Ricorso con istanza cautelare n. 687/2003, Sez. 1. - proposto da
Fontanabona Paolo; Service S.n.c. di Schiavon Diego & Gulisano
Giovanni; Geimsport S.r.l.; Macevi S.r.l.; Bersanetti Giovanni; E.E.I
-Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.; D'Arsie' S.r.l., con
gli avvocati Bruno Bellisai e Paolo Francesco Brunello, elettivamente
domiciliati c/o l'avv. Luigina Bano, in Vigonovo (VE) via Padova n.
32, come da procura speciale a margine del presente atto.
Ricorrenti - contro: Regione del Veneto - Giunta regionale del
Veneto, in persona del presidente pro-tempore; Regione del Veneto, in
persona del presidente pro-tempore; Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in persona del Ministro pro-tempore; Resistenti
- e nei confronti di comune di Vigodarzere, in persona del sindaco
pro-tempore, nonche' nei confronti di Giuseppe Oliviotti S.c.a.r.l.;
Parrocchia SS. Trinita'; Romanelli Giuseppe; Fondazione 'Amici
dell'Associazione Advar'; Casa di Ricovero 'Umberto I'; Sima Impianti
S.r.l.; Ecoprogetti S.r.l.; S.E. Project; Ristorante 'La Campagnola'
di Zordan Dario e Bianconi Silvana; comune di Carmignano di Brenta;
Cantiera Navale De Poli; comune di Valdagno; comune di Valdagno;
comune di Badia Calavena; comune di Sommacampagna; comune di
Valdagno; comune di Mozzecane; Ditta Sfoggiatech S.r.l.; ASP Azienda
Servizi Pubblici; Societa' C.A.M.E. Cancelli; Sportmarket S.a.s. di
Gallina; Stam societa' Trevigiana; Iman Pack S.r.l.; comune di S.
Angelo di Piove di Sacco; Azienda agricola Ca' De Pizzol; comune di
Rubano; Azienda agricola Bacco e Arianna; Comunita' Montana
dell'Alpago; Societa' sportiva Schio Nuoto S.r.l.; Destro Luigi;
Ditta Ferrari e figli di Ferrari Antonella e C. S.n.c.; Ditta
elettropitergina di Ianna; Azienda agricola Saltarin; Ditta 'Il
Castello' S.n.c. di Fiorasi Michele e Giovanni; Ditta Gallo
Pubblicita' S.r.l.; comune di Villa del Conte; Azienda ULSS n. 19
Adria; comune di Sarcedo; Consorzio di Bonifica 'Pedemontana Brenta';
Mamre S.c.r.l.; Provincia dei Frati Minori; Ditta Maniero Elettronica
S.a.s. di Maniero Tarcisio e C.; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana;
Zanini Leopardo/Zanini Germano; Associazione di volontariato
'Veneziambiente'; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana; comune di
Nove;Consorzio Tergola; FAIV S.a.s.; Societa' Brentella S.r.l.;
Brotto Piersilvio; Societa' Meno uno S.r.l.; Azienda agricola ager
S.a.s. di Cappellari Paolo e C.; Dorigo Antonio; Comune di Schio;
Ditta Borsato Impianti di Borsato Ugo e c. S.n.c.; Associazione
centro Europeo di Cultura Villa Colmirano; Parrocchia di S. Lucia
V.M. Casa di Soggiorno 'Divina Provvidenza'; Comune di Salizzole;
Comune di Bovolone; Comune di Gazzo Veronese; Ditta F.lli Bertin
s.n.c.; Ditta Ramada S.r.l.; Meneghesso Nello; Rigotti Gino; Brasola
Michele; Azienda agricola Tinazzi Piergiorgio; Azienda agricola
steccanella; Tarnieri Nicola; Lonardi Stefano; Cooperativa Midicoop
Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa
Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda;
Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova
Seconda; Busetti Stefano; Spigolon Christian; Vivian Silvana; Dainese
Matteo; Furini Elisabetta; Azienda Agricola Zamboni Roberta;
Franchini Luca; Zoccatelli Paolo; Taioli Luciana; Valdegamberi
Stefano; Piazza Carlo; Valmasoni Giuseppe/Rojas Boeri Adriana;
Maineri Mario; Chesini Dino; Ferrarin Germano; Cestaro Fabrizio;
Fazzini Elena; Recchi Nicola; Maschi Maurizi; Zamboni Gianpaolo;
Rigoni Garola Giovanni; Comune di Mel; D'Ambrosi Roberto; Cattelan
Silvano; Toffolon Gianbattista; Comune di Arcole; Azienda Agricola
Piovesan Eva; Cendron Attilio s.n.c.; Briglianti Francesco; Pozzabon
Piero; Canova Miranda; Rigoni Garola Giovanni; Crosato Franco;
Farmacia Flaborea Loris; Fracassi Giorgio; Ditta Ara s.r.l.; Sartor
Leo; Sarti Renzo; Tomasi Stefano; De Checchi Melato Marina; Ditta
Francesco Marzaro; Monzardo Giancarlo; Biesuz Giuliana; Gobbin Bruna;
Trevisan Stefano; Natali Annalisa; Sprea Giorgio; Sprea Depositi
s.r.l.; Formilan Gino; Gobbo Denis; Tobaldini Paola; Casara Stefano;
Ditta Sae Engineering s.r.l.; Cera Giacomo; Lombardo Davilio; Arcaro
Maria/Nicoli Francesca; Grigolon Roberto; Piccola Lidia; Zorzi
Alvaro; Grigolon Mario; Boccingher Giordano; Ruzza Edda; Carpanese
Stefano; Scarpa venuncio; Schiff Aloa El Dine; Restello Carlo;
Restello Carlo; Soldan Danillo/Camarotto Clelia; Bacchion
Michelangelo; Massili Paolo; Garbolin Ottorino; Stefanello Claudio;
Portinari Claudio; Zambon Stefano; Guidi Antonio; Provato Raffaele;
Fiorentin Eliseo;Cosatti Giovanni/Bazzacco Sandra; Morafante Grazia;
Collodel Germano; Goldin Mario; Suman April Graziella; Silvan Sandro;
Carraro Fulvio; Barriero Egidio; Bonadio Domenico; Gonzo Roberto/
Franzini Loredana; Azienda Agrituristica Le Mistral; Societa' Edilvi
