; 4) Benassi Guglielmo; 5) Benassi Pierina; 6)Benassi
 Tarquinio; 7) Benassi Eleucadia; 8) Bertello Annita; 9) Bonvicini
 Marcella; 10) Ferrari Vincenza; 11) Frattini Concetta; 12) Frattini
 Giulietta; 13) Frattini Luigi; 14) Frattini Olga; 15) Frattini
 Bentore; 16) Mori Celestino; 17) Pramori Caterina; 18) Pramori Dina;
 19) Pramori Fede; 20) Pramori Giulia; 21) Pramori Luigia; 22) Pramori
 Rina; 23) Pramori Leonina; 24) Pramori Ludovico a comparire innanzi
 al Tribunale di Reggio Emilia, via Paterlini n. 1 all'udienza del
 giorno 6 marzo 2003 ore di rito, giudice designando,con invito a
 costituirsi in cancelleria entro venti giorni prima dell'udienza
 sopraindicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con
 espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine,
 implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e che in difetto di
 costituzione, si procedera' in loro legittima e dichiarata
 contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
 Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, nel merito:
 dichiarare lapiena ed esclusiva proprieta' dei signori Pramori Ideo,
 Benassi Anselmo e Benassi Umberto, sull'intero immobile rurale sito
 in Poviglio, cosi' censito al Catasto Terreni del comune di Poviglio:
 partita: 5402; fg. 23; part.203; sem.irr. cl.1 superficie are 03 ca
 31e part. 204; fabb.rurale di mq 24 reddito dom. Euro 3,27 reddito
 agrario Euro 3,93 confinante a ovest e nord con ragioni Fava-Saccani
 a sud ed est con ragioni Pramori per intervenuta usucapione,
 ordinandosi conseguentemente al sig. Conservatore dei Registri
 Immobiliari di Reggio Emilia di operare le necessarie volture,
 esonerandosi lo stesso Conservatore da ogni responsabilita' al
 riguardo, col favore delle spese in caso di opposizione.
      In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e per testi
 sulle premesse di fatto del presente atto, da intendersi precedute
 dall'espressione 'vero che'. Riservati i testi. Valore ex art. 15 cpc
 e' di Euro 654,00.
 
     Reggio Emilia, 12 settembre 2002
                                                    Avv. Massimo Covi.
                                                                      
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