Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ricorso in appello proposto dalla Societa' Autolinee Calegari (S.A.C.) S.p.a., sede legale in Sesto San Giovanni, via Di Vittorio n. 247, con l'avv. Anna Maria Cipolla del Foro di Milano e domiciliata presso l'avv. Eugenio Merlino con studio in Roma, via A. Genovesi n. 3, appellante, contro la Regione Lombardia, appellata, e nei confronti della A.T.M. Azienda Trasporti Municipali S.p.a. e delle controinteressate, non costituite, A.G.E.S.P., Azienda Gestione Servizi Pubblici Busto A. az. Municipalizzata, A.T.B. Azienda Trasporti Bergamo az. speciale, A.P.T. Verona az. speciale, A.P.T. Azienda Provinciale Trasporti Verona, A.M.S.A. Monza az. speciale, T.P.M. Trasporti Pubblici Monzesi az. speciale, A.P.T. azienda pubblica Trasporti Lecco az. speciale, Arici Servizi S.r.l., A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzata Brescia, A.T.M. Azienda Trasporti Municipali Milano, consorzio Trasporti Pubblici Groane, S.P.T S.p.a. Societa' Pubblica Trasporti Como, Comune di Senago, Consorzio Pieve, Opera, C.T.P. Sud Ovest, Consorzio Sesto San Giovanni, Consorzio di Arese, S.P.T. (ex A.C.P.T. Como) S.p.a., A.P.A.M. Azienda Pubblici Servizi Mantova, C.T.N.M. Consorzio Trasporti Nord Milano Desio, A.S.M. Vigevano, A.S.M. Azienda Municipalizzata Voghera, A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzata Pavia, A.E.M. Azienda Energetica Municipale Cremona, A.M.S.C. Azienda Multi Servizi Comunale Gallarate az. speciale, A.M.S.P. Azienda Municipale Servizi Pubblici Seregno, A.S.M. Azienda Servizi Municipalizzati Sondrio, A.V.T. S.p.a. Azienda Varesina Trasporti, Comune di Gaggiano, Comune di Valgoglio, A.T.I.N.O.M. S.p.a. Azienda Trasporti Intercomunali n/o (MI), A.T.MA. S.p.a., F.N.M.E. S.p.a., F.N.M.A. S.p.a. Ferrovie Nord Milano Autoservizi, S.I.S.A. S.p.a. Societa' Italiana Servizi Automob.ci, S.T.P.S., S.A.I.G.E.T. S.r.l., T.B.S.O. S.p.a., Comune di San Giuliano M., Tours S.n.c., A.N.I. S.r.l., Arfea S.p.a. Aziende Riunite Filovie, ASA Sgae S.r.l., Aschedamini Autolinee S.r.l., A.S.M. S.p.a., A.G.I. S.p.a. Auto Guidovie Italiane, Autostradale S.r.l., Baglioli Attilio S.p.a., Borgonovo e Bazzanini S.n.c., Bertola Aldo Autoservizi, Bettini Carlo Autoservizi, Bonomi Tarcisio Autonoleggi, Broggi Carlo Autoservizi, Busti Autotrasporti S.r.l., Eredi Caldana Domenico S.r.l., Carminati S.n.c., Autoservizi Carpanelli S.n.c., Castano S.r.l. Autolinee, C.A.T.O. S.c.r.l., C.A.V. S.r.l. C.E.A. S.a.s., Centrone Savino Autoservizi, Cereda Alberto S.a.s., Cervi Attilio, Cogliati Paolo & C. S.n.c., Crippa Autoservizi di Crippa Enrico & C. S.n.c., C.T.E. S.a.s. di Terenghi Luigi & C., Cuzzoni e Gilona S.r.l., Del Barba S.r.l., Della Valle Giorgio, Dell'Orto Romildo e Gigli Autoservizi S.a.s., Dossena Autoservizi di Dossena Mario & C. S.a.s., Autolinee Erbesi di Spreafico G. & C. S.a.s., F.A.A. S.p.a., Ferrari Adone & C. S.n.c. Autoservizi, Eredi Flocchini S.n.c. Autolinea Brescia, Bione, Fontaneto S.p.a. Autoservizi, Forti S.a.s., Franzoni Umberto Autoservizi, Frigerio Cesare, Frigerio Ugo S.a.s., Gabbiano Autoservizi S.r.l., Gabrielli D. S.r.l., G.L.C. Autoservizi Giuliani e Laudi S.p.a., Garattini Vincenzo Autoservizi, Granata Aut. S.n.c., Granata Autolinee S.r.l., Grugni Autoservizi S.n.c. di Broggi Fermo & C., Beltramini & Gianoli Autoservizi S.r.l., Laffranchi Ottorino, La Valle Autoservizi di Bettinsoli M. & C. S.n.c., Locatelli Autoservizi S.p.a., Autoservizi Longhi di A. Longhi e C. S.n.c., Magnani Erminio, Maretti Autoservizi