TAR LOMBARDIA

(GU Parte Seconda n.268 del 18-11-2003)

      Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ricorso in appello
 proposto dalla Societa' Autolinee Calegari (S.A.C.) S.p.a., sede
 legale in Sesto San Giovanni, via Di Vittorio n. 247, con l'avv. Anna
 Maria Cipolla del Foro di Milano e domiciliata presso l'avv. Eugenio
 Merlino con studio in Roma, via A. Genovesi n. 3, appellante, contro
 la Regione Lombardia, appellata, e nei confronti della A.T.M. Azienda
 Trasporti Municipali S.p.a. e delle controinteressate, non
 costituite, A.G.E.S.P., Azienda Gestione Servizi Pubblici Busto A.
 az. Municipalizzata, A.T.B. Azienda Trasporti Bergamo az. speciale,
 A.P.T. Verona az. speciale, A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti
 Verona, A.M.S.A. Monza az. speciale, T.P.M. Trasporti Pubblici
 Monzesi az. speciale, A.P.T. azienda pubblica Trasporti Lecco az.
 speciale, Arici Servizi S.r.l., A.S.M. Azienda Servizi
 Municipalizzata Brescia, A.T.M. Azienda Trasporti Municipali Milano,
 consorzio Trasporti Pubblici Groane, S.P.T S.p.a. Societa' Pubblica
 Trasporti Como, Comune di Senago, Consorzio Pieve, Opera, C.T.P. Sud
 Ovest, Consorzio Sesto San Giovanni, Consorzio di Arese, S.P.T. (ex
 A.C.P.T. Como) S.p.a., A.P.A.M. Azienda Pubblici Servizi Mantova,
 C.T.N.M. Consorzio Trasporti Nord Milano Desio, A.S.M. Vigevano,
 A.S.M. Azienda Municipalizzata Voghera, A.S.M. Azienda Servizi
 Municipalizzata Pavia, A.E.M. Azienda Energetica Municipale Cremona,
 A.M.S.C. Azienda Multi Servizi Comunale Gallarate az. speciale,
 A.M.S.P. Azienda Municipale Servizi Pubblici Seregno, A.S.M. Azienda
 Servizi Municipalizzati Sondrio, A.V.T. S.p.a. Azienda Varesina
 Trasporti, Comune di Gaggiano, Comune di Valgoglio, A.T.I.N.O.M.
 S.p.a. Azienda Trasporti Intercomunali n/o (MI), A.T.MA. S.p.a.,
 F.N.M.E. S.p.a., F.N.M.A. S.p.a. Ferrovie Nord Milano Autoservizi,
 S.I.S.A. S.p.a. Societa' Italiana Servizi Automob.ci, S.T.P.S.,
 S.A.I.G.E.T. S.r.l., T.B.S.O. S.p.a., Comune di San Giuliano M.,
 Tours S.n.c., A.N.I. S.r.l., Arfea S.p.a. Aziende Riunite Filovie,
 ASA Sgae S.r.l., Aschedamini Autolinee S.r.l., A.S.M. S.p.a., A.G.I.
 S.p.a. Auto Guidovie Italiane, Autostradale S.r.l., Baglioli Attilio
 S.p.a., Borgonovo e Bazzanini S.n.c., Bertola Aldo Autoservizi,
 Bettini Carlo Autoservizi, Bonomi Tarcisio Autonoleggi, Broggi Carlo
 Autoservizi, Busti Autotrasporti S.r.l., Eredi Caldana Domenico
 S.r.l., Carminati S.n.c., Autoservizi Carpanelli S.n.c., Castano
 S.r.l. Autolinee, C.A.T.O. S.c.r.l., C.A.V. S.r.l. C.E.A. S.a.s.,
 Centrone Savino Autoservizi, Cereda Alberto S.a.s., Cervi Attilio,
 Cogliati Paolo & C. S.n.c., Crippa Autoservizi di Crippa Enrico & C.
 S.n.c., C.T.E. S.a.s. di Terenghi Luigi & C., Cuzzoni e Gilona
 S.r.l., Del Barba S.r.l., Della Valle Giorgio, Dell'Orto Romildo e
 Gigli Autoservizi S.a.s., Dossena Autoservizi di Dossena Mario & C.
 S.a.s., Autolinee Erbesi di Spreafico G. & C. S.a.s., F.A.A. S.p.a.,
 Ferrari Adone & C. S.n.c. Autoservizi, Eredi Flocchini S.n.c.
