TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE

(GU Parte Seconda n.35 del 12-2-2004)

     Impugnazione di graduatoria per merito per la promozionealla     
 qualifica di dir. sup. della Polizia di Stato (anni 1999-2000-2001)  
                                                                      
      Il dott. Francesco Giusta, rappresentato dall'avv. Alberto
 Savatteri ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Torino,
 via Pietro Micca n. 3, ha impugnato innanzi al TAR Piemonte, R.G. n.
 1068/00, chiedendone l'annullamento: 1) il provvedimento del
 Ministero dell'interno, Dip. della pubblica sicurezza, capo della
 Polizia, direttore generale della pubblica Sicurezza 10 settembre
 1999, prot. n. 333, C/9030, avente ad oggetto la promozione dei primi
 dirigenti alla qualifica di dirigenti superiori della Polizia di
 Stato (livello D) a seguito di scrutinio per merito comparativo; 2)
 il verbale 22 giugno 1999 del Consiglio di amministrazione del
 personale della Polizia di Stato; 3) tutti gli atti presupposti,
 preparatori, consequenziali o comunque connessi del relativo
 procedimento e per ogni relativa statuizione. Con vittoria di spese e
 onorari di causa. Fatto: nella seduta del 22 giugno 1999 il Consiglio
 di amministrazione della Polizia di Stato effettuava lo scrutinio per
 merito comparativo per la promozione a 15 posti di dirigente
 superiore con decorrenza 1. gennaio 1999. Al dott. Francesco Giusta
 veniva attribuito un punteggio finale di 78.40 che non gli consentiva
 di rientrare tra i vincitori ne' tra i primi esclusi, i quali sono
 ammessi al corso di alta formazione, al cui termine consegue la
 qualifica di dir. sup. Con decreto 10 settembre 1999, prot. n.
 333C/9030 il capo della Polizia, quale direttore generale della
 pubblica sicurezza nominava i promossi, tra i quali non veniva
 incluso il ricorrente. Il dott. Francesco Giusta ritiene illegittimi
 gli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di
 legge con riferimento agli artt. 7 e sgg., legge 7 agosto 1990, n.
 241; 2) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Eccesso
 di potere per difetto ed insufficiente istruttoria e motivazione,
 contraddittorieta' manifesta; 3) illegittimita' derivata
 dall'illegittimita' dei rapporti informativi 1995 e 1996; 4)
 violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Eccesso di
 potere per difetto ed insufficiente istruttoria e motivazione,
 contraddittorieta' manifesta; 5) violazione della legge 7 agosto
 1990, n. 241, art. 3; art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto ed
 insufficiente istruttoria e motivazione; contraddittorieta'
 manifesta; 6) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 Eccesso di potere per difetto ed insufficiente istruttoria e
 motivazione, contraddittorieta' manifesta; 7. Eccesso di potere.
 Torino 5 aprile 2000.
      Altresi' il dott. Francesco Giusta, ha impugnato innanzi il TAR
 Piemonte, R.G. n. 1563/01, chiedendone l'annullamento: 1) il verbale
 22 giugno 1999 del Cons. amministrazione del personale della Polizia
 di Stato; 2) il verbale 15 gennaio 2001 del Cons. amministrazione del
 personale della Polizia di Stato e relativi allegati, comprese schede
 personali, quaderni di scrutinio, graduatoria di merito; 3) il
 provvedimento del Ministero dell'interno, Dip. pubblica sicurezza,
 capo della Polizia, dir. gen. della pubblica sicurezza, avente ad
 oggetto la promozione dei primi dirigenti alla qualifica di dir. sup.
 della Polizia di Stato, a seguito di scrutinio per merito
 comparativo; 4) tutti gli atti presupposti, preparatori,
 consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento e per
 ogni relativa statuizione. Fatto: nella seduta del 15 gennaio 2001 il
 Consiglio di amministrazione della Polizia di Stato effettuava lo
 scrutinio per merito comparativo per la promozione a 31 posti di
 dirigente superiore con decorrenza 1. gennaio 2001. Al dott.