S.r.l., Migliavacca Autoservizi S.r.l., Monti F.lli S.r.l., Morandi Autoservizi di Morandi Gianpiero & C. S.n.c., Morandi Silvio, Nerini Autoservizi di Nerini M. & C. S.a.s., Nicolini Autolinee Luigi e Figli S.n.c., Nicora e Baratelli Autolinee S.r.l., Aut. Nicora e Baratelli S.r.l., Pellegrini Paolo Autoservizi, Perego Automobilistica S.p.a., Peroni Trasporti S.r.l., Piazzardi F.lli Autovie Varzi S.r.l., A. Rainoldi & C. Autotrasporti S.r.l., Piersigilli Autoservizi di Piersigilli Peppino, Pini Andremo Autoservizi, Restelli Martino & C. Autoservizi S.r.l., Righetti G. Autoservizi S.r.l., Righetti Gianluigi Autoservizi S.n.c., Volonte' Autoservizi S.n.c., S.A.B. Autoservizi S.r.l., S.A.B.B.A. di Bassi Albano & C. S.n.c., SAC Calolziesi S.r.l., SAI Autoservizi S.r.l., S.A.I. Treviglio S.r.l., SAIA Esercizio S.p.a., SAL S.r.l. Servizi Automobilistici Lecchesi (SAM Maggioni S.r.l.), Maggioni Autoservizi S.r.l., SAM Miradolesi S.n.c., Samuelli Martijno, S.G.E.A. Lombardia S.p.a., S.I.A. S.p.a. Societa' Italiana Autoservizi, S.N.F.T. S.p.a., Somare' S.r.l., Sondrio - Chiesa Autotrasporti S.r.l., Spini Autoservizi S.r.l., S.T.A.R. S.p.a., S.T.A.T. S.r.l., S.T.A.V. S.p.a., S.T.E.A. S.r.l., S.T.I.E. S.p.a., S.T.U.M.P. F.lli S.r.l., S.V.A. S.r.l. Societa' Vigevanese Autotrasporti, Varese Trasporti S.p.a., Autolinee Varesine S.r.l., Villa Francesco Autonoleggi S.p.a., Viola Primo Giacomo, Viola Vittorio Autoservizi S.r.l., S.A.V. Visoni S.r.l., Voulaz Autoservizi S.r.l., Zambetti Autoservizi S.r.l. di Dario Zambetti & C. S.n.c., Zani Evaristo Autoservizi S.r.l., Zappa Filippo, Bassi Franco, Cominardi Marco, Funivia Albino S., I.T.A. Iniziative Turistiche Avanzate S.p.a., Cooperativa Montagna Domani S.c.r.l., S.I.A.M. Campodolcino, S.I.A.M. S.r.l. Societa' Impianti Alpe Motta, Mario Sonzogni Autoservizi S.r.l., Zanetti F.lli S.n.c. Autoservizi, A.N.I. S.r.l., Caronte Ditta Rag. di Caterina, Gabrielli David S.r.l., Ditta Righini, per l'annullamento della sentenza n. 1034/2002 del TAR Lombardia, sezione II sede di Milano, pubblicata in data 11 marzo 2002 e non notificata. Fatto con ricorso giurisdizionale R.g.n. 906/1998 la societa' SAC ha adito il TAR della Lombardia, sede di Milano, per l'annullamento del decreto della Direzione generale Trasporti e Mobilita' n. 66396/920/340 del 6 novembre 1997 (in punto ripiano disavanzi aziende esercenti trasporto pubblico locale per il periodo 1987/1993 previsti dall'art. 9, della L.R. 16 settembre 1996, n. 29). Assegnazione fondi di cui all'art. 11 della L.R. n. 13/1995 e successive modificazioni e integrazioni e relativi allegati nelle parti de quibus; di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso. Con detto ricorso la SAC ha lamentato il fatto che la Regione Lombardia le ha ingiustamente ridotto i contributi straordinari di risanamento destinati alle imprese esercenti trasporto pubblico locale in relazione agli anni 1987/1993. Alla stregua delle altre imprese operanti nel settore, la ricorrente ha accumulato significativi disavanzi, determinati da una politica tariffaria pubblica dagli effetti pregiudizievoli che ha comportato, per il legislatore, l'obbligo di intervenire con misure finalizzate al ripiano delle perdite causate dai vincoli imposti. La SAC si e' vista riconoscere, da un lato, una quota per intero del disavanzo d'esercizio per l'anno 1993 e, dall'altro, una quota ridotta del disavanzo d'esercizio in relazione agli anni 1987/1992. L'amministrazione regionale ha ritenuto di applicare il parametro vetture/chilometro