 Autolinea Brescia, Bione, Fontaneto S.p.a. Autoservizi, Forti S.a.s.,
 Franzoni Umberto Autoservizi, Frigerio Cesare, Frigerio Ugo S.a.s.,
 Gabbiano Autoservizi S.r.l., Gabrielli D. S.r.l., G.L.C. Autoservizi
 Giuliani e Laudi S.p.a., Garattini Vincenzo Autoservizi, Granata Aut.
 S.n.c., Granata Autolinee S.r.l., Grugni Autoservizi S.n.c. di Broggi
 Fermo & C., Beltramini & Gianoli Autoservizi S.r.l., Laffranchi
 Ottorino, La Valle Autoservizi di Bettinsoli M. & C. S.n.c.,
 Locatelli Autoservizi S.p.a., Autoservizi Longhi di A. Longhi e C.
 S.n.c., Magnani Erminio, Maretti Autoservizi S.r.l., Migliavacca
 Autoservizi S.r.l., Monti F.lli S.r.l., Morandi Autoservizi di
 Morandi Gianpiero & C. S.n.c., Morandi Silvio, Nerini Autoservizi di
 Nerini M. & C. S.a.s., Nicolini Autolinee Luigi e Figli S.n.c.,
 Nicora e Baratelli Autolinee S.r.l., Aut. Nicora e Baratelli S.r.l.,
 Pellegrini Paolo Autoservizi, Perego Automobilistica S.p.a., Peroni
 Trasporti S.r.l., Piazzardi F.lli Autovie Varzi S.r.l., A. Rainoldi &
 C. Autotrasporti S.r.l., Piersigilli Autoservizi di Piersigilli
 Peppino, Pini Andremo Autoservizi, Restelli Martino & C. Autoservizi
 S.r.l., Righetti G. Autoservizi S.r.l., Righetti Gianluigi
 Autoservizi S.n.c., Volonte' Autoservizi S.n.c., S.A.B. Autoservizi
 S.r.l., S.A.B.B.A. di Bassi Albano & C. S.n.c., SAC Calolziesi
 S.r.l., SAI Autoservizi S.r.l., S.A.I. Treviglio S.r.l., SAIA
 Esercizio S.p.a., SAL S.r.l. Servizi Automobilistici Lecchesi (SAM
 Maggioni S.r.l.), Maggioni Autoservizi S.r.l., SAM Miradolesi S.n.c.,
 Samuelli Martijno, S.G.E.A. Lombardia S.p.a., S.I.A. S.p.a. Societa'
 Italiana Autoservizi, S.N.F.T. S.p.a., Somare' S.r.l., Sondrio -
 Chiesa Autotrasporti S.r.l., Spini Autoservizi S.r.l., S.T.A.R.
 S.p.a., S.T.A.T. S.r.l., S.T.A.V. S.p.a., S.T.E.A. S.r.l., S.T.I.E.
 S.p.a., S.T.U.M.P. F.lli S.r.l., S.V.A. S.r.l. Societa' Vigevanese
 Autotrasporti, Varese Trasporti S.p.a., Autolinee Varesine S.r.l.,
 Villa Francesco Autonoleggi S.p.a., Viola Primo Giacomo, Viola
 Vittorio Autoservizi S.r.l., S.A.V. Visoni S.r.l., Voulaz Autoservizi
 S.r.l., Zambetti Autoservizi S.r.l. di Dario Zambetti & C. S.n.c.,
 Zani Evaristo Autoservizi S.r.l., Zappa Filippo, Bassi Franco,
 Cominardi Marco, Funivia Albino S., I.T.A. Iniziative Turistiche
 Avanzate S.p.a., Cooperativa Montagna Domani S.c.r.l., S.I.A.M.
 Campodolcino, S.I.A.M. S.r.l. Societa' Impianti Alpe Motta, Mario
 Sonzogni Autoservizi S.r.l., Zanetti F.lli S.n.c. Autoservizi, A.N.I.
 S.r.l., Caronte Ditta Rag. di Caterina, Gabrielli David S.r.l., Ditta
 Righini, per l'annullamento della sentenza n. 1034/2002 del TAR
 Lombardia, sezione II sede di Milano, pubblicata in data 11 marzo
 2002 e non notificata. Fatto con ricorso giurisdizionale R.g.n.
