FE MORTGAGES - S.r.l.
Iscritta al n. 34460 dell'elenco generale tenuto
dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106
del decreto legislativo n.385 del 1. settembre 1993
Sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70
Capitale sociale Euro 10.000 interamente versato
Codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Milano n. 03738530967

FIN-ECO BANCA ICQ - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza Durante n. 11
Capitale sociale Euro 149.129.240,70
Codice fiscale e iscrizione
al registro delle imprese di Milano n. 01392970404
Partita I.V.A. n. 12962340159

(GU Parte Seconda n.241 del 16-10-2003)

  Avviso di cessione di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del
 combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30
 aprile 1999, di seguito, la 'legge sulla cartolarizzazione dei
 crediti' e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1.
 settembre 1993, di seguito, il 'testo unico bancario').
 
      Con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica Italiana in data 5 agosto 2003, FE Mortgages S.r.l.
 (di seguito, la 'Societa'') comunica che in data 30 settembre 2003 ha
 acquistato pro soluto da FinEco Banca ICQ S.p.a. (di seguito, 'Banca
 FinEco') e con effetto dal 30 settembre 2003 (di seguito, la 'Data di
 Efficacia') tutti i crediti (di seguito, i 'Crediti') derivanti da
 mutui (di seguito, i 'Mutui') erogati ai sensi di contratti di mutuo
 fondiario stipulati da Banca FinEco con i propri clienti (di seguito,
 i 'Contratti di Mutuo Fondiario') che alle ore 23,59 del 30 settembre
 2003 avevano le seguenti caratteristiche: i crediti (per capitale,
 interessi, anche eventualmente di mora, accessori, ulteriori danni e
 quant'altro eventualmente dovuto in base al relativo contratto, alle
 sue successive modifiche o integrazioni o a ogni altro accordo ad
 esso connesso) di cui Fin-Eco Banca ICQ S.p.a. (il 'Banca FinEco') e'
 titolare sulla base di contratti di mutuo fondiario conclusi tra il
 31 maggio 2001 (incluso) e il 29 agosto 2003 (incluso) nel rispetto
 delle previsioni sul credito fondiario ex articolo 38 e seguenti del
 decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, che a ciascuna
 relativa Data di Efficacia soddisfino i seguenti criteri:
     1) siano denominati in euro;
       2) siano classificati da Banca FinEco in bonis (nel significato
 di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato
 dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come
 successivamente modificata ed integrata);
       3) derivino da contratti di Mutuo Fondiario stipulati e
 interamente erogati da Banca FinEco in base ai quali non sussista
 alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di quest'ultima;
       4) non siano classificati da Banca FinEco quali ristrutturati o
 in corso di ristrutturazione (nel significato di cui al manuale per
 la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia
 con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata
 ed integrata);
       5) siano garantiti da un'ipoteca qualificata come 'ipoteca di
 primo grado economico', vale a dire (i) un'ipoteca di primo grado,
 ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo, rispetto alla quale siano
 state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle
 ipoteca/ipoteche di grado precedente;
       6) derivino da Contratti di Mutuo Fondiario ai sensi dei quali,
 l'ultima rata prevista dal relativo piano di ammortamento scada meno
 di trenta anni dopo la data di conclusione del relativo mutuo;
       7) derivino da contratti di mutuo fondiario conclusi con
 individui;
       8) su cui maturi un interesse al tasso non inferiore a: nel
