N. 120 SENTENZA 7 - 16 aprile 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Prerogative - Insindacabilita' di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Garanzia costituzionale - Attuazione legislativa - Norme procedurali relative a fasi processuali ulteriori rispetto al giudizio a quo - Applicabilita' - Difetto di motivazione sul punto - Inammissibilita' della questione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, commi 3, 4, 5 e 7. - Costituzione, artt. 3 e 24. Prerogativa parlamentare dell'insindacabilita' - Attuazione legislativa - Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, sull'assunto del carattere «anticipato» della questione di costituzionalita', rispetto ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Reiezione. Parlamento - Prerogative - Insindacabilita' di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Garanzia costituzionale - Attuazione legislativa - Prospettato ampliamento della nozione di insindacabilita', in forma non costituzionale e con violazione del principio di eguaglianza e dei diritti dei terzi offesi - Non fondatezza della questione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117. (004C0485) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 21-4-2004)

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