In esecuzione del decreto del primo presidente della Corte
Suprema di Cassazione emesso in data 6 novembre 2003 si notifica ai
signori Claudio Mazza, Barbara Ann Berg, Luigi Mannella, Giovanni Di
Stefano, Giovanna Maria Migliazza, Liliana Anna Mazzoni, Lucio
Grassi, Alfredo Bovio, Pasquale Dossi, Adriana Butarelli, Giuliano
Montagna, Franca Massimini, Umberto Pianca, Claudio Angelinetta,
Susanna Vandone Dell'Acqua, Giovanna Verani, Alessandro Petrucci,
Vito Caivano, Bernardino Borgis, Martino Incerti Panarari, Stefano
Valla, Alfredo Maiocchi, Vincenzo Casalino, Gabriella Cannasio,
Valeria Foja' Guermani, Attilia Cassetti, Marco Recanatini, Elvia
Pola, Agata Buttarelli, Roberto Zucchini, Antonio Scotti, Maria Luisa
Scotti, Piera Massarut, Giovanni Gissi, Franco Confalonieri, Maria
Gervini, Giovanni Piccoli, Franca Lucantoni, Claudio Giliberti, Mario
Barbieri, Ruth Raba, Andrea Flavio Gioia, Leo Taranta, Giuseppe
Trodella, Giacomina Fantin, Ulisse Mazzoni, Fulvia Fochi, Michel
Battaglia, Daniela Battaglioni, prof. Gian Paolo Savi, avv. Roberto
Mancini, avv. Livio Torio, Maria Alessandra Zorzi, Margarida Maria Da
Conseicao Tavares, SE.ST.RI. S.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t., MhMyWay S.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t., Oscar Viola, Sabino Di Donato, Rita Sala,
Francesco Tajana, Adalberto Quarenghi, SIA S.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t., S.r.l. S.R.D. in persona del legale
rappresentante p.t., ADAMS S.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t., Rigest S.r.l. in persona del legale
rappresentante p.t, che l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
dei Farmacisti (E.N.P.A.F.), in persona del legale rappresentante, il
presidente p.t. dott. Emilio Croce, rappresentato e difeso, come da
delibera di incarico del Consiglio di amministrazione n. 47 del 10
luglio 2003, dagli avv.ti Proff.ri Marco Prosperetti e Giovanni
Rizza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
via delle Botteghe Oscure n. 4, ha proposto ricorso dinanzi alla
Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili contro il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t., e
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro
p.t., l'A.N.I.E. Associazione Nazionale Inquilini Enpaf, in persona
del legale rappresentante p.t., ed altri, nonche' nei confronti dei
notificandi, alfine di ottenere la cassazione della decisione n.
3268/2003 emessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato per i
seguenti motivi: 1) 'violazione e falsa applicazione degli artt. 2
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e 26 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, in relazione agli artt. 111 cost. 362 C.P.C.,
48 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 36 legge 6 dicembre 1971,
n. 1034'. La sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che oggetto
del ricorso proposto dall'E.N.P.A.F. fossero gli interessi legittimi
dell'ente mentre, in realta', era la sottrazione del proprio
patrimonio immobiliare alle procedure di dismissione e, quindi, la
denuncia di una radicale carenza di potere dell'amministrazione; 2)
'violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E e 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
in relazione agli artt. 111 cost., 362 C.P.C., 48 regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 e 36 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed ai
principi sul procedimento amministrativo'. In conseguenza
dell'intervenuta privatizzazione dell'E.N.P.A.F., sono venuti meno
gli obblighi che detto ente aveva in materia di dismissione del
proprio patrimonio immobiliare, anche per quella parte invenduta alla
data del 31 ottobre 2001 ricompresa nel programma straordinario. Ne
consegue che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto declinare la
propria giurisdizione, avendo la controversia perduto ogni
connotazione amministrativa. Inoltre, la privatizzazione
dell'E.N.P.A.F. era comunque anteriore ai DD.MM. del 27 settembre
2000 e del 19 ottobre 2000, i quali avevano disciplinato la
dismissione degli immobili dell'E.N.P.A.F. dai medesimi inseriti
negli elenchi, in quanto la data della trasformazione non poteva che
coincidere con quella della delibera (28 giugno 2000) con cui l'ente
aveva deciso di trasformarsi in fondazione di diritto privato. Al
contrario la sentenza impugnata ha affermato che la data della
privatizzazione e' quella del decreto interministeriale del 7
novembre 2000 di approvazione dello statuto e del regolamento
adottati contestualmente alla citata delibera dell'E.N.P.A.F. Infine,
il Consiglio di Stato ha proceduto ad uno sconfinamento rispetto ai
limiti della giurisdizione amministrativa, laddove ha integrato i
provvedimenti impugnati con una motivazione che essi non contengono,
invadendo, cosi', il campo riservato all'amministrazione.
Roma, 18 novembre 2003
Avv. prof. Marco Prosperetti - Avv. prof. Giovanni Rizza
S-24520 (A pagamento).