 caso di crediti indicizzati al tasso Euribor o Eurirs: tale tasso di
 interesse piu' un margine dell'1% annuo; in caso di crediti a tasso
 fisso: il 4% annuo;
       9) i cui contratti di Mutuo prevedano che, se i relativi tassi
 di interesse contrattualmente previsti per tale mutuo dovessero in
 qualsiasi momento risultare non in conformita' con quello previsto
 dalla legge sull'usura in tale momento, tali tassi di interesse
 contrattuale saranno automaticamente sostituiti dal tasso massimo
 applicabile in conformita' alle disposizioni della legge sull'usura
 per la relativa categoria di mutui, a meno che il fatto che il tasso
 d'interesse previsto contrattualmente sia superiore a quello previsto
 dalla legge sull'usura non costituisca una violazione della legge
 sull'usura;
       10) concessi a soggetti che non siano dipendenti di Banca
 FinEco alla rispettiva data di erogazione;
       11) rispetto ai quali non vi siano pagamenti arretrati da piu'
 di 30 giorni;
     12) rispetto ai quali almeno una rata sia stata pagata;
       13) siano assistiti da ipoteca su beni immobili ubicati in
 Italia;
       14) derivino da Mutui che offrono al soggetto mutuatario la
 possibilita' di saldare le sole quote di interessi mensili e di
 effettuare rimborsi delle quote di capitale programmati in bienni
 (c.d. 'a rimborso programmato') e che siano stati erogati dal 6
 novembre 2001 all'8 agosto 2003 (inclusa);
       15) con riferimento ai Mutui diversi da quelli di cui al n. 14,
 derivino da contratti di mutuo fondiario aventi al momento
 dell'erogazione le caratteristiche di seguito descritte:
         a)erogati a soggetti residenti in Campania, a partire dal 29
 giugno 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 5 ottobre 2001 per
 importi superiori a Euro 100.000; il 12 e il 26 ottobre 2001; il 24
 luglio 2002; il 6 giugno 2003 per importi inferiori a Euro 50.000; il
 25 luglio 2003 per importi inferiori a Euro 55.000; il 29 luglio 2003
 per importi superiori Euro 75.000 e inferiori a Euro 90.000;
         b)erogati a soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia, a
 partire dal 31 maggio 2001 ad esclusione di quelli erogati: dal 28
 settembre al 13 dicembre 2001; il 12 giugno e il 4 luglio 2002; dal
 17 al 22 luglio 2002; dal 29 agosto al 15 ottobre 2002; dal 29
 novembre al 17 dicembre 2002;
         c) erogati a soggetti residenti in Emilia Romagna se erogati:
 il 5 settembre e il 25 ottobre 2001; il 31 ottobre 2001 per importi
 inferiori a Euro 100.000; il 12 novembre 2001; il 29 novembre 2001
 per importi superiori a Euro 65.000 e inferiori a Euro 70.000; dal 17
 dicembre 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 26 marzo 2002 per
 importi inferiori a Euro 100.000 e l'8 aprile 2002; dal 16 al 31
 maggio 2002; dal 24 al 27 giugno 2002; il 2 luglio 2002 per importi
 superiori a Euro 100.000; il 3 luglio 2002 per importi superiori o
 uguali a Euro 110.000; il 4 luglio 2002 per importi superiori a Euro
 75.000; il 9 luglio 2002 per importi inferiori a Euro 50.000; il 10
 luglio 2002 per importi inferiori a Euro 80.000; il 15 luglio 2002;
 il 16 luglio 2002 per importi inferiori a Euro 190.000; dal 24 luglio
 al 1. agosto 2002; il 2 agosto 2002 per importi inferiori a Euro
 100.000; dal 30 agosto al 17 settembre 2002; dal 27 settembre al 22
 ottobre 2002; dall'8 novembre 2002 al 27 gennaio 2003; dal 21
 febbraio al 3 marzo 2003; il 31 marzo e il 18 aprile 2003; il 24
 aprile 2003 se di importo uguale a Euro 115.000; il 9 maggio 2003;
 dal 21 al 28 maggio 2003; il 4 giugno 2003 per importi inferiori a
 Euro 160.000; il 30 luglio 2003;
         d)erogati a soggetti residenti nel Lazio se erogati: il 28
