Avviso di cessione di crediti pro soluto (ex articolo 4della legge 30 aprile 1999, n. 130, di seguito legge n. 130) La societa' Sestante Finance S.r.l., con sede legale in Milano, via Borromei n. 5, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 relativa a crediti ceduti da Meliorbanca S.p.a., in forza di un contratto di cessione di crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130, concluso in data 2 dicembre 2003 con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Meliorbanca S.p.a., con sede in Milano, via Borromei n. 5, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Meliorbanca S.p.a. derivanti da contratti di mutuo fondiario, risultanti dai libri contabili di Meliorbanca S.p.a. al 1. dicembre 2003, classificati in base ai criteri di classificazione applicati da Meliorbanca S.p.a. in conformita' alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui in bonis che al 1. dicembre 2003 presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20%; 2) mutui erogati da Meliorbanca S.p.a.; 3) mutui erogati a persone fisiche, residenti in Italia; 4) mutui erogati per l'acquisto di immobili ad uso residenziale ubicati nel territorio della Repubblica Italiana; 5) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 6) mutui erogati e denominati in euro; 7) mutui con periodicita' mensile di pagamento della rata; 8)mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili aventi caratteristiche residenziali, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui: (i) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; ovvero (ii) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; o 9) mutui a tasso fisso ovvero a tasso variabile con indicizzazione, in quest'ultimo caso, parametrata al tasso IRS (Interest Rate Swap) ovvero al tasso Euribor a sei mesi; 10) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata e' anteriore al 1. dicembre 2033 (incluso); 11) mutui le cui rate scadute risultino interamente pagate; 12) mutui il cui piano di ammortamento prevede, complessivamente, un numero di rate compreso tra 60 (incluso) e 360 (incluso); 13) mutui la cui ultima rata scaduta presentava un tasso nominale annuo compreso tra 3,157% e 6.39%; 14) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato, calcolato in sede di erogazione del finanziamento, e' compreso tra il 8,33% e l'80%; 15) mutui il cui piano di ammortamento e' 'alla francese', per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata, cosi' come determinata alla data di fissazione del relativo tasso, e' costante, fino alla successiva data di fissazione del relativo tasso, e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse ovvero il cui piano di ammortamento e' a rata crescente; 16) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata; 17) mutui che siano retti dal diritto italiano; 18) mutui i cui contratti siano stati eseguiti nella forma dell'atto pubblico di fronte ad un notaio; 19) mutui che in caso di estinzione anticipata prevedano il pagamento di una penale pari al 3% dell'importo rimborsato anticipatamente qualora l'estinzione anticipata avvenga nei primi 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento, il pagamento di una penale pari all'1% dell'importo rimborsato anticipatamente qualora l'estinzione anticipata avvenga nei successivi 10 anni e nessuna penale qualora l'estinzione anticipata avvenga successivamente al quindicesimo anno, e cio' risulti dai relativi contratti di mutuo; 20) mutui la cui data di erogazione sia compresa tra il 1. agosto 2002 (incluso) e il 31 ottobre 2003 (incluso); 21) mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 17.000 (compreso) e Euro 600.000 (compreso); 22) mutui la cui prima rata scade prima del 1. dicembre 2003 (incluso); 23) mutui il cui debito residuo in linea capitale al 1. dicembre 2003 sia compreso tra Euro 16.037,26 (compreso) e Euro 596.562,13 (compreso). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui, risultanti al 1. dicembre 2003 dai libri contabili di Meliorbanca S.p.a., i quali, pur rispondendo ai criteri di cui sopra, presentano, al 1. dicembre 2003, una o entrambe delle seguenti caratteristiche: 1) mutui che siano stati concessi a dipendenti o amministratori di Meliorbanca S.p.a. o a soggetti che al tempo della stipulazione erano dipendenti o amministratori di Meliorbanca S.p.a.; 2) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione ovvero siano attualmente in corso di ristrutturazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; 3) mutui che, pur in bonis, siano stati in qualunque momento classificati come crediti incagliati ovvero crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e tale classificazione sia stata resa nota al relativo mutuatario; 4) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi da parte di terzi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 5) mutui concessi a enti pubblici; 6) mutui concessi a enti ecclesiastici; e 7) mutui concessi a consorzi ovvero garantiti da una cooperativa o da un consorzio artigiano di garanzia. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Sestante Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge n. 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385 'testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', tutti gli altri diritti derivanti a Meliorbanca S.p.a. dai contratti di mutuo che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Meliorbanca S.p.a. ha ricevuto incarico da Sestante Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge n. 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito al debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di Meliorbanca S.p.a. presso la quale vengono domiciliati i pagamenti delle rate dei mutui dei quali sono beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. p. Sestante Finance S.r.l. Un consigliere di amministrazione: Michele Lenotti M-8161 (A pagamento).