TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL VENETO

(GU Parte Seconda n.127 del 4-6-2003)

      Ricorso con istanza cautelare n. 687/2003, Sez. 1. - proposto da
 Fontanabona Paolo; Service S.n.c. di Schiavon Diego & Gulisano
 Giovanni; Geimsport S.r.l.; Macevi S.r.l.; Bersanetti Giovanni; E.E.I
 -Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.; D'Arsie' S.r.l., con
 gli avvocati Bruno Bellisai e Paolo Francesco Brunello, elettivamente
 domiciliati c/o l'avv. Luigina Bano, in Vigonovo (VE) via Padova n.
 32, come da procura speciale a margine del presente atto.
      Ricorrenti - contro: Regione del Veneto - Giunta regionale del
 Veneto, in persona del presidente pro-tempore; Regione del Veneto, in
 persona del presidente pro-tempore; Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio in persona del Ministro pro-tempore; Resistenti
 - e nei confronti di comune di Vigodarzere, in persona del sindaco
 pro-tempore, nonche' nei confronti di Giuseppe Oliviotti S.c.a.r.l.;
 Parrocchia SS. Trinita'; Romanelli Giuseppe; Fondazione 'Amici
 dell'Associazione Advar'; Casa di Ricovero 'Umberto I'; Sima Impianti
 S.r.l.; Ecoprogetti S.r.l.; S.E. Project; Ristorante 'La Campagnola'
 di Zordan Dario e Bianconi Silvana; comune di Carmignano di Brenta;
 Cantiera Navale De Poli; comune di Valdagno; comune di Valdagno;
 comune di Badia Calavena; comune di Sommacampagna; comune di
 Valdagno; comune di Mozzecane; Ditta Sfoggiatech S.r.l.; ASP Azienda
 Servizi Pubblici; Societa' C.A.M.E. Cancelli; Sportmarket S.a.s. di
 Gallina; Stam societa' Trevigiana; Iman Pack S.r.l.; comune di S.
 Angelo di Piove di Sacco; Azienda agricola Ca' De Pizzol; comune di
 Rubano; Azienda agricola Bacco e Arianna; Comunita' Montana
 dell'Alpago; Societa' sportiva Schio Nuoto S.r.l.; Destro Luigi;
 Ditta Ferrari e figli di Ferrari Antonella e C. S.n.c.; Ditta
 elettropitergina di Ianna; Azienda agricola Saltarin; Ditta 'Il
 Castello' S.n.c. di Fiorasi Michele e Giovanni; Ditta Gallo
 Pubblicita' S.r.l.; comune di Villa del Conte; Azienda ULSS n. 19
 Adria; comune di Sarcedo; Consorzio di Bonifica 'Pedemontana Brenta';
 Mamre S.c.r.l.; Provincia dei Frati Minori; Ditta Maniero Elettronica
 S.a.s. di Maniero Tarcisio e C.; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana;
 Zanini Leopardo/Zanini Germano; Associazione di volontariato
 'Veneziambiente'; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana; comune di
 Nove;Consorzio Tergola; FAIV S.a.s.; Societa' Brentella S.r.l.;
 Brotto Piersilvio; Societa' Meno uno S.r.l.; Azienda agricola ager
 S.a.s. di Cappellari Paolo e C.; Dorigo Antonio; Comune di Schio;
 Ditta Borsato Impianti di Borsato Ugo e c. S.n.c.; Associazione
 centro Europeo di Cultura Villa Colmirano; Parrocchia di S. Lucia
 V.M. Casa di Soggiorno 'Divina Provvidenza'; Comune di Salizzole;
 Comune di Bovolone; Comune di Gazzo Veronese; Ditta F.lli Bertin
 s.n.c.; Ditta Ramada S.r.l.; Meneghesso Nello; Rigotti Gino; Brasola
 Michele; Azienda agricola Tinazzi Piergiorgio; Azienda agricola
 steccanella; Tarnieri Nicola; Lonardi Stefano; Cooperativa Midicoop
 Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa
 Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda;
 Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova
 Seconda; Busetti Stefano; Spigolon Christian; Vivian Silvana; Dainese
 Matteo; Furini Elisabetta; Azienda Agricola Zamboni Roberta;
 Franchini Luca; Zoccatelli Paolo; Taioli Luciana; Valdegamberi
 Stefano; Piazza Carlo; Valmasoni Giuseppe/Rojas Boeri Adriana;
 Maineri Mario; Chesini Dino; Ferrarin Germano; Cestaro Fabrizio;
 Fazzini Elena; Recchi Nicola; Maschi Maurizi; Zamboni Gianpaolo;
 Rigoni Garola Giovanni; Comune di Mel; D'Ambrosi Roberto; Cattelan
 Silvano; Toffolon Gianbattista; Comune di Arcole; Azienda Agricola
 Piovesan Eva; Cendron Attilio s.n.c.; Briglianti Francesco; Pozzabon
 Piero; Canova Miranda; Rigoni Garola Giovanni; Crosato Franco;
 Farmacia Flaborea Loris; Fracassi Giorgio; Ditta Ara s.r.l.; Sartor
 Leo; Sarti Renzo; Tomasi Stefano; De Checchi Melato Marina; Ditta
 Francesco Marzaro; Monzardo Giancarlo; Biesuz Giuliana; Gobbin Bruna;
 Trevisan Stefano; Natali Annalisa; Sprea Giorgio; Sprea Depositi
 s.r.l.; Formilan Gino; Gobbo Denis; Tobaldini Paola; Casara Stefano;
 Ditta Sae Engineering s.r.l.; Cera Giacomo; Lombardo Davilio; Arcaro
 Maria/Nicoli Francesca; Grigolon Roberto; Piccola Lidia; Zorzi
 Alvaro; Grigolon Mario; Boccingher Giordano; Ruzza Edda; Carpanese
 Stefano; Scarpa venuncio; Schiff Aloa El Dine; Restello Carlo;
 Restello Carlo; Soldan Danillo/Camarotto Clelia; Bacchion
 Michelangelo; Massili Paolo; Garbolin Ottorino; Stefanello Claudio;
 Portinari Claudio; Zambon Stefano; Guidi Antonio; Provato Raffaele;
 Fiorentin Eliseo;Cosatti Giovanni/Bazzacco Sandra; Morafante Grazia;
 Collodel Germano; Goldin Mario; Suman April Graziella; Silvan Sandro;
 Carraro Fulvio; Barriero Egidio; Bonadio Domenico; Gonzo Roberto/
 Franzini Loredana; Azienda Agrituristica Le Mistral; Societa' Edilvi
 s.p.a.; Calabrigo Roberto; Gallina Sergio & Maico; Bandiera Favia;
 Spigariol Francesco 178. nella graduatoria in qualita' di -
 Controinteressati - per l'annullamento, previa sospensiva della
 delibera di Giunta della Regione del Veneto n. 3522 datata 10
 dicembre 2002, il cui contenuto di sintesi e' stato comunicato agli
 interessati con raccomandate datate 24 dicembre 2002, ma pervenute
 solo in data successiva al 25 gennaio 2003, con la quale e' stata
 approvata la graduatoria dei progetti idonei ad ottenere il
 finanziamento regionale per l'installazione di pannelli fotovoltaici
 a favore dei primi 56 progetti ammessi, sino alla concorrenza della
 somma di Euro 2.277.030,44, fissando le seguenti quote di
 finanziamento: Enti Pubblici 60%; Privati 60%; Aziende 20%; nonche'
 per l'annullamento di ogni altro provvedimento presupposto connesso o
 conseguente e tra questi, espressamente, la delibera di Giunta
 Regione del Veneto n. 3523 del 10 dicembre 2002, nella parte in cui
 prevede l'assegnazione di ulteriori finanziamenti di Euro
 2.144.067,72, utilizzando in scorrimento, la graduatoria approvata
 con D.G.R. n. 3522/02, e con le medesime percentuali di erogazione
 del contributo ivi indicate. (Omissis).