s.p.a.; Calabrigo Roberto; Gallina Sergio & Maico; Bandiera Favia;
Spigariol Francesco 178. nella graduatoria in qualita' di -
Controinteressati - per l'annullamento, previa sospensiva della
delibera di Giunta della Regione del Veneto n. 3522 datata 10
dicembre 2002, il cui contenuto di sintesi e' stato comunicato agli
interessati con raccomandate datate 24 dicembre 2002, ma pervenute
solo in data successiva al 25 gennaio 2003, con la quale e' stata
approvata la graduatoria dei progetti idonei ad ottenere il
finanziamento regionale per l'installazione di pannelli fotovoltaici
a favore dei primi 56 progetti ammessi, sino alla concorrenza della
somma di Euro 2.277.030,44, fissando le seguenti quote di
finanziamento: Enti Pubblici 60%; Privati 60%; Aziende 20%; nonche'
per l'annullamento di ogni altro provvedimento presupposto connesso o
conseguente e tra questi, espressamente, la delibera di Giunta
Regione del Veneto n. 3523 del 10 dicembre 2002, nella parte in cui
prevede l'assegnazione di ulteriori finanziamenti di Euro
2.144.067,72, utilizzando in scorrimento, la graduatoria approvata
con D.G.R. n. 3522/02, e con le medesime percentuali di erogazione
del contributo ivi indicate. (Omissis).
Motivi: violazione di legge: violazione e/o erronea applicazione
degli artt. 1.1 e 7.2 del bando di partecipazione al concorso per
l'assegnazione del contributo pubblico di cui alla D.G.R. n. 1818/0l.
Eccesso di potere. (Omissis). Nel bando di concorso, che costituisce
lex specialis rispetto al D.M., la regione Veneto ha determinato il
finanziamento da erogare nella percentuale fissa e predeterminata del
75%. (Omisssis). L'art. 1.1. del bando, approvato ed emanato con la
D.G.R. n. 18l8 del 6 luglio 2001, espressamente dispone: 'Il presente
bando ... disciplina le procedure per la richiesta di concessione e
per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 75% del
costo d'investimento ammesso...'. Al successivo art. 7,... 'al punto
2 ribadisce come', gli investimenti verranno finanziati con un
contributo in misura del 75% del costo di investimento ammesso o in
misura fissa, qualora detto costo ecceda del costo massimo
riconosciuto dal programma'. Appare chiarissimo come la percentuale
indicata costituisca l'esatta percentuale del contributo da erogare,
(omissis) e la delibera di giunta n. 3522/02, e' frutto di una
violazione della lex specialis contenuta nel bando. (Omissis). La
Giunta regionale del Veneto non ha inteso, ne' annullare il bando di
concorso, ne' revocarlo; si e' solo limitata ad agire sull'erroneo
presupposto che il bando non avesse determinato la percentuale dei
singoli contributi da erogare, ed avesse, di contro, riprodotto tout
court il testo dell'art. 8 comma 3 del D.M. 16 marzo 2001. (Omissis).
Sul danno grave ed irreparabile. (Omissis). Il provvedimento
impugnato esclude, di fatto, pressoche' tutti gli imprenditori
privati dalla possibilita' di concorrere all'attuazione del progetto
di innovazione tecnologica e di miglioramento dell'inquinamento
ambientale. Escludendo i privati, ..., si violerebbe l'interesse
pubblico sotteso a questo programma, che e', per l'appunto quello, in
sintonia con gli accordi di Kyoto, di estendere nuove fonti di
energia rinnovabile, permettendo cosi' di contenere i fenomeni di
inquinamento ambientale preoccupazione... posta a fondamento del
provvedimento impugnato, che appare cosi' sorretto da una motivazione
contraddittoria, tale da integrare una figura sintomatica di eccesso
di potere. Cio' premesso, i sottoscritti avvocati ricorrono
all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, affinche',
disposta in via cautelare la sospensione dell'esecutorieta' dei
provvedimenti impugnati, all'esito del giudizio di merito, li
annulli, condannando l'amministrazione che ha emesso i provvedimenti
impugnati a risarcire le spese del presente giudizio, con riserva di
chiedere eventuali ulteriori danni. (Omissis). Padova Venezia 24
marzo 2003. Avv. Paolo Francesco Brunello, avv. Bruno Bellisai.
Repubblica italiana - Ric. n. 687/2003 - Ord. Coll. n.
200300035. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, prima
sez. (Omissis) ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di
consiglio del 16aprile 2003. (Omissis). Visto il ricorso n. 687/2003
proposto da Fontanabona Paolo (ed altri). (Omissis). a) dispone la
notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza
mediante pubblici proclami secondo quanto precisato in motivazione (a
quanti utilmente inclusi nella graduatoria); b) rinvia la trattazione
dell'incidente cautelare all'udienza camerale del 9 luglio 2003 ore
di rito. (Omissis). Venezia, 16aprile 2003. Il presidente: Baccarini.
Il segretario: Curreri. L'estensore: Gambricci.
Avv. Paolo Francesco Brunello
Avv. Bruno Bellisai
C-15474 (A pagamento).