relativo all'anno 1993 anche agli esercizi precedenti, omettendo di considerare che l'entita' del dato relativo all'anno 1993 derivava dall'avvenuta cessione di ramo d'azienda in data 30 giugno 1993 e, solo per questo fatto, risultava ridotto nel suo ammontare. L'errore ha determinato cosi' la decurtazione, in misura del 50% circa, dei contributi relativi agli anni precedenti al 1993 (1987/1992). In relazione ai fatti esposti, la SAC aveva proposto ricorso giurisdizionale in primo grado deducendo tra i motivi di gravame il seguente: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 L.R. n. 29/1996 e dell'art. 1, legge n. 204/1995; eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Sostiene la S.A.C. che l'applicazione automatica, agli esercizi 1987/1992, del criterio della proporzionalita' del disavanzo ai chilometri percorsi nel 1993, e' frutto di travisamento della lettera e del senso del dato normativo che ha portato ad una riduzione del contributo fondata su una insussistente cessazione di attivita', atteso che vi e' stata una cessione di ramo d'azienda da parte di un'impresa ancora in attivita', cessione ininfluente, ai fini del riconoscimento del contributo de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.R. n. 29/1996; ritiene la SAC che l'intervento legislativo sia finalizzato alla copertura integrale del disavanzo dovuto alla politica tariffaria pubblica e che, pertanto, l'applicazione retroattiva, sulla base di un criterio storico assolutamente casuale, comporta una penalizzazione gratuita ed arbitraria dei soggetti aventi diritto che abbiano avuto vicende aziendali rilevanti nell'esercizio finanziario 1993 di riferimento. Si erano costituite in giudizio la Regione Lombardia la quale aveva eccepito che i fondi in questione erano stati destinati alle 'aziende ancora in vita', operanti nel settore del trasporto pubblico locale 'contribuito', e non erano utilizzabili per ripianare disavanzi degli anni passati a soggetti non piu' operanti. Si costituiva in giudizio anche la controinteressata A.T.M. S.p.a. la quale aveva ribadito i motivi di censura gia' esposti dall'amministrazione regionale. Le altre controinteressate non si costituivano in giudizio. Con sentenza n. 1034/2002, pubblicata in data 11 marzo 2002, il TAR aveva respinto il ricorso proposto dalla SAC ritenendo che, ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, l'erogazione del contributo statale per il risanamento e lo sviluppo dei trasporti era condizionata all'approvazione del piano di riassorbimento del disavanzo come previsto dall'art. 1, commi 8 e 9, legge n. 204/1995; pertanto, sostiene il giudice amministrativo, la finalita' di detta legge non consiste nella mera copertura del disavanzo di esercizio. La liquidazione del contributo, prosegue il giudice, per gli anni 1987-1993, in quanto proporzionale all'assegnazione dei contributi del FNT per il ripiano dei disavanzi di esercizio dell'anno 1993, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 29/1996 conformemente all'art. 1, comma 2, della legge n. 201/1995, compete interamente all'azienda alla quale sono stati assegnati interamente i contributi del citato fondo nazionale trasporti, ossia che ha svolto il servizio di trasporto pubblico contribuito per l'intero anno 1993, con la conseguenza che la cessione, nel giugno 1993, del ramo d'azienda riferito a quel servizio implica il conteggio del contributo a favore della cedente S.A.C. assumendo a parametro di calcolo solo la meta' dell'anno 1993, con conseguente dimezzamento del