T.A.R. SICILIA

(GU Parte Seconda n.173 del 28-7-2003)

      La sig.ra Pluchino Margherita, rappresentata e difesa dall'avv.
 Armando Sorrentino, presso lo stesso elettivamente domiciliata in
 Palermo via Marchese di Villabianca n. 4 ha proposto ricorso al
 T.A.R. Sicilia, sede di Palermo contro il Ministero dell'interno e
 nei confronti del dott.Vaccarella Giacinto e del dott. Spinello
 Andrea per l'annullamento previa sospensione della delibera del
 Consiglio di Amministrazione per il personale dirigente e direttivo
 della polizia di Stato adottata nella seduta del 15 gennaio 2001 con
 la quale si e' proceduto all'ammissione in seguito a scrutinio per
 merito comparativo a n. 69 funzionari al corso di formazione
 dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della
 Polizia di Stato nella parte in cui la ricorrente e' stata esclusa e
 nella parte in cui sono stati ammessi tutti gli altri ed, in
 particolare, i soggetti individuati nei motivi aggiunti nonche' di
 ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale ed in
 particolare di tutte le valutazioni operate dal Consiglio di
 Amministrazione nei riguardi, soprattutto, dei soggetti individuati e
 citati nei motivi aggiunti per i seguenti motivi: eccesso di potere
 per illogicita' manifesta concretatasi in violazione anche del
 precetto di imparzialita' e per contraddittorieta' con precedenti
 manifestazioni.
      Violazione di legge non erronea applicazione dell'art. 40, comma
 7, lettera da a) a d) anche con riferimento agli articoli 62 e 63
 medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1952, n.
 335. La ricorrente, vice questore aggiunto, dal momento in cui ha
 avuto affidato l'incarico (1. gennaio 1991) di dirigere il Gabinetto
 regionale di polizia scientifica per la Sicilia occidentale ha sempre
 visto stilarsi rapporti informativi annuali, motivati, definiti col
 giudizio di ottimo seguiti da motivazioni lusinghiere con punteggio
 massimo (72) sovente aumentato del coefficiente discrezionale in
 variazione. Inspiegabilmente, 38 funzionari che nello scrutinio del
 giugno 2000 seguivano in graduatoria la ricorrente con l'attribuzione
 di un punteggio inferiore, nel gennaio 2001 risultavano utilmente
 collocatisi nello scrutinio per l'avviamento al corso per l'accesso
 alla qualifica di primo dirigente. Si e', pertanto, eccepita la
 inesatta e incompleta valutazione da parte del Consiglio di
 amministrazione degli incarichi e servizi svolti dalla ricorrente e
 della qualita' delle funzioni con particolare riferimento alla
 competenza professionale ed al grado di responsabilita' della stessa,
 in data 16 maggio 2001 il Dipartimento della pubblica sicurezza -
 Direzione centrale del personale, consegnava alla ricorrente le
 schede dei funzionari della Polizia di Stato ammessi al corso di
 formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo
 dirigente, il quaderno di scrutinio e il verbale della seduta del 15
 gennaio 2001 nonche' la scheda personale della stessa ricorrente.
 Sono stati proposti motivi aggiunti impugnando le valutazioni operate
 dal Consiglio eccependo che nei confronti della ricorrente non si e'
 tenuto conto della determinazione collegiale di valutare in modo piu'
 positivo i finanziari con maggiore anzianita' nella qualifica atteso
 che alla ricorrente, dallo scrutinio del giugno 2000 a quello del
 gennaio 2001, nonostante una maggiore anzianita' nella qualifica, e'
 stata diminuita la valutazione complessiva da 75,64 a 74,01. Si e'
 altresi' eccepito che nel brevissimo tasso di tempo intercorrente tra
 detti scrutini ben 38 funzionari, che avevano prestato servizio in
 sedi non rilevanti e con incarichi di minore responsabilita', con
 minore punteggio della ricorrente nello scrutinio del giugno 2000,
 inspiegabilmente superavano quest'ultima nel successivo scrutinio del
 gennaio 2001, collocandosi utilmente nella graduatoria della
 promozione e che detti aumenti di punteggio erano imputabili ad una
 valutazione discrezionale del Consiglio di amministrazione, non
 congruamente motivata e ricollegabile alla III categoria di
 valutazione in contrasto, peraltro, con le valutazioni delle prime
 due categorie. Si e' chiesto, pertanto, l'annullamento di tutti gli
 atti impugnati. In esecuzione dell'Ordinanza n. 49/03 del 18 aprile
 2003 notificata il 23 maggio 2003 del presidente del TARS, sede di
 Palermo, sez. I il predetto ricorso e i motivi aggiunti vengono
 notificati per mezzo di pubblici proclami ai sigg.ri D'Agostino
 Goffredo, Tomassetti Antonio, Casto Rossano, Brayda Emiliano, Torre
 Salvatore, Santucci Massimo, Villa Gian Pietro. Giannitrapani
 Francesco, vicari Angelo. Guerra Virgilio. Ferraro Giuseppe, De
 Porcellinis Emanuele, Tore Gian Antonio. Sferragatta Antonio, Rufini
 Mastropasqua Leonardo, Maccarrone Enrico, Quarto Arcangelo, Nattero
 Mario, Coltraro Salvatore, Bencivenga Alberto, Campanale Antonio,
 Olla Renato, Matteo Antonio, Vitale Michele, Di Vittorio Giuseppe,
 Guarrera Mario, Zurlo Raffaele, De Martino Luigi, Pantalone Luciano,
 Favini Walter, Dell'Aversana Orabona Sergio, Vitarelli Rosario,
 Esposito Carmine, Ragona Lorenzo, Lemma Antonio, Nappi Attilio, Fazio
 Maria, Leo Roberto, Salvi Ulderico, Anzalone Alfredo, Errico
 Pasquale, Fascia Luciano, Grauso Adolfo, Pinto Alfredo, Bonifazi
 Mariella, Bisogno Giuseppe, Pellegrino Giancarlo, Di Vitto Emilio,
 Cucchiara Giuseppe, Finocchiaro Mario, Blengini Valerio, Giannuzzi
 Maurizio, Pellizzari Maria Luisa, Misiti Francesco Guglielmo, Mazzi
 Marco, Stradiotto Daniela, Nanei Armando, Rossetti Roberto, Schimera
 Stanislno, Rocchegiani Michele, lannielli Francesco, Masfroianni
 Massimo, lanniccari Maurizio, Masoni Antonella, Bella Antonio,
 Pietrantozzi Mario, Belfiore Carmine.
     Palermo, 18 luglio 2003
 
                                              Avv. Armando Sorrentino.
                                                                      
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