 settembre 2001; il 14 e il 27 novembre 2001; il 13 dicembre 2001; il
 18 dicembre 2001 per importi inferiori a Euro 50.000; dal 21 dicembre
 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 20 febbraio 2002; il 20
 giugno 2002; il 19 luglio 2002; il 23 luglio 2002 per importi
 inferiori a Euro 70.000; il 26 luglio 2002; dal 2 ottobre al 13
 novembre 2002; il 25 novembre 2002; dal 6 dicembre 2002 al 19
 dicembre 2002; il 24 gennaio 2003; il 19 febbraio 2003; il 3 e il 27
 marzo 2003; il 3 aprile 2003; dal 28 aprile al 9 maggio 2003; dal 15
 al 28 maggio 2003; il 4 giugno 2003 per importi superiori a Euro
 80.000; il 9 giugno 2003 per importi superiori a Euro 100.000; il 10
 giugno 2003 per importi inferiori a Euro 95.000; il 4 luglio 2003; il
 15 luglio 2003 per importi inferiori a Euro 100.000 e superiori a
 Euro 200.000; il 17 luglio 2003 per importi inferiori a Euro 110.000;
 il 18 luglio 2003 per importi inferiori a Euro 60.000; il 21 luglio
 2003 per importi superiori a Euro 120.000; il 25 luglio per importi
 superiori o uguali a Euro 80.000 e inferiori a Euro 105.000; il 28
 luglio 2003 per importi uguali a Euro 60.000; il 29 luglio 2003 per
 importi uguali a Euro 140.000; il 30luglio2003 per importi superiori
 a Euro 300.000; il 1. agosto 2003;
         e) erogati a soggetti residenti in Liguria se erogati: il 22
 e il 31 ottobre 2001; il 7 dicembre 2001; dal 14 dicembre 2001 ad
 esclusione di quelli erogati: il 5 aprile 2002; il 21 maggio 2002; il
 25 e il 28 giugno 2002; il 9 luglio 2002 per importi inferiori a Euro
 140.000; dal 15 al 22 luglio 2002; il 30 luglio 2002; dal 7 agosto al
 16 settembre 2002; dal 24 settembre al 26 novembre 2002; il 4
 dicembre 2002; dal 13 al 19 dicembre 2002; il 20 dicembre 2002 per
 importi inferiori a Euro 120.000; dal 22 al 24 gennaio 2003; il 31
 gennaio 2003; dal 20 al 26 febbraio 2003; dall'11 marzo al 18 aprile
 2003; dal 29 aprile al 28 maggio 2003; il 5 giugno 2003 per importi
 superiori a Euro 100.000; il 10 giugno 2003 per importi inferiori a
 Euro 80.000; l'11 giugno 2003;
         f) erogati a soggetti residenti in Lombardia dal 25 giugno
 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 24 e il 31 luglio 2001; il 5
 ottobre 2001; dal 17 al 19 ottobre 2001; il 22 ottobre 2001 per
 importi inferiori a Euro 200.000; il 23 ottobre 2001 per importi
 inferiori a Euro 100.000 e superiori a Euro 130.000; il 24 ottobre
 2001 per importi inferiori a Euro 60.000 e superiori a Euro 70.000;
 il 25 e il 26 ottobre 2001; il 29 ottobre 2001 per importi inferiori
 a Euro 65.000 e superiori a Euro 70.000; dal 5 al 12 novembre 2001;
 il 13 novembre 2001 per importi superiori a Euro 60.000; dal 14 al 21
 novembre 2001; il 23 novembre 2001; il 26 novembre 2001 per importi
 superiori a Euro 100.000; dal 27 novembre al 12 dicembre 2001; il 13
 dicembre 2001 per importi superiori a Euro 100.000; il 17 dicembre
 2001; il 10 gennaio 2002; il 1. marzo 2002; dal 27 marzo al 5 aprile
 2002; il 9 aprile 2002; il 16 maggio 2002 per importi inferiori a
 Euro 90.000; il 17 e il 18 maggio 2002; dal 21 al 23 maggio 2002; il
 24 maggio 2002 per importi superiori a Euro 80.000; il 28, il 30 e il
 31 maggio 2002; il 3 giugno 2002 con importi superiori a Euro 100.000
 e inferiori a Euro 120.000; il 19 giugno 2002; il 21 giugno 2002 per
 importi inferiori a Euro 50.000; il 24 e il 25 giugno 2002; il 26
 giugno 2002 per importi inferiori a Euro 120.000; il 27 e il 28
 giugno 2002; il 1. luglio 2002 per importi uguali a Euro 80.000; il 3
 luglio 2002 per importi uguali a Euro 83.000; il 4 luglio 2002 per
 importi inferiori a Euro 45.000, uguali a Euro 90.000, uguali a Euro
