La sig.ra Pluchino Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Sorrentino, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Palermo via Marchese di Villabianca n. 4 ha proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo contro il Ministero dell'interno e nei confronti del dott.Vaccarella Giacinto e del dott. Spinello Andrea per l'annullamento previa sospensione della delibera del Consiglio di Amministrazione per il personale dirigente e direttivo della polizia di Stato adottata nella seduta del 15 gennaio 2001 con la quale si e' proceduto all'ammissione in seguito a scrutinio per merito comparativo a n. 69 funzionari al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato nella parte in cui la ricorrente e' stata esclusa e nella parte in cui sono stati ammessi tutti gli altri ed, in particolare, i soggetti individuati nei motivi aggiunti nonche' di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale ed in particolare di tutte le valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione nei riguardi, soprattutto, dei soggetti individuati e citati nei motivi aggiunti per i seguenti motivi: eccesso di potere per illogicita' manifesta concretatasi in violazione anche del precetto di imparzialita' e per contraddittorieta' con precedenti manifestazioni. Violazione di legge non erronea applicazione dell'art. 40, comma 7, lettera da a) a d) anche con riferimento agli articoli 62 e 63 medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1952, n. 335. La ricorrente, vice questore aggiunto, dal momento in cui ha avuto affidato l'incarico (1. gennaio 1991) di dirigere il Gabinetto regionale di polizia scientifica per la Sicilia occidentale ha sempre visto stilarsi rapporti informativi annuali, motivati, definiti col giudizio di ottimo seguiti da motivazioni lusinghiere con punteggio massimo (72) sovente aumentato del coefficiente discrezionale in variazione. Inspiegabilmente, 38 funzionari che nello scrutinio del giugno 2000 seguivano in graduatoria la ricorrente con l'attribuzione di un punteggio inferiore, nel gennaio 2001 risultavano utilmente collocatisi nello scrutinio per l'avviamento al corso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. Si e', pertanto, eccepita la inesatta e incompleta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione degli incarichi e servizi svolti dalla ricorrente e della qualita' delle funzioni con particolare riferimento alla competenza professionale ed al grado di responsabilita' della stessa, in data 16 maggio 2001 il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, consegnava alla ricorrente le schede dei funzionari della Polizia di Stato ammessi al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, il quaderno di scrutinio e il verbale della seduta del 15 gennaio 2001 nonche' la scheda personale della stessa ricorrente. Sono stati proposti motivi aggiunti impugnando le valutazioni operate dal Consiglio eccependo che nei confronti della ricorrente non si e' tenuto conto della determinazione collegiale di valutare in modo piu' positivo i finanziari con maggiore anzianita' nella qualifica atteso che alla ricorrente, dallo scrutinio del giugno 2000 a quello del gennaio 2001, nonostante una maggiore anzianita' nella qualifica, e' stata diminuita la valutazione complessiva da 75,64 a 74,01. Si e' altresi' eccepito che nel brevissimo tasso di tempo intercorrente tra detti scrutini ben 38 funzionari, che avevano prestato servizio in sedi non rilevanti e con incarichi di minore responsabilita', con minore punteggio della ricorrente nello scrutinio del giugno 2000, inspiegabilmente superavano quest'ultima nel successivo scrutinio del gennaio 2001, collocandosi utilmente nella graduatoria della promozione e che detti aumenti di punteggio erano imputabili ad una valutazione discrezionale del Consiglio di amministrazione, non congruamente motivata e ricollegabile alla III categoria di valutazione in contrasto, peraltro, con le valutazioni delle prime due categorie. Si e' chiesto, pertanto, l'annullamento di tutti gli atti impugnati. In esecuzione dell'Ordinanza n. 49/03 del 18 aprile 2003 notificata il 23 maggio 2003 del presidente del TARS, sede di Palermo, sez. I il predetto ricorso e i motivi aggiunti vengono notificati per mezzo di pubblici proclami ai sigg.ri D'Agostino Goffredo, Tomassetti Antonio, Casto Rossano, Brayda Emiliano, Torre Salvatore, Santucci Massimo, Villa Gian Pietro. Giannitrapani Francesco, vicari Angelo. Guerra Virgilio. Ferraro Giuseppe, De Porcellinis Emanuele, Tore Gian Antonio. Sferragatta Antonio, Rufini Mastropasqua Leonardo, Maccarrone Enrico, Quarto Arcangelo, Nattero Mario, Coltraro Salvatore, Bencivenga Alberto, Campanale Antonio, Olla Renato, Matteo Antonio, Vitale Michele, Di Vittorio Giuseppe, Guarrera Mario, Zurlo Raffaele, De Martino Luigi, Pantalone Luciano, Favini Walter, Dell'Aversana Orabona Sergio, Vitarelli Rosario, Esposito Carmine, Ragona Lorenzo, Lemma Antonio, Nappi Attilio, Fazio Maria, Leo Roberto, Salvi Ulderico, Anzalone Alfredo, Errico Pasquale, Fascia Luciano, Grauso Adolfo, Pinto Alfredo, Bonifazi Mariella, Bisogno Giuseppe, Pellegrino Giancarlo, Di Vitto Emilio, Cucchiara Giuseppe, Finocchiaro Mario, Blengini Valerio, Giannuzzi Maurizio, Pellizzari Maria Luisa, Misiti Francesco Guglielmo, Mazzi Marco, Stradiotto Daniela, Nanei Armando, Rossetti Roberto, Schimera Stanislno, Rocchegiani Michele, lannielli Francesco, Masfroianni Massimo, lanniccari Maurizio, Masoni Antonella, Bella Antonio, Pietrantozzi Mario, Belfiore Carmine. Palermo, 18 luglio 2003 Avv. Armando Sorrentino. C-21544 (A pagamento).