FINCONSUMO BANCA - S.p.a.
GOLDEN BAR (SECURITISATION) - S.r.l.

(GU Parte Seconda n.103 del 4-5-2004)

     Avviso di cessione pro soluto (ex articoli 1 e 4 della legge     
    30aprile1999, n. 130 'Disposizioni sulla cartolarizzazione dei    
                              crediti')                               
                                                                      
      Finconsumo Banca S.p.a. (gia' Finconsumo S.p.a.), cod. ABI
 03191.4, con sede in via Nizza n. 262/26, Torino, comunica che, in
 forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
 'in blocco' ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
 degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 concluso in
 data 20 dicembre 2000 con Golden Bar (Securitisation) S.r.l., essa ha
 ceduto pro soluto a Golden Bar (Securitisation) S.r.l. tutti i
 crediti pecuniari derivanti da contratti di credito al consumo e
 relativi al pagamento delle rate, sia componente capitale (inclusi i
 pagamenti a rimborso dei premi assicurativi finanziati) che
 componente interessi (inclusi i recuperi spese per pagamenti con
 domiciliazione bancaria), dei pagamenti anticipati e delle altre
 somme di denaro di volta in volta pagabili a qualsiasi titolo ai
 sensi di tali contratti, crediti tutti individuati ed accomunati alla
 summenzionata data di cessione dai seguenti criteri:
    1) i contratti di credito al consumo dai quali nascono i crediti:
       a) non hanno rate che siano a tale data impagate da almeno
 30giorni e non hanno mai avuto rate che siano rimaste impagate per
 30o piu' giorni;
     b) hanno almeno una rata che sia scaduta e sia stata pagata;
       c) prevedono finanziamenti denominati in lire italiane e/o euro
 a tasso di interesse fisso;
     d) sono regolati dalla legge italiana;
       e) non hanno rate a scadere in data successiva al 15 ottobre
 2007;
       f)hanno un ammontare residuo per capitale non superiore a Euro
 14.627,49;
     g) hanno un ammontare residuo per capitale non inferiore a:
         (i) per quanto riguarda i contratti per il finanziamento
 dell'acquisto di veicoli (automobili, moto, camper e altri veicoli
 commerciali fino a 35 quintali) nuovi: Euro 6.727,47;
         (ii) per quanto riguarda i contratti per il finanziamento
 dell'acquisto di veicoli (automobili, moto, camper e altri veicoli
 commerciali fino a 35 quintali) usati: Euro 5.752,54;
         (iii) per quanto riguarda i contratti per il finanziamento
 dell'acquisto di mobili, elettrodomestici, beni elettronici e
 qualsiasi altro prodotto che non rientri nelle summenzionate
 categorie dei veicoli nuovi od usati e per il finanziamento della
 prestazione di servizi: Euro 1.319,37;
         (iv)per quanto riguarda i contratti di credito personale:
 Euro 7.111,83;
 
      2) in relazione ai contratti di credito al consumo dai quali
 nascono i crediti non trovano applicazione i commi 4 e 5
 dell'articolo 125 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385;
      3) i consumatori che hanno sottoscritto i contratti di credito
 al consumo dai quali nascono i crediti:
       a) sono persone fisiche residenti in Italia e non sono
 dipendenti, agenti o mandatari di Finconsumo Banca S.p.a. (gia'
 Finconsumo S.p.a.) o di altra societa' controllata dalla stessa o ad
 essa collegata;
       b) non hanno sottoscritto, anche nel passato, altri contratti
 con Finconsumo Banca S.p.a. (gia' Finconsumo S.p.a.) ai sensi dei
 quali essa abbia esercitato il diritto di pronunciarli decaduti dal
 beneficio del termine;
       c) non sono in violazione di termini o condizioni dei contratti
 di credito al consumo dai quali nascono i crediti, diversi da quelli
 relativi al pagamento delle rate;
 
      4) i crediti non sono garantiti dalla cessione del quinto dello
 stipendio.
      Unitamente ai crediti pecuniari oggetto della cessione sono
 stati altresi' trasferiti a Golden Bar (Securitisation) S.r.l. senza
 bisogno di alcuna formalita' e annotazione, come previsto dal comma 3
 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385
 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
 (richiamato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130), le
 garanzie reali e personali, i privilegi e gli accessori che assistono
 tali crediti e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o
 prerogativa, anche di natura processuale inerente ai suddetti crediti
 inclusi, a titolo esemplificativo, i crediti nascenti dalle polizze
 assicurative accese in connessione alla stipulazione di detti
 contratti e i crediti nascenti dalla vendita dei beni acquistati con
 il finanziamento concesso che sia effettuata da Finconsumo Banca
 S.p.a. (gia' Finconsumo S.p.a.) per conto dei consumatori.
      Per accordi intercorsi fra Golden Bar (Securitisation) S.r.l. e
 Finconsumo Banca S.p.a. (gia' Finconsumo S.p.a.), quest'ultima
 curera' la riscossione dei pagamenti relativi ai crediti ceduti. In
 virtu' di tale incarico, salvo diverse comunicazioni che potranno
 essere inviate ai debitori ceduti, questi ultimi e gli eventuali loro
 garanti, successori od aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
 somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti, nelle forme
 nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
 contratto od in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione.
      Il presente avviso si intende valere anche quale comunicazione
 ai fini della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
      I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
 aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione,
 salvo diverse comunicazioni che potranno essere inviate ai debitori
 ceduti, a Finconsumo Banca S.p.a., Servizio clienti, via Nizza n.
 262, 10126 Torino, numero verde 848/888081 nelle ore di ufficio di
 ogni giorno lavorativo.
                       Finconsumo Banca S.p.a.                        
             Il vice direttore generale: Maurizio Valfre'             
M-3541 (A pagamento).
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