La Prima Sezione della Corte di Appello di Milano, con decreto del 6 maggio 2003, ha autorizzato la integrazione del contraddittorio nell'appello iscritto al n. 349/2003, relatore dott. Patrone, da eseguirsi mediante notifica per pubblici proclami, per la udienza del 18 novembre 2003, ore nove, nei confronti di 'tutti gli altri condomini' dei condominii appellanti, di via Procaccini n. 22, Tartaglia nn. 3-5-7-9, Milano. Il provvedimento de quo concerne la causa promossa contro i signori Luigi Castelli, Giuliana Mascherpa, Rodolfo Spotti, Moreno Sudani e Maria Iovino, il condominio di via Procaccini n. 22, Tartaglia nn. 3-5-7-9 ed i condomini di via Procaccini n. 22, Tartaglia nn. 3-5-7-9, dai signori Alfredo Spada (poi deceduto e per il quale si sono costituiti gli eredi) e Renata Carloni mediante atto di citazione nel quale i detti attori hanno chiesto di accertare che il sottotetto sovrastante l'appartamento situato all'ottavo piano dello stabile di via Tartaglia nn. 7/9 e' una pertinenza dello stesso appartamento; di dichiarare che il diritto di proprieta' degli attori sull'appartamento dell'ottavo piano si estende anche al sottotetto soprastante l'appartamento; di dichiarare che agli attori compete il diritto di sopralzo ex art. 1127 del Codice civile compatibilmente alle norme edilizie vigenti per il Comune di Milano. Nonostante le contestazioni spiegate dal convenuto costituito, le domande attoree sono state accolte e pertanto il condominio di via Procaccini n. 22 - Tartaglia nn. 3-5-7-9, Milano, codice fiscale n. 95506030154, in persona dell'amministratore rag. Enrico Bernacchi, con studio in Milano, via Bertieri n. 1, legale rappresentante di Bernacchi S.a.s ha proposto il detto appello avverso la sentenza n. 2931/2002, del Tribunale di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: piaccia all'On.le giudice adito, in accoglimento dello spiegato gravame e riformata e posta nel nulla la sentenza impugnata, cosi' giudicare: piaccia all'On. giudice adito, contrariis rejectis, dato atto della mancata dichiarazione della interruzione del processo nonostante gli eventi intervenuti e esposti dalla difesa del deducente, dichiarare la estinzione dello stesso a far data dalla data di sei mesi dopo il giorno della dichiarazione resa dal procuratore del condominio; dato atto delle eccezioni preliminari e dato atto delle situazioni accertate in esito alla produzione documentale, respingere le domande attrici, anche perche' infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. Milano, 1. luglio 2003 Avv. Eugenio Antonio Correale. M-5742 (A pagamento).