 906/1998 la societa' SAC ha adito il TAR della Lombardia, sede di
 Milano, per l'annullamento del decreto della Direzione generale
 Trasporti e Mobilita' n. 66396/920/340 del 6 novembre 1997 (in punto
 ripiano disavanzi aziende esercenti trasporto pubblico locale per il
 periodo 1987/1993 previsti dall'art. 9, della L.R. 16 settembre 1996,
 n. 29). Assegnazione fondi di cui all'art. 11 della L.R. n. 13/1995 e
 successive modificazioni e integrazioni e relativi allegati nelle
 parti de quibus; di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso.
 Con detto ricorso la SAC ha lamentato il fatto che la Regione
 Lombardia le ha ingiustamente ridotto i contributi straordinari di
 risanamento destinati alle imprese esercenti trasporto pubblico
 locale in relazione agli anni 1987/1993. Alla stregua delle altre
 imprese operanti nel settore, la ricorrente ha accumulato
 significativi disavanzi, determinati da una politica tariffaria
 pubblica dagli effetti pregiudizievoli che ha comportato, per il
 legislatore, l'obbligo di intervenire con misure finalizzate al
 ripiano delle perdite causate dai vincoli imposti. La SAC si e' vista
 riconoscere, da un lato, una quota per intero del disavanzo
 d'esercizio per l'anno 1993 e, dall'altro, una quota ridotta del
 disavanzo d'esercizio in relazione agli anni 1987/1992.
 L'amministrazione regionale ha ritenuto di applicare il parametro
 vetture/chilometro relativo all'anno 1993 anche agli esercizi
 precedenti, omettendo di considerare che l'entita' del dato relativo
 all'anno 1993 derivava dall'avvenuta cessione di ramo d'azienda in
 data 30 giugno 1993 e, solo per questo fatto, risultava ridotto nel
 suo ammontare. L'errore ha determinato cosi' la decurtazione, in
 misura del 50% circa, dei contributi relativi agli anni precedenti al
 1993 (1987/1992). In relazione ai fatti esposti, la SAC aveva
 proposto ricorso giurisdizionale in primo grado deducendo tra i
 motivi di gravame il seguente: violazione e falsa applicazione degli
 artt. 1, 3 e 7 L.R. n. 29/1996 e dell'art. 1, legge n. 204/1995;
 eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti,
 travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e irragionevolezza.
 Sostiene la S.A.C. che l'applicazione automatica, agli esercizi
 1987/1992, del criterio della proporzionalita' del disavanzo ai
 chilometri percorsi nel 1993, e' frutto di travisamento della lettera
 e del senso del dato normativo che ha portato ad una riduzione del
 contributo fondata su una insussistente cessazione di attivita',
 atteso che vi e' stata una cessione di ramo d'azienda da parte di
 un'impresa ancora in attivita', cessione ininfluente, ai fini del
 riconoscimento del contributo de quo ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 7 L.R. n. 29/1996; ritiene la SAC che l'intervento
 legislativo sia finalizzato alla copertura integrale del disavanzo
 dovuto alla politica tariffaria pubblica e che, pertanto,
 l'applicazione retroattiva, sulla base di un criterio storico
 assolutamente casuale, comporta una penalizzazione gratuita ed
 arbitraria dei soggetti aventi diritto che abbiano avuto vicende
 aziendali rilevanti nell'esercizio finanziario 1993 di riferimento.
      Si erano costituite in giudizio la Regione Lombardia la quale
 aveva eccepito che i fondi in questione erano stati destinati alle
 'aziende ancora in vita', operanti nel settore del trasporto pubblico
 locale 'contribuito', e non erano utilizzabili per ripianare
 disavanzi degli anni passati a soggetti non piu' operanti. Si
 costituiva in giudizio anche la controinteressata A.T.M. S.p.a. la
 quale aveva ribadito i motivi di censura gia' esposti
 dall'amministrazione regionale. Le altre controinteressate non si
 costituivano in giudizio.
      Con sentenza n. 1034/2002, pubblicata in data 11 marzo 2002, il
 TAR aveva respinto il ricorso proposto dalla SAC ritenendo che, ai
 sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, l'erogazione del contributo
 statale per il risanamento e lo sviluppo dei trasporti era
 condizionata all'approvazione del piano di riassorbimento del
 disavanzo come previsto dall'art. 1, commi 8 e 9, legge n. 204/1995;
 pertanto, sostiene il giudice amministrativo, la finalita' di detta
 legge non consiste nella mera copertura del disavanzo di esercizio.