 111.000 e uguali a Euro 115.000; il 5 luglio 2002 nei confronti di
 soggetti residenti nelle province di Brescia e Bergamo; l'8 luglio
 2002 per importi inferiori a Euro 40.000 e superiori a Euro 120.000;
 il 9 luglio 2002 per importi uguali Euro 52.000; superiori a Euro
 103.000 e inferiori a 103.500 e superiori a Euro 150.000; il 10
 luglio 2002 per importi uguali a Euro 70.000; superiori a Euro
 110.000 e inferiori a Euro 115.000; superiori a Euro 250.000; l'11
 luglio 2002 per importi inferiori a Euro 70.000 e superiori a Euro
 80.000; il 12 luglio 2002 per importi inferiori a Euro 130.000 e
 superiori a Euro 160.000; il 15 e il 16 luglio 2002; il 17 luglio per
 importi superiori a Euro 50.000; il 18 luglio 2002 per importi
 inferiori a Euro 102.000 e superiori a Euro 150.000; il 19 luglio
 2002 per importi inferiori a Euro 80.000; il 22 e il 23 luglio 2002;
 il 24 luglio 2002 nei confronti di soggetti residenti nelle province
 di Brescia e Milano; il 25 luglio 2002 per importi inferiori a Euro
 100.000 e superiori Euro 140.000; il 26 luglio 2002 per importi
 inferiori a Euro 118.000 e superiori a Euro 120.000; il 29 e il 30
 luglio 2002; il 31 luglio 2002 per importi superiori a Euro 100.000;
 il 1. agosto 2002; il 2 agosto 2002 per importi inferiori a Euro
 200.000; dal 6 agosto al 10 settembre 2002; l'11 settembre 2002 per
 importi superiori a Euro 70.000; dal 12 al 18 settembre 2002; il 19
 settembre 2002 per importi superiori a Euro 80.000; il 24 settembre
 2002; il 25 settembre 2002 per importi inferiori a Euro 190.000; dal
 26 settembre al 3 ottobre 2002; il 7 ottobre 2002 per importi
 superiori a Euro 110.000; l'8 ottobre 2002 per importi inferiori a
 Euro 140.000; dal 9 al 14 ottobre 2002; dal 16 ottobre al 19 novembre
 2002; il 28 novembre 2002; il 29 novembre 2002 per importi inferiori
 a Euro 120.000; dal 2 al 24 dicembre 2002; dal 14 al 28 gennaio 2003;
 il 29 gennaio 2003 per importi superiori a Euro 128.000; il 30
 gennaio 2003; dal 21 febbraio al 27 marzo 2003; il 28 marzo 2003 per
 importi inferiori a Euro 290.000; dal 2 al 16 aprile 2003; il 17
 aprile 2003 per importi inferiori a Euro 400.000; il 18 aprile 2003;
 dal 12 al 22 maggio 2003; dal 28 al 30 maggio 2003; il 4 giugno 2003
 per importi superiori a Euro 110.000; l'11 giugno 2003 per importi
 superiori a Euro 140.000; il 12 giugno 2003 per importi inferiori a
 Euro 130.000 e superiori a Euro 135.000; il 16 giugno 2003 per
 importi superiori a Euro 112.000; il 17 giugno 2003 per importi
 inferiori a Euro 105.000 e superiori a Euro 110.000; il 18 giugno
 2003 per importi superiori a Euro 110.000; il 4 luglio 2003; l'8
 luglio 2003 per importi superiori a Euro 300.000; il 10 luglio 2003
 per importi superiori a Euro 144.000; il 15 luglio 2003 per importi
 superiori a Euro 190.000; il 18 luglio 2003 per importi inferiori a
 Euro 60.000 e uguali a Euro 135.000; il 25 luglio 2003 per importi
 superiori a Euro 120.000; il 28 luglio 2003 per importi superiori a
 Euro 75.000 e inferiori a Euro 150.000; il 1. agosto 2003 per importi
 superiori a Euro 160.000; il 4 agosto 2003;
       g)erogati a soggetti residenti in Puglia dal 23 gennaio 2002;
       h)erogati a soggetti residenti in Sardegna dal 26 giugno 2002;
         i)erogati a soggetti residenti in Sicilia dall'11 settembre
 2001;
         l) erogati a soggetti residenti in Piemonte dal 17 dicembre
 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 27 marzo 2002 per importi
 inferiori a Euro 70.000; dal 28 marzo al 5 aprile 2002; il 24 aprile
 2002 per importi inferiori a Euro 80.000; il 25 giugno 2002 per
 importi superiori a Euro 100.000; il 27 giugno 2002 per importi
