Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito, la legge 130) La societa' Claris Finance 2003 S.r.l., con sede legale in Roma, via Eleonora Duse, 53, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130 relativa a crediti ceduti da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. e Banca Meridiana S.p.a., in forza di un contratto di cessione di crediti 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 130, concluso in data 20 ottobre 2003 con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. con sede in Montebelluna (TV), piazza G. B. Dall'Armi, 1, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Veneto Banca S.c.p.a.r.l. derivanti da contratti di mutuo fondiario e ipotecario, risultanti dai libri contabili di Veneto Banca S.c.p.a.r.l. al 30 settembre 2003, classificati, in base ai criteri di classificazione applicati da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. in conformita' alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui in bonis che al 30 settembre 2003 presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) (a) mutui ipotecari o mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20% erogati da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. (gia' Banca Popolare di Asolo e Montebelluna S.c.a r.l.) ovvero dalla Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza S.c.a r.l. (poi fusa per incorporazione in Veneto Banca S.c.p.a.r.l.); o (b) mutui ipotecari o mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20% originariamente erogati da Banca di Roma S.p.a. e successivamente acquisiti da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. con un contratto di cessione di ramo d'azienda bancaria ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario in data 30 dicembre 2002, di cui e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 gennaio 2003, foglio delle inserzioni n. 11; o (c) mutui ipotecari o mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20% originariamente erogati dal Banco di Sicilia S.p.a. e successivamente acquisiti da Veneto Banca S.c.p.a.r.l. con un contratto di cessione di ramo d'azienda bancaria ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario in data 31 dicembre 2002, di cui e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 gennaio 2003, foglio delle inserzioni n. 11; 2) mutui erogati a societa' di capitali, societa' di persone o persone fisiche, in tutti i tre casi residenti o domiciliate in Italia; 3) mutui interamente erogati, in una o piu' soluzioni; 4) mutui denominati in euro; 5) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili aventi caratteristiche residenziali ovvero commerciali, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: (i) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; (ii) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; o (iii) le ipoteche di grado legale precedente siano state concesse a favore di Veneto Banca S.c.p.a.r.l.; 6) mutui il cui debito residuo non ecceda il 95% dell'importo dell'ipoteca; 7) mutui il cui debito residuo non ecceda il 95% del valore stimato del relativo immobile ipotecato (risultante dall'ultima stima effettuata in sede di erogazione del mutuo); 8) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata; 9) mutui la cui data di erogazione sia compresa tra il 18 dicembre 1985 (incluso) e il 31 agosto 2003 (incluso); 10) mutui che abbiano uno dei seguenti sistemi di ammortamento: (a) 'alla francese' (intendendosi per ammortamento 'alla francese' il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse); (b) con piano 'personale' (intendendosi per ammortamento 'personale' il metodo di ammortamento negoziato singolarmente con ciascun debitore ceduto); (c) 'all'italiana' (intendendosi per ammortamento 'all'italiana' il metodo di ammortamento per cui ciascuna rata e' decrescente e suddivisa in una quota capitale costante destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interesse); 11) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata sia compresa tra il 30 settembre 2003 (escluso) ed il 31 dicembre 2028 (incluso); 12) mutui il cui debito residuo sia pari o superiore ad e 448; 13) mutui il cui debito residuo sia uguale o inferiore ad Euro 2.500.000; 14) mutui che siano retti dal diritto italiano. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui, risultanti dai libri contabili di Veneto Banca S.c.p.a.r.l. al 30 settembre 2003, che presentano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 15) mutui che siano stati concessi a dipendenti di Veneto Banca S.c.p.a.r.l., Banca di Roma S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Claris Vita S.p.a., Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza S.c.a r.l., Banca Popolare di Asolo e Montebelluna S.c.a r.l. o di societa' del Gruppo Bancario Veneto Banca, ovvero a persone fisiche che all'atto dell'erogazione del mutuo erano dipendenti di Banca di Roma S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Claris Vita S.p.a., Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza S.c.a r.l., Banca Popolare di Asolo e Montebelluna S.c.a r.l. o di societa' del Gruppo Bancario Veneto Banca; 16) mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 17) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 18) mutui che siano stati concessi a soggetti ai quali sia stato erogato un altro mutuo, ipotecario o fondiario, che non risponde ai criteri qui esposti; 19) mutui per i quali e' stato adottato il sistema di ammortamento 'americano' (intendendosi per ammortamento 'americano' il metodo di ammortamento per il quale il capitale deve essere ripagato alla data di scadenza); 20) mutui concessi a societa' di persone o societa' di capitali censite ai numeri di RAE (ramo attivita' economica) n. 505, 506, 830 o 850 ai sensi delle 'Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica' di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, e riportato nel relativo certificato rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato alla voce 'RAE', che non siano stati suddivisi in quote, con conseguente frazionamento dell'ipoteca; 21) mutui in relazione ai quali, al 23 settembre 2003 (incluso), il relativo debitore abbia chiesto l'estinzione anticipata; 22) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi da parte di terzi nei confronti dei quali Veneto Banca S.c.p.a.r.l., Banca di Roma S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a., Banca Popolare di Asolo e Montebelluna S.c.a r.l. o Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza S.c.a r.l., a seconda dei casi, sia diventata, conseguentemente creditrice (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 23) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione; 24) mutui con rateizzazione mensile che abbiano piu' di una rata scaduta e non pagata al 23 settembre 2003 (incluso), per tale intendendosi una rata rimasta insoluta per oltre 5 giorni dalla relativa data di scadenza; 25) mutui con rateizzazione trimestrale, semestrale od annuale che abbiano una o piu' rate scadute e non pagate al 23 settembre 2003 (incluso), per tale intendendosi rate rimaste insolute per oltre 5 giorni dalle relative date di scadenza; (26) mutui che abbiano un debito residuo in linea capitale pari a Euro 1.879.701 o Euro 2.000.000. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi dal n. 1 al n. 26 che precedono, per 'data di erogazione' deve intendersi (i) per le operazioni non frazionate, la data di prima erogazione del mutuo e (ii) per le operazioni frazionate, la data dell'ultima rata pagata, ovvero il primo giorno successivo a tale data, in relazione all'operazione originaria. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Claris Finance 2003 S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 'Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', tutti gli altri diritti derivanti a Veneto Banca S.c.p.a.r.l. dai contratti di mutuo che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Veneto Banca S.c.p.a.r.l. ha ricevuto incarico da Claris Finance 2003 S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di Veneto Banca S.c.p.a.r.l. presso la quale vengono domiciliati i pagamenti delle rate dei mutui dei quali sono beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. p. Claris Finance 2003 S.r.l. L'amministratore unico: Gordon Edwin Charles Burrows S-23484 (A pagamento).