 Francesco Giusta, con anzianita' di servizio dal novembre 1965 e di
 qualifica dal 1. gennaio 1986 veniva attribuito un punteggio finale
 di 76.57, che non gli consentiva di rientrare tra i vincitori ne' tra
 i primi esclusi, i quali sono ammessi al corso di alta formazione, al
 cui termine consegue la qualifica di dir. sup. Il dott. Francesco
 Giusta ritiene illegittimi gli atti impugnati per i seguenti motivi
 di diritto: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e
 sgg., legge 7 agosto 1990, n. 241; 2) violazione della legge 7 agosto
 1990, n. 241, art. 3. Eccesso di potere per difetto ed insufficiente
 istruttoria e motivazione, contraddittorieta' manifesta; 3)
 illegittimita' derivata dall'illegittimita' dei rapporti informativi
 1995 e 1996; 4)violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 Violazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982, n. 335. Violazione del decreto del Presidente della Repubblica
 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 3 e 55. Eccesso di potere per difetto ed
 insufficiente istruttoria e motivazione, illogicita',
 irragionevolezza, contraddittorieta' manifesta, disparita' di
 trattamento; 5) violazione della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, art.
 3. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto ed
 insufficiente istruttoria e motivazione; eccesso di potere per
 sviamento, contraddittorieta' manifesta, illogicita' manifesta,
 disparita' di trattamento; 6) violazione della legge 7 agosto 1990,
 n. 241. Violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 24
 aprile 1982, n. 335. Violazione della legge n. 10 gennaio 1957, n. 3,
 artt. 3 e 55. Eccesso di potere per difetto ed insufficiente
 istruttoria e motivazione, contraddittorieta' manifesta, disparita'
 di trattamento; 7) eccesso di potere per illogicita' manifesta,
 irragionevolezza e proporzionalita' e manifesta ingiustizia; 8)
 eccesso di potere per perplessita', difetto e insufficiente
 istruttoria. Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e
 art. 97 Cost.; 9) eccesso di potere; 10) violazione del decreto del
 Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 146, cosi'
 come indicato dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. Con vittoria di
 spese ed onorari di causa. Torino, 17 settembre 2001.
      Altresi' il dott. Francesco Giusta, ha impugnato innanzi il TAR
 Piemonte, R.G. n. 256/01, chiedendone l'annullamento: 1) il verbale
 22 giugno 1999 del Consiglio di Amministrazione del personale della
 Polizia di Stato; 2) il verbale 13 giugno 2000 del Consiglio di
 amministrazione del personale della Polizia di Stato; 3) il
 provvedimento del Ministero dell'interno, Dip. della P.S capo della
 Polizia, direttore generale della P.S. avente ad oggetto la
 promozione dei primi dirigenti alla qualifica di dirigenti superiori
 della Polizia di Stato (livello D), a seguito di scrutinio per merito
 comparativo; 4) tutti gli atti presupposti, preparatori,
 consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento e per
 ogni relativa statuizione. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
 Fatto: nella seduta del 13 giugno 2000 il Consiglio di
 amministrazione della Polizia di Stato effettuava lo scrutinio per
 merito comparativo per la promozione a 13 posti di dirigente
 superiore con decorrenza 1. gennaio 2000. Al dott. Francesco Giusta
 veniva attribuito un punteggio finale di 78.61 che non gli consentiva
 di rientrare tra i vincitori ne' tra i primi esclusi, i quali sono
 ammessi al corso di alta formazione, al cui termine consegue la
 qualifica di dir. sup. Il dott. Francesco Giusta ritiene illegittimi
 gli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di
 legge con riferimento agli artt. 7 e sgg., legge 7agosto1990 n. 241;
 2) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Eccesso di
