Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4della legge
30 aprile 1999, n. 130, di seguito legge n. 130)
La societa' Sestante Finance S.r.l., con sede legale in Milano,
via Borromei n. 5, comunica che, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 relativa a crediti
ceduti da Meliorbanca S.p.a., in forza di un contratto di cessione di
crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130, concluso in data 2 dicembre
2003 con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da
Meliorbanca S.p.a., con sede in Milano, via Borromei n. 5, tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Meliorbanca S.p.a.
derivanti da contratti di mutuo fondiario, risultanti dai libri
contabili di Meliorbanca S.p.a. al 1. dicembre 2003, classificati in
base ai criteri di classificazione applicati da Meliorbanca S.p.a. in
conformita' alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui
in bonis che al 1. dicembre 2003 presentavano altresi' le seguenti
caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
previsto):
1) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito
fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20%;
2) mutui erogati da Meliorbanca S.p.a.;
3) mutui erogati a persone fisiche, residenti in Italia;
4) mutui erogati per l'acquisto di immobili ad uso residenziale
ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
5) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun
obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni;
6) mutui erogati e denominati in euro;
7) mutui con periodicita' mensile di pagamento della rata;
8)mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili aventi caratteristiche residenziali, intendendosi per tale:
(a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
nel caso in cui:
(i) le ipoteche di grado legale precedente siano state
cancellate; ovvero
(ii) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano state integralmente soddisfatte; o
9) mutui a tasso fisso ovvero a tasso variabile con
indicizzazione, in quest'ultimo caso, parametrata al tasso IRS
(Interest Rate Swap) ovvero al tasso Euribor a sei mesi;
10) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata e' anteriore al
1. dicembre 2033 (incluso);
11) mutui le cui rate scadute risultino interamente pagate;
12) mutui il cui piano di ammortamento prevede,
complessivamente, un numero di rate compreso tra 60 (incluso) e 360
(incluso);
13) mutui la cui ultima rata scaduta presentava un tasso
nominale annuo compreso tra 3,157% e 6.39%;
14) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del
mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato,
calcolato in sede di erogazione del finanziamento, e' compreso tra il
8,33% e l'80%;
15) mutui il cui piano di ammortamento e' 'alla francese', per
tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui
ciascuna rata, cosi' come determinata alla data di fissazione del
relativo tasso, e' costante, fino alla successiva data di fissazione
del relativo tasso, e suddivisa in una quota capitale che cresce nel
tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse
ovvero il cui piano di ammortamento e' a rata crescente;
16) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
17) mutui che siano retti dal diritto italiano;
18) mutui i cui contratti siano stati eseguiti nella forma
dell'atto pubblico di fronte ad un notaio;
19) mutui che in caso di estinzione anticipata prevedano il
pagamento di una penale pari al 3% dell'importo rimborsato
anticipatamente qualora l'estinzione anticipata avvenga nei primi 5
anni dalla data di erogazione del finanziamento, il pagamento di una
penale pari all'1% dell'importo rimborsato anticipatamente qualora
l'estinzione anticipata avvenga nei successivi 10 anni e nessuna
penale qualora l'estinzione anticipata avvenga successivamente al
quindicesimo anno, e cio' risulti dai relativi contratti di mutuo;
20) mutui la cui data di erogazione sia compresa tra il 1.
agosto 2002 (incluso) e il 31 ottobre 2003 (incluso);
21) mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 17.000
(compreso) e Euro 600.000 (compreso);
22) mutui la cui prima rata scade prima del 1. dicembre 2003
(incluso);
23) mutui il cui debito residuo in linea capitale al 1.
dicembre 2003 sia compreso tra Euro 16.037,26 (compreso) e Euro
596.562,13 (compreso).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
mutui, risultanti al 1. dicembre 2003 dai libri contabili di
Meliorbanca S.p.a., i quali, pur rispondendo ai criteri di cui sopra,
presentano, al 1. dicembre 2003, una o entrambe delle seguenti
caratteristiche:
1) mutui che siano stati concessi a dipendenti o amministratori
di Meliorbanca S.p.a. o a soggetti che al tempo della stipulazione
erano dipendenti o amministratori di Meliorbanca S.p.a.;
2) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di
ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione
ovvero siano attualmente in corso di ristrutturazione ai sensi delle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
3) mutui che, pur in bonis, siano stati in qualunque momento
classificati come crediti incagliati ovvero crediti in sofferenza ai
sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e tale
classificazione sia stata resa nota al relativo mutuatario;
4) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge,
normativa o convenzione che preveda contributi o agevolazioni in
conto capitale e/o interessi da parte di terzi (cosiddetti mutui
agevolati e convenzionati);
5) mutui concessi a enti pubblici;
6) mutui concessi a enti ecclesiastici; e
7) mutui concessi a consorzi ovvero garantiti da una
cooperativa o da un consorzio artigiano di garanzia.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti a Sestante Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
legge n. 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385 'testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia', tutti gli altri diritti derivanti a Meliorbanca S.p.a.
dai contratti di mutuo che assistono e garantiscono il pagamento dei
crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in
generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai
suddetti crediti.
Meliorbanca S.p.a. ha ricevuto incarico da Sestante Finance
S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest'ultima,
all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu'
in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge
n. 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito al debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
filiale o agenzia di Meliorbanca S.p.a. presso la quale vengono
domiciliati i pagamenti delle rate dei mutui dei quali sono
beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno
lavorativo bancario.
p. Sestante Finance S.r.l.
Un consigliere di amministrazione: Michele Lenotti
M-8161 (A pagamento).