 superiori a Euro 120.000; il 4 luglio 2002; il 10 luglio 2002 per
 importi uguali a Euro 93.000; l'11 luglio 2002 per importi inferiori
 a Euro 120.000; dal 12 al 16 luglio 2002; il 22 e il 23 luglio 2002;
 dal 26 luglio al 29 agosto 2002; il 6 settembre 2002 per importi
 inferiori a Euro 55.000; dal 9 all'11 settembre 2002; il 17, il 20,
 il 25 e il 26 settembre 2002; il 27 settembre 2002 per importi
 inferiori a Euro 200.000; dal 30 settembre all'8 ottobre 2002; dal 10
 al 14 ottobre 2002; il 16 ottobre 2002 per importi inferiori a Euro
 40.000; dal 17 al 23 ottobre 2002; il 24 ottobre 2002 per importi
 inferiori a Euro 200.000; dal 25 ottobre al 4 novembre 2002; dal 14
 al 19 novembre 2002; dal 29 novembre al 5 dicembre 2002; dal 13
 dicembre 2002 al 17 gennaio 2003; dal 22 al 28 gennaio 2003; il 19
 febbraio 2003 per importi inferiori a Euro 80.000; dal 20 febbraio al
 10 marzo 2003; dal 18 marzo al 18 aprile 2003; dal 7 al 20 maggio
 2003; dal 23 al 30 maggio 2003; il 18 giugno 2003;
         m)erogati a soggetti residenti in Toscana dal 18 dicembre
 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 27 marzo 2002; il 9 maggio
 2002; dal 17 al 21 maggio 2002; il 24 maggio 2002; il 21 e il 27
 giugno 2002; dal 17 al 25 luglio 2002; dal 30 agosto al 16 settembre
 2002; dal 21 ottobre 2002 al 7 febbraio 2003;
         n)erogati a soggetti residenti in Trentino Alto Adige dal 27
 novembre 2001 ad esclusione di quelli erogati il 13 settembre 2002;
         o)erogati a soggetti residenti in Umbria dal 22 ottobre 2001
 ad esclusione di quelli erogati: il 18 dicembre 2001; dal 23 maggio
 al 25 settembre 2002; dal 28 gennaio all'8 aprile 2003;
         p) erogati a soggetti residenti in Valle d'Aosta dal 3
 dicembre 2002;
         q)erogati a soggetti residenti in Basilicata dal 25 ottobre
 2002;
       r)erogati a soggetti residenti in Calabria dal 26 giugno 2003;
         s)erogati a soggetti residenti nelle Marche dal 10 luglio
 2002 ad esclusione di quelli erogati: dal 15 al 29 luglio 2002; dal 4
 settembre al 13 dicembre 2002; dal 23 dicembre 2002 al 15 maggio
 2003; il 12 giugno 2003 per importi inferiori a Euro 55.000;
       t)erogati a soggetti residenti in Molise dal 4 febbraio 2002;
         u) erogati a soggetti residenti in Veneto dal 30 luglio 2001
 ad esclusione di quelli erogati: dal 19 ottobre al 10 dicembre 2001;
 dal 16al 21 maggio 2002; dal 31 maggio al 3 giugno 2002; dal 19 al 25
 giugno 2002; il 26 giugno 2002 per importi inferiori a Euro 85.000;
 il 28 giugno 2002 per importi inferiori a Euro 190.000; il 2 luglio
 2002 per importi uguali a Euro 114.000; l'8 luglio 2002 per importi
 inferiori a Euro 70.000; il 9 luglio 2002 per importi superiori a
 Euro 53.000; il 10 luglio 2002 per importi superiori a Euro 200.000;
 l'11 luglio 2002; il 12 luglio 2002 per importi inferiori a Euro
 100.000; il 15, il 22, il 23 e il 26 luglio 2002; il 29 luglio per
 importi inferiori a Euro 110.000; dal 30 luglio al 29 agosto 2002; il
 9 e il 10 settembre 2002; l'11 settembre 2002 per importi inferiori a
 Euro 120.000; dal 13 al 16 settembre 2002; il 19 settembre 2002; dal
 25 settembre al 7 novembre 2002; il 12 novembre 2002; dal 14 al 19
 novembre 2002; il 25 novembre 2002; dal 28 novembre al 5 dicembre
 2002; dall'11 al 19 dicembre 2002; dal 15 al 28 gennaio 2003; l'11e
 il 13 febbraio 2003; dal 26 febbraio all'11 marzo 2003; il 14 marzo
 2003; dal 20 marzo al 20 maggio 2003; il 28 maggio 2003; il 13 e il
 16 giugno 2003 per importi inferiori a Euro 80.000; il 26 agosto
 2003;
         v)erogati a soggetti residenti in Abruzzo dal 23 novembre
 2001 ad esclusione di quelli erogati: il 24 giugno 2002; il 28
