CORTE D'APPELLO
Milano

(GU Parte Seconda n.164 del 17-7-2003)

      La Prima Sezione della Corte di Appello di Milano, con decreto
 del 6 maggio 2003, ha autorizzato la integrazione del contraddittorio
 nell'appello iscritto al n. 349/2003, relatore dott. Patrone, da
 eseguirsi mediante notifica per pubblici proclami, per la udienza del
 18 novembre 2003, ore nove, nei confronti di 'tutti gli altri
 condomini' dei condominii appellanti, di via Procaccini n. 22,
 Tartaglia nn. 3-5-7-9, Milano. Il provvedimento de quo concerne la
 causa promossa contro i signori Luigi Castelli, Giuliana Mascherpa,
 Rodolfo Spotti, Moreno Sudani e Maria Iovino, il condominio di via
 Procaccini n. 22, Tartaglia nn. 3-5-7-9 ed i condomini di via
 Procaccini n. 22, Tartaglia nn. 3-5-7-9, dai signori Alfredo Spada
 (poi deceduto e per il quale si sono costituiti gli eredi) e Renata
 Carloni mediante atto di citazione nel quale i detti attori hanno
 chiesto di accertare che il sottotetto sovrastante l'appartamento
 situato all'ottavo piano dello stabile di via Tartaglia nn. 7/9 e'
 una pertinenza dello stesso appartamento; di dichiarare che il
 diritto di proprieta' degli attori sull'appartamento dell'ottavo
 piano si estende anche al sottotetto soprastante l'appartamento; di
 dichiarare che agli attori compete il diritto di sopralzo ex art.
 1127 del Codice civile compatibilmente alle norme edilizie vigenti
 per il Comune di Milano. Nonostante le contestazioni spiegate dal
 convenuto costituito, le domande attoree sono state accolte e
 pertanto il condominio di via Procaccini n. 22 - Tartaglia nn.
 3-5-7-9, Milano, codice fiscale n. 95506030154, in persona
 dell'amministratore rag. Enrico Bernacchi, con studio in Milano, via
 Bertieri n. 1, legale rappresentante di Bernacchi S.a.s ha proposto
 il detto appello avverso la sentenza n. 2931/2002, del Tribunale di
 Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: piaccia all'On.le
 giudice adito, in accoglimento dello spiegato gravame e riformata e
 posta nel nulla la sentenza impugnata, cosi' giudicare: piaccia
 all'On. giudice adito, contrariis rejectis, dato atto della mancata
 dichiarazione della interruzione del processo nonostante gli eventi
 intervenuti e esposti dalla difesa del deducente, dichiarare la
 estinzione dello stesso a far data dalla data di sei mesi dopo il
 giorno della dichiarazione resa dal procuratore del condominio; dato
 atto delle eccezioni preliminari e dato atto delle situazioni
 accertate in esito alla produzione documentale, respingere le domande
 attrici, anche perche' infondate in fatto e in diritto. Con vittoria
 delle spese di lite.
     Milano, 1. luglio 2003
                                        Avv. Eugenio Antonio Correale.
M-5742 (A pagamento).
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