Ricorso con istanza cautelare n. 687/2003, Sez. 1. - proposto da Fontanabona Paolo; Service S.n.c. di Schiavon Diego & Gulisano Giovanni; Geimsport S.r.l.; Macevi S.r.l.; Bersanetti Giovanni; E.E.I -Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.r.l.; D'Arsie' S.r.l., con gli avvocati Bruno Bellisai e Paolo Francesco Brunello, elettivamente domiciliati c/o l'avv. Luigina Bano, in Vigonovo (VE) via Padova n. 32, come da procura speciale a margine del presente atto. Ricorrenti - contro: Regione del Veneto - Giunta regionale del Veneto, in persona del presidente pro-tempore; Regione del Veneto, in persona del presidente pro-tempore; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in persona del Ministro pro-tempore; Resistenti - e nei confronti di comune di Vigodarzere, in persona del sindaco pro-tempore, nonche' nei confronti di Giuseppe Oliviotti S.c.a.r.l.; Parrocchia SS. Trinita'; Romanelli Giuseppe; Fondazione 'Amici dell'Associazione Advar'; Casa di Ricovero 'Umberto I'; Sima Impianti S.r.l.; Ecoprogetti S.r.l.; S.E. Project; Ristorante 'La Campagnola' di Zordan Dario e Bianconi Silvana; comune di Carmignano di Brenta; Cantiera Navale De Poli; comune di Valdagno; comune di Valdagno; comune di Badia Calavena; comune di Sommacampagna; comune di Valdagno; comune di Mozzecane; Ditta Sfoggiatech S.r.l.; ASP Azienda Servizi Pubblici; Societa' C.A.M.E. Cancelli; Sportmarket S.a.s. di Gallina; Stam societa' Trevigiana; Iman Pack S.r.l.; comune di S. Angelo di Piove di Sacco; Azienda agricola Ca' De Pizzol; comune di Rubano; Azienda agricola Bacco e Arianna; Comunita' Montana dell'Alpago; Societa' sportiva Schio Nuoto S.r.l.; Destro Luigi; Ditta Ferrari e figli di Ferrari Antonella e C. S.n.c.; Ditta elettropitergina di Ianna; Azienda agricola Saltarin; Ditta 'Il Castello' S.n.c. di Fiorasi Michele e Giovanni; Ditta Gallo Pubblicita' S.r.l.; comune di Villa del Conte; Azienda ULSS n. 19 Adria; comune di Sarcedo; Consorzio di Bonifica 'Pedemontana Brenta'; Mamre S.c.r.l.; Provincia dei Frati Minori; Ditta Maniero Elettronica S.a.s. di Maniero Tarcisio e C.; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana; Zanini Leopardo/Zanini Germano; Associazione di volontariato 'Veneziambiente'; Faggionato Giancarlo/Renzo/Liliana; comune di Nove;Consorzio Tergola; FAIV S.a.s.; Societa' Brentella S.r.l.; Brotto Piersilvio; Societa' Meno uno S.r.l.; Azienda agricola ager S.a.s. di Cappellari Paolo e C.; Dorigo Antonio; Comune di Schio; Ditta Borsato Impianti di Borsato Ugo e c. S.n.c.; Associazione centro Europeo di Cultura Villa Colmirano; Parrocchia di S. Lucia V.M. Casa di Soggiorno 'Divina Provvidenza'; Comune di Salizzole; Comune di Bovolone; Comune di Gazzo Veronese; Ditta F.lli Bertin s.n.c.; Ditta Ramada S.r.l.; Meneghesso Nello; Rigotti Gino; Brasola Michele; Azienda agricola Tinazzi Piergiorgio; Azienda agricola steccanella; Tarnieri Nicola; Lonardi Stefano; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Cooperativa Midicoop Padova Seconda; Busetti Stefano; Spigolon Christian; Vivian Silvana; Dainese Matteo; Furini Elisabetta; Azienda Agricola Zamboni Roberta; Franchini Luca; Zoccatelli Paolo; Taioli Luciana; Valdegamberi Stefano; Piazza Carlo; Valmasoni Giuseppe/Rojas Boeri Adriana; Maineri Mario; Chesini Dino; Ferrarin Germano; Cestaro Fabrizio; Fazzini Elena; Recchi Nicola; Maschi Maurizi; Zamboni Gianpaolo; Rigoni Garola Giovanni; Comune di Mel; D'Ambrosi Roberto; Cattelan Silvano; Toffolon Gianbattista; Comune di Arcole; Azienda Agricola Piovesan Eva; Cendron Attilio s.n.c.; Briglianti Francesco; Pozzabon Piero; Canova Miranda; Rigoni Garola Giovanni; Crosato Franco; Farmacia Flaborea Loris; Fracassi Giorgio; Ditta Ara s.r.l.; Sartor Leo; Sarti Renzo; Tomasi Stefano; De Checchi Melato Marina; Ditta Francesco Marzaro; Monzardo Giancarlo; Biesuz Giuliana; Gobbin Bruna; Trevisan Stefano; Natali Annalisa; Sprea Giorgio; Sprea Depositi s.r.l.; Formilan Gino; Gobbo Denis; Tobaldini Paola; Casara Stefano; Ditta Sae Engineering s.r.l.; Cera Giacomo; Lombardo Davilio; Arcaro Maria/Nicoli Francesca; Grigolon Roberto; Piccola Lidia; Zorzi Alvaro; Grigolon Mario; Boccingher Giordano; Ruzza Edda; Carpanese Stefano; Scarpa venuncio; Schiff Aloa El Dine; Restello Carlo; Restello Carlo; Soldan Danillo/Camarotto Clelia; Bacchion Michelangelo; Massili Paolo; Garbolin Ottorino; Stefanello Claudio; Portinari Claudio; Zambon Stefano; Guidi Antonio; Provato Raffaele; Fiorentin Eliseo;Cosatti Giovanni/Bazzacco Sandra; Morafante Grazia; Collodel Germano; Goldin Mario; Suman April Graziella; Silvan Sandro; Carraro Fulvio; Barriero Egidio; Bonadio Domenico; Gonzo Roberto/ Franzini Loredana; Azienda Agrituristica Le Mistral; Societa' Edilvi