contributo erogabile per il periodo 1987/1993. La S.A.C., ritenendo che la sentenza sia illegittima e, comunque, ingiusta, ha proposto ricorso R.g.n. 2704/2003 in appello avanti il Consiglio di Stato per i seguenti motivi in diritto: omessa pronunzia, contraddittorieta' di disposizioni e violazione di legge per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 L.R. n. 29/1996 e dell'art. 1, legge n. 204/1995; Eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Ai fini della copertura dei disavanzi di gestione dei servizi di trasporto pubblico, il legislatore (statale e regionale) riconosce ai concessionari il diritto a ricevere contributi determinati nel loro ammontare in relazione all'entita' dei disavanzi derivanti dall'applicazione di politiche tariffarie. Il riconoscimento viene effettuato 'a pie' di lista', e cioe' nella misura in cui il disavanzo venga dichiarato e verificato sussistente. Ciascun soggetto ha, quindi, diritto in assoluto all'intero importo riconosciutogli dovuto, senza che cioe' nessuna correlazione possa essere instaurata tra le posizioni dei singoli. La titolarita' dei requisiti di ammissione alla contribuzione da' diritto ad una erogazione in misura integrale (ovviamente, della percentuale dell'ammontare dei disavanzi contribuibile secondo legge), non residuando in capo all'amministrazione ne' la facolta' di introdurre riduzioni prive di fondamento normativo, ne' la facolta' di dare al procedimento disciplina e contenuti atipici. L'applicazione automatica agli esercizi 1987-1992 del criterio di proporzionalita' del disavanzo al chilometraggio percorso nell'anno 1993 e' frutto di un evidente travisamento delle lettera e del senso del dato normativo. Laddove, infatti, l'intervento legislativo sia, come nella fattispecie finalizzato alla copertura integrale del disavanzo dovuto alla politica tariffaria pubblica, l'applicazione retroattiva, sulla base di un criterio storico assolutamente casuale, comporta una penalizzazione gratuita ed arbitraria dei soggetti aventi diritto che abbiano avuto vicende aziendali rilevanti nell'esercizio finanziario 1993 di riferimento. Cio' premesso e considerato, la sentenza impugnata, appare viziata per perplessita' e contraddittorieta', difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, falsa applicazione ed interpretazione delle norme di diritto come gli atti impugnati in primo grado sono affetti dai medesimi vizi di legittimita' per evidente errore logico e giuridico. Autodeterminando gli incerti criteri di efficienza proprio in sede di applicazione, la Regione, sostituendosi di fatto al legislatore, ha applicato canoni non previsti legislativamente. Si palesano, quindi, di immediata evidenza i denunciati vizi di ingiustizia manifesta e di violazione di legge gia' proposti in primo grado. Incostituzionalita' degli artt. 3 e 7 L.R. n. 29/1996 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. L'interpretazione data dell'art. 7 finisce col far dipendere l'entita' del contributo erogato ai soggetti aventi diritto da casuali definizioni privatistiche dei rapporti tra cedente e cessionario, con cio' penalizzando scelte aziendali che, all'epoca della loro assunzione, erano state assunte in modo ovviamente libero. L'illegittimita' costituzionale delle disposizioni in questione e' anche per questi motivi e' evidente. Si insiste per l'annullamento delle sentenze appellate e per l'annullamento degli atti impugnati. Salvi spese ed onorari. Milano Roma, 6 marzo 2003 Avv. Anna Maria Cipolla. C-31498 (A pagamento).