 potere per difetto ed insufficiente istruttoria e motivazione,
 contraddittorieta' manifesta; 3) illegittimita' derivata
 dall'illegittimita' dei rapporti informativi 1995 e 1996; 4)
 violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3. Eccesso di
 potere per difetto ed insufficiente istruttoria e motivazione,
 contraddittorieta' manifesta; 5) violazione della legge 7agosto1990,
 n. 241, art. 3; art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto ed
 insufficiente istruttoria e motivazione, contraddittorieta'
 manifesta; 6) violazione della legge 7 agosto 1990, art. 3. Eccesso
 di potere per difetto ed insufficiente istruttoria e motivazione,
 contraddittorieta' manifesta; 7) eccesso di potere. Torino, 12
 gennaio 2001. Sono controinteressati: Abeille Edoardo; Angelotti
 Bernardino, Antonacci Gennaro; Avola Enrico, Balestrieri Giuseppe;
 Barbieri Domenico; Benedetti Liberato; Bombara Gianfranco, Bonomo
 Augusto; Bonura Saverio; Bufalo Antonio; Bufano Antonio; Buono
 Antonio; Burzomato Guido; Calesini Giovanni; Calligaris Roberto;
 Canterini Vincenzo; Capelli Antonio; Caruso Giuseppe; Casabona
 Carmelo; Casavola Luigi; Caso Vincenzo; Cecere Stefano; Celentano
 Francesco; Cerulo Mario; Cioffi Francesco; Consiglio Dante; Covino
 Aniello, D'Alessandris Luigi; D'Alfonso Alfonso; D'Urso Francesco; De
 Felice Arturo Domenico; De Feo Luigi; De Porcellinis Paolo; De Santis
 Antonio; De Zorzi Giorgio; Della Rocca Fulvio; Dellinoci Antonio;
 Dentici Giacomo; Di Benedetto Giampiero; Di Francesco Ennio; Di Maio
 Luigi; di Sapio Paris; Dispenza Filippo, Donnini Valerio; Ercolani
 Attilio; Faraoni Aldo; Fattori Speranza Giuseppe; Federico Francesco;
 Felice Francesco; Feltrinelli Tobia; Ferretti Mario; Franco Pietro;
 Gabrieli Roberto; Gallotti Fabrizio; Gallucci Giuseppe; Gatti
 Claudio; Gentile Renato; Gervasi Giuseppe; Giacobbe Vincenzo;
 Giannella Antonio; Giannoccoli Luciano; Giuffre Santi; Giuliano
 Renato; Granavese Emanuele; Granchelli Antonio; Grappone Italo;
 Gratteri Francesco; Gravanese Emanuele; Graziano Elio; Guagnano
 Giuseppe; Gugliotta Giuseppe; Iacobone Giorgio; Ieva Pietro; Ippolito
 Vincenzo; La Rotonda Alfonso Maria; La Vitola Edmondo; Lezzi Mario;
 Lo Scalzo Angelo; Locantore Giuseppe; Loi Sergio; Lombardo Achille;
 Lombardo Alfio; Losito Pierantonio; Luperi Giovanni; Maffeo
 Francesco; Maggiore Antonio; Malato Edoardo; Mannino Giovanni;
 Maragliotti Enzo; Margherito Salvatore; Mariscotti Ferdinando;
 Marotta Emanuele; Marziani Mario; Masini Mario Rosario;
 Mastrogiovanni Giuseppe; Merolla Luigi; Minchella Luigi; Minozzi
 Giorgio; Morra Annunziata; Morrone Pietro Antonio; Mulas Salvatore;
 Napoletano Romolo; Nicchi Antonino; Nicoli' Filippo; Ninetti Andrea;
 Ninni Filippo; Nostrato Giovanni; Orlando Ettore; Pacella Ermete;
 Paganini Vittorio; Palmosi Antonio; Panessa Vincenzo; Panico Romolo;
 Parisi Pasquale; Passamonti Paolo, Pellino Rocco; Perrone Giuseppe;
 Perucatti Francesco; Perugini Ruggero; Petrillo Giovannantonio;
 Piazza Salvatore; Pinotti Valerio; Pinzone Salvatore; Piritore
 Filippo; Porta Cesare; Pozzo Giancarlo; Proietti Franco; Rainone
 Alberico; Ravenna Aurelio; Roca Vincenzo; Romagnoli Roberto; Romaldi
 Giuseppe; Romoli Venturi Sergio; Ronca Gianni Guido; Rossi Tullio;
 Rotondi Dario; Russotto Rosario; Santaniello Delfino; Santaniello
 Luigi; Santoro Vincenzo; Sciavicco Aniello Emidio; Sciavicco Aniello;
 Sgalla Roberto Antonio; Simone Balduino; Sticchi Luigi; Tagliente
 Francesco; Taglienti Francesco Pompeo; Taviani Pierluigi; Torresi
 Mario; Trapuzzano Alfredo; Trimarchi Giovanni; Trobia Gianfranco;
 Valente Rutilio; Vecchioni Umberto; Venditti Franco; Venturini
 Giorgio; Vignati Aldo; Vitale Michele; Vitali Sebastiano; Vito
 Federico; Vulpiani Domenico; Zonno Francesco.
     Torino, 9 gennaio 2004
                                               Avv. Alberto Savatteri.
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