CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

(GU Parte Seconda n.274 del 25-11-2003)

      In esecuzione del decreto del primo presidente della Corte
 Suprema di Cassazione emesso in data 6 novembre 2003 si notifica ai
 signori Claudio Mazza, Barbara Ann Berg, Luigi Mannella, Giovanni Di
 Stefano, Giovanna Maria Migliazza, Liliana Anna Mazzoni, Lucio
 Grassi, Alfredo Bovio, Pasquale Dossi, Adriana Butarelli, Giuliano
 Montagna, Franca Massimini, Umberto Pianca, Claudio Angelinetta,
 Susanna Vandone Dell'Acqua, Giovanna Verani, Alessandro Petrucci,
 Vito Caivano, Bernardino Borgis, Martino Incerti Panarari, Stefano
 Valla, Alfredo Maiocchi, Vincenzo Casalino, Gabriella Cannasio,
 Valeria Foja' Guermani, Attilia Cassetti, Marco Recanatini, Elvia
 Pola, Agata Buttarelli, Roberto Zucchini, Antonio Scotti, Maria Luisa
 Scotti, Piera Massarut, Giovanni Gissi, Franco Confalonieri, Maria
 Gervini, Giovanni Piccoli, Franca Lucantoni, Claudio Giliberti, Mario
 Barbieri, Ruth Raba, Andrea Flavio Gioia, Leo Taranta, Giuseppe
 Trodella, Giacomina Fantin, Ulisse Mazzoni, Fulvia Fochi, Michel
 Battaglia, Daniela Battaglioni, prof. Gian Paolo Savi, avv. Roberto
 Mancini, avv. Livio Torio, Maria Alessandra Zorzi, Margarida Maria Da
 Conseicao Tavares, SE.ST.RI. S.r.l. in persona del legale
 rappresentante p.t., MhMyWay S.r.l. in persona del legale
 rappresentante p.t., Oscar Viola, Sabino Di Donato, Rita Sala,
 Francesco Tajana, Adalberto Quarenghi, SIA S.r.l. in persona del
 legale rappresentante p.t., S.r.l. S.R.D. in persona del legale
 rappresentante p.t., ADAMS S.r.l. in persona del legale
 rappresentante p.t., Rigest S.r.l. in persona del legale
 rappresentante p.t, che l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
 dei Farmacisti (E.N.P.A.F.), in persona del legale rappresentante, il
 presidente p.t. dott. Emilio Croce, rappresentato e difeso, come da
 delibera di incarico del Consiglio di amministrazione n. 47 del 10
 luglio 2003, dagli avv.ti Proff.ri Marco Prosperetti e Giovanni
 Rizza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
 via delle Botteghe Oscure n. 4, ha proposto ricorso dinanzi alla
 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili contro il Ministero
 del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t., e
 il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro
 p.t., l'A.N.I.E. Associazione Nazionale Inquilini Enpaf, in persona
 del legale rappresentante p.t., ed altri, nonche' nei confronti dei
 notificandi, alfine di ottenere la cassazione della decisione n.
 3268/2003 emessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato per i
 seguenti motivi: 1) 'violazione e falsa applicazione degli artt. 2
 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e 26 del regio decreto 26
 giugno 1924, n. 1054, in relazione agli artt. 111 cost. 362 C.P.C.,
 48 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 36 legge 6 dicembre 1971,
 n. 1034'. La sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che oggetto
 del ricorso proposto dall'E.N.P.A.F. fossero gli interessi legittimi
 dell'ente mentre, in realta', era la sottrazione del proprio
 patrimonio immobiliare alle procedure di dismissione e, quindi, la
 denuncia di una radicale carenza di potere dell'amministrazione; 2)
 'violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge 20 marzo
 1865, n. 2248, all. E e 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
 in relazione agli artt. 111 cost., 362 C.P.C., 48 regio decreto 26
 giugno 1924, n. 1054 e 36 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed ai
 principi sul procedimento amministrativo'. In conseguenza
 dell'intervenuta privatizzazione dell'E.N.P.A.F., sono venuti meno
 gli obblighi che detto ente aveva in materia di dismissione del
 proprio patrimonio immobiliare, anche per quella parte invenduta alla
 data del 31 ottobre 2001 ricompresa nel programma straordinario. Ne
 consegue che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto declinare la
 propria giurisdizione, avendo la controversia perduto ogni
 connotazione amministrativa. Inoltre, la privatizzazione
 dell'E.N.P.A.F. era comunque anteriore ai DD.MM. del 27 settembre
 2000 e del 19 ottobre 2000, i quali avevano disciplinato la
 dismissione degli immobili dell'E.N.P.A.F. dai medesimi inseriti
 negli elenchi, in quanto la data della trasformazione non poteva che
 coincidere con quella della delibera (28 giugno 2000) con cui l'ente
 aveva deciso di trasformarsi in fondazione di diritto privato. Al
 contrario la sentenza impugnata ha affermato che la data della
 privatizzazione e' quella del decreto interministeriale del 7
 novembre 2000 di approvazione dello statuto e del regolamento
 adottati contestualmente alla citata delibera dell'E.N.P.A.F. Infine,
 il Consiglio di Stato ha proceduto ad uno sconfinamento rispetto ai
 limiti della giurisdizione amministrativa, laddove ha integrato i
 provvedimenti impugnati con una motivazione che essi non contengono,
 invadendo, cosi', il campo riservato all'amministrazione.
     Roma, 18 novembre 2003
       Avv. prof. Marco Prosperetti - Avv. prof. Giovanni Rizza       
S-24520 (A pagamento).
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