 febbraio 2003; il 24 luglio 2003 per importi superiori a Euro
 120.000;
       16) restano peraltro esclusi dalla cessione tutti i crediti
 che, pur rispondendo ai criteri di cui sopra, alla Data di Efficacia
 derivino da mutui del tipo denominato 'mutui a rimborso programmato'
 erogati dal 6 novembre 2001 (incluso) all'8 agosto 2003 (incluso). I
 crediti ceduti comprendono, a mero titolo esemplificativo:
         a)tutti i crediti per capitale residuo derivanti dai Mutui
 alla Data di Efficacia;
         b)tutti i crediti per interessi (inclusi gli interessi di
 mora) (i)maturati e non scaduti alla Data di Efficacia; e (ii)
 maturandi a partire dalla Data di Efficacia; e
         c)tutti i crediti, maturati sino alla Data di Efficacia e
 maturandi dalla Data di Efficacia, per ogni altra somma dovuta a
 Banca FinEco in relazione o in connessione ai contratti di Mutuo
 Fondiario, alle garanzie e alle assicurazioni ad essi collegate,
 incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali
 e delle altre spese sostenute in relazione al recupero dei crediti
 relativi ai suddetti contratti di Mutuo Fondiario.
 
      Per effetto della presente cessione sono trasferite alla
 societa' tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
 personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i
 suddetti diritti e crediti, e tutti gli altri accessori ad essi
 relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa
 (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali,
 inerenti o comunque accessori agli stessi ed al loro esercizio in
 conformita' alle previsioni dei relativi contratti di Mutuo Fondiario
 e da ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo,
 il diritto di risoluzione contrattuale o altra causa e il diritto di
 dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine.
 Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
 trasferiti alla societa' ai sensi dell'articolo 1263 del Codice
 civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come
 previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario (cosi'
 come tale articolo e' stato modificato dal decreto legislativo n. 342
 del 1999) richiamato dall'articolo 4 della legge sulla
 cartolarizzazione dei crediti, tutti gli altri diritti che assistono
 e garantiscono il pagamento dei crediti o altrimenti ad essi
 inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le ipoteche e
 qualsiasi altra garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto
 della cessione dei Crediti, ivi incluse le garanzie derivanti da
 qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque
 formatesi in capo a Banca FinEco in relazione ai contratti di Mutuo
 Fondiario.
      La societa' ha conferito incarico a Banca FinEco ai sensi della
 legge sulla cartolarizzazione dei crediti affinche' in suo nome e per
 suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei
 crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di
 tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca
 Fin-Eco ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme
 previste dai relativi Contratti di Mutuo Fondiario o in forza di
 legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
 comunicate ai debitori ceduti.
      I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
 aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
 FinEco Banca ICQ S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano, tel. fax
 +39 02/28872034, tel. +39 02/28872014.
     Milano, 8 ottobre 2003
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Massimo Paolo Gentili                         
M-7063 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.