s.p.a.; Calabrigo Roberto; Gallina Sergio & Maico; Bandiera Favia; Spigariol Francesco 178. nella graduatoria in qualita' di - Controinteressati - per l'annullamento, previa sospensiva della delibera di Giunta della Regione del Veneto n. 3522 datata 10 dicembre 2002, il cui contenuto di sintesi e' stato comunicato agli interessati con raccomandate datate 24 dicembre 2002, ma pervenute solo in data successiva al 25 gennaio 2003, con la quale e' stata approvata la graduatoria dei progetti idonei ad ottenere il finanziamento regionale per l'installazione di pannelli fotovoltaici a favore dei primi 56 progetti ammessi, sino alla concorrenza della somma di Euro 2.277.030,44, fissando le seguenti quote di finanziamento: Enti Pubblici 60%; Privati 60%; Aziende 20%; nonche' per l'annullamento di ogni altro provvedimento presupposto connesso o conseguente e tra questi, espressamente, la delibera di Giunta Regione del Veneto n. 3523 del 10 dicembre 2002, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori finanziamenti di Euro 2.144.067,72, utilizzando in scorrimento, la graduatoria approvata con D.G.R. n. 3522/02, e con le medesime percentuali di erogazione del contributo ivi indicate. (Omissis). Motivi: violazione di legge: violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1.1 e 7.2 del bando di partecipazione al concorso per l'assegnazione del contributo pubblico di cui alla D.G.R. n. 1818/0l. Eccesso di potere. (Omissis). Nel bando di concorso, che costituisce lex specialis rispetto al D.M., la regione Veneto ha determinato il finanziamento da erogare nella percentuale fissa e predeterminata del 75%. (Omisssis). L'art. 1.1. del bando, approvato ed emanato con la D.G.R. n. 18l8 del 6 luglio 2001, espressamente dispone: 'Il presente bando ... disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 75% del costo d'investimento ammesso...'. Al successivo art. 7,... 'al punto 2 ribadisce come', gli investimenti verranno finanziati con un contributo in misura del 75% del costo di investimento ammesso o in misura fissa, qualora detto costo ecceda del costo massimo riconosciuto dal programma'. Appare chiarissimo come la percentuale indicata costituisca l'esatta percentuale del contributo da erogare, (omissis) e la delibera di giunta n. 3522/02, e' frutto di una violazione della lex specialis contenuta nel bando. (Omissis). La Giunta regionale del Veneto non ha inteso, ne' annullare il bando di concorso, ne' revocarlo; si e' solo limitata ad agire sull'erroneo presupposto che il bando non avesse determinato la percentuale dei singoli contributi da erogare, ed avesse, di contro, riprodotto tout court il testo dell'art. 8 comma 3 del D.M. 16 marzo 2001. (Omissis). Sul danno grave ed irreparabile. (Omissis). Il provvedimento impugnato esclude, di fatto, pressoche' tutti gli imprenditori privati dalla possibilita' di concorrere all'attuazione del progetto di innovazione tecnologica e di miglioramento dell'inquinamento ambientale. Escludendo i privati, ..., si violerebbe l'interesse pubblico sotteso a questo programma, che e', per l'appunto quello, in sintonia con gli accordi di Kyoto, di estendere nuove fonti di energia rinnovabile, permettendo cosi' di contenere i fenomeni di inquinamento ambientale preoccupazione... posta a fondamento del provvedimento impugnato, che appare cosi' sorretto da una motivazione contraddittoria, tale da integrare una figura sintomatica di eccesso di potere. Cio' premesso, i sottoscritti avvocati ricorrono all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, affinche', disposta in via cautelare la sospensione dell'esecutorieta' dei provvedimenti impugnati, all'esito del giudizio di merito, li annulli, condannando l'amministrazione che ha emesso i provvedimenti impugnati a risarcire le spese del presente giudizio, con riserva di chiedere eventuali ulteriori danni. (Omissis). Padova Venezia 24 marzo 2003. Avv. Paolo Francesco Brunello, avv. Bruno Bellisai. Repubblica italiana - Ric. n. 687/2003 - Ord. Coll. n. 200300035. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, prima sez. (Omissis) ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 16aprile 2003. (Omissis). Visto il ricorso n. 687/2003 proposto da Fontanabona Paolo (ed altri). (Omissis). a) dispone la notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza mediante pubblici proclami secondo quanto precisato in motivazione (a quanti utilmente inclusi nella graduatoria); b) rinvia la trattazione dell'incidente cautelare all'udienza camerale del 9 luglio 2003 ore di rito. (Omissis). Venezia, 16aprile 2003. Il presidente: Baccarini. Il segretario: Curreri. L'estensore: Gambricci. Avv. Paolo Francesco Brunello Avv. Bruno Bellisai C-15474 (A pagamento).