 La liquidazione del contributo, prosegue il giudice, per gli anni
 1987-1993, in quanto proporzionale all'assegnazione dei contributi
 del FNT per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993, ai
 sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 29/1996 conformemente
 all'art. 1, comma 2, della legge n. 201/1995, compete interamente
 all'azienda alla quale sono stati assegnati interamente i contributi
 del citato fondo nazionale trasporti, ossia che ha svolto il servizio
 di trasporto pubblico contribuito per l'intero anno 1993, con la
 conseguenza che la cessione, nel giugno 1993, del ramo d'azienda
 riferito a quel servizio implica il conteggio del contributo a favore
 della cedente S.A.C. assumendo a parametro di calcolo solo la meta'
 dell'anno 1993, con conseguente dimezzamento del contributo erogabile
 per il periodo 1987/1993.
      La S.A.C., ritenendo che la sentenza sia illegittima e,
 comunque, ingiusta, ha proposto ricorso R.g.n. 2704/2003 in appello
 avanti il Consiglio di Stato per i seguenti motivi in diritto: omessa
 pronunzia, contraddittorieta' di disposizioni e violazione di legge
 per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli
 artt. 1, 3 e 7 L.R. n. 29/1996 e dell'art. 1, legge n. 204/1995;
      Eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti e
 difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia
 e irragionevolezza. Ai fini della copertura dei disavanzi di gestione
 dei servizi di trasporto pubblico, il legislatore (statale e
 regionale) riconosce ai concessionari il diritto a ricevere
 contributi determinati nel loro ammontare in relazione all'entita'
 dei disavanzi derivanti dall'applicazione di politiche tariffarie. Il
 riconoscimento viene effettuato 'a pie' di lista', e cioe' nella
 misura in cui il disavanzo venga dichiarato e verificato sussistente.
 Ciascun soggetto ha, quindi, diritto in assoluto all'intero importo
 riconosciutogli dovuto, senza che cioe' nessuna correlazione possa
 essere instaurata tra le posizioni dei singoli.
      La titolarita' dei requisiti di ammissione alla contribuzione
 da' diritto ad una erogazione in misura integrale (ovviamente, della
 percentuale dell'ammontare dei disavanzi contribuibile secondo
 legge), non residuando in capo all'amministrazione ne' la facolta' di
 introdurre riduzioni prive di fondamento normativo, ne' la facolta'
 di dare al procedimento disciplina e contenuti atipici.
 L'applicazione automatica agli esercizi 1987-1992 del criterio di
 proporzionalita' del disavanzo al chilometraggio percorso nell'anno
 1993 e' frutto di un evidente travisamento delle lettera e del senso
 del dato normativo. Laddove, infatti, l'intervento legislativo sia,
 come nella fattispecie finalizzato alla copertura integrale del
 disavanzo dovuto alla politica tariffaria pubblica, l'applicazione
 retroattiva, sulla base di un criterio storico assolutamente casuale,
 comporta una penalizzazione gratuita ed arbitraria dei soggetti
 aventi diritto che abbiano avuto vicende aziendali rilevanti
 nell'esercizio finanziario 1993 di riferimento. Cio' premesso e
 considerato, la sentenza impugnata, appare viziata per perplessita' e
 contraddittorieta', difetto di motivazione, erronea valutazione dei
 fatti, falsa applicazione ed interpretazione delle norme di diritto
 come gli atti impugnati in primo grado sono affetti dai medesimi vizi
 di legittimita' per evidente errore logico e giuridico.
 Autodeterminando gli incerti criteri di efficienza proprio in sede di
 applicazione, la Regione, sostituendosi di fatto al legislatore, ha
 applicato canoni non previsti legislativamente. Si palesano, quindi,
 di immediata evidenza i denunciati vizi di ingiustizia manifesta e di
 violazione di legge gia' proposti in primo grado.
      Incostituzionalita' degli artt. 3 e 7 L.R. n. 29/1996 per
 violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. L'interpretazione data
 dell'art. 7 finisce col far dipendere l'entita' del contributo
 erogato ai soggetti aventi diritto da casuali definizioni
 privatistiche dei rapporti tra cedente e cessionario, con cio'
 penalizzando scelte aziendali che, all'epoca della loro assunzione,
 erano state assunte in modo ovviamente libero. L'illegittimita'
 costituzionale delle disposizioni in questione e' anche per questi
 motivi e' evidente.
      Si insiste per l'annullamento delle sentenze appellate e per
 l'annullamento degli atti impugnati. Salvi spese ed onorari. Milano
 
    Roma, 6 marzo 2003
                                              Avv. Anna Maria Cipolla.
C-31498 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.