      Motivi: violazione di legge: violazione e/o erronea applicazione
 degli artt. 1.1 e 7.2 del bando di partecipazione al concorso per
 l'assegnazione del contributo pubblico di cui alla D.G.R. n. 1818/0l.
 Eccesso di potere. (Omissis). Nel bando di concorso, che costituisce
 lex specialis rispetto al D.M., la regione Veneto ha determinato il
 finanziamento da erogare nella percentuale fissa e predeterminata del
 75%. (Omisssis). L'art. 1.1. del bando, approvato ed emanato con la
 D.G.R. n. 18l8 del 6 luglio 2001, espressamente dispone: 'Il presente
 bando ... disciplina le procedure per la richiesta di concessione e
 per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 75% del
 costo d'investimento ammesso...'. Al successivo art. 7,... 'al punto
 2 ribadisce come', gli investimenti verranno finanziati con un
 contributo in misura del 75% del costo di investimento ammesso o in
 misura fissa, qualora detto costo ecceda del costo massimo
 riconosciuto dal programma'. Appare chiarissimo come la percentuale
 indicata costituisca l'esatta percentuale del contributo da erogare,
 (omissis) e la delibera di giunta n. 3522/02, e' frutto di una
 violazione della lex specialis contenuta nel bando. (Omissis). La
 Giunta regionale del Veneto non ha inteso, ne' annullare il bando di
 concorso, ne' revocarlo; si e' solo limitata ad agire sull'erroneo
 presupposto che il bando non avesse determinato la percentuale dei
 singoli contributi da erogare, ed avesse, di contro, riprodotto tout
 court il testo dell'art. 8 comma 3 del D.M. 16 marzo 2001. (Omissis).
 Sul danno grave ed irreparabile. (Omissis). Il provvedimento
 impugnato esclude, di fatto, pressoche' tutti gli imprenditori
 privati dalla possibilita' di concorrere all'attuazione del progetto
 di innovazione tecnologica e di miglioramento dell'inquinamento
 ambientale. Escludendo i privati, ..., si violerebbe l'interesse
 pubblico sotteso a questo programma, che e', per l'appunto quello, in
 sintonia con gli accordi di Kyoto, di estendere nuove fonti di
 energia rinnovabile, permettendo cosi' di contenere i fenomeni di
 inquinamento ambientale preoccupazione... posta a fondamento del
 provvedimento impugnato, che appare cosi' sorretto da una motivazione
 contraddittoria, tale da integrare una figura sintomatica di eccesso
 di potere. Cio' premesso, i sottoscritti avvocati ricorrono
 all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, affinche',
 disposta in via cautelare la sospensione dell'esecutorieta' dei
 provvedimenti impugnati, all'esito del giudizio di merito, li
 annulli, condannando l'amministrazione che ha emesso i provvedimenti
 impugnati a risarcire le spese del presente giudizio, con riserva di
 chiedere eventuali ulteriori danni. (Omissis). Padova Venezia 24
 marzo 2003. Avv. Paolo Francesco Brunello, avv. Bruno Bellisai.
      Repubblica italiana - Ric. n. 687/2003 - Ord. Coll. n.
 200300035. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, prima
 sez. (Omissis) ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di
 consiglio del 16aprile 2003. (Omissis). Visto il ricorso n. 687/2003
 proposto da Fontanabona Paolo (ed altri). (Omissis). a) dispone la
 notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza
 mediante pubblici proclami secondo quanto precisato in motivazione (a
 quanti utilmente inclusi nella graduatoria); b) rinvia la trattazione
 dell'incidente cautelare all'udienza camerale del 9 luglio 2003 ore
 di rito. (Omissis). Venezia, 16aprile 2003. Il presidente: Baccarini.
 Il segretario: Curreri. L'estensore: Gambricci.
                    Avv. Paolo Francesco Brunello                     
                                                                      
                         Avv. Bruno Bellisai                          
C-15474 (A pagamento).
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