Atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di
appello, ex art. 331 C.P.C. delle signore Paola ed Anna Maria
Blangetti, appellanti, rappresentate e difese dall'avv.to Giulio
Burastero, per mandati a margine dell'atto di citazione 4 settembre
1999 e della comparsa di risposta 23 febbraio 2001, elettivamente
domiciliate nel suo studio in Genova, via Assarotti n. 15/15 a, nel
giudizio di appello contro Bolgiano Anna Maria, appellata, avv.ti
G.B. Giudice ed E. Vinci nonche' contro Valle Ersilia, convenuta
contumace, nonche' contro gli eredi dei signori Abramo, Samuele e
Daniele Chiarella, contumaci, ai quali il presente atto viene
notificato per pubblici proclami, ai sensi di cui all'art. 150 c.p.c.
in forza di ordinanza resa dalla Corte di Appello di Genova in data30
marzo 2004, per la riforma della decisione resa dal Tribunale di
Chiavari nelle cause riunite R.G. n. 1178/1999 e n. 2092/2000, G.U.
dott, A. Del Nevo, sentenza n. 215/2003, resa in data 2/1-24 marzo
2003, notificata in data 30 giugno 2003, che ha dichiarato
l'intervenuta usucapione dei seguenti beni:
a) primo piano della casa sita in Chiavari, via Aurelia n. 31,
ad eccezione del corridoio lato ovest e della camera d'angolo sud
ovest;
b) piazzetta situata al livello del primo piano della predetta
casa in Chiavari, via Aurelia n. 31, ad eccezione di una striscia
della larghezza di mt 1,50 ca, lungo il muretto sovrastante il
mappale 522;
c) terreno sito in comune di Chiavari, a Catasto Terreni, f. 9,
mappale 40 e 42, limitatamente al tratto compreso tra il lato est e
il piastrino del cancello di acceso lato ovest, piastrine compreso;
d) quota indivisa pari al 50% della scala di accesso al primo
piano della casa in via Aurelia n. 31, dei ballatoi annessi e del
pozzo nero, che viene utilizzato dalla casa stessa, insiste sul
mappale 522 del f. 9 del catasto terreni del comune di Chiavari.
Al solo effetto di evitare l'inammissibilita' del gravame, le
appellanti citano gli eredi dei signori Abramo, Samuele e Daniele
Chiarella a comparire davanti la Corte di Appello di Genova
all'udienza del 19 ottobre 2004 alle ore 11,00 invitandoli a
costituirsi nelle forme di legge entro e non oltre l'udienza come
sopra fissata, preavvertendoli che in difetto incorreranno nelle
decadenze di legge e si procedera' in loro contumacia, per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 'Piaccia all' Ecc.ma Corte
di Appello, previe le declaratorie del caso e disattesa ogni
contraria istanza, in totale riforma della decisione resa dal
Tribunale di Chiavari n. 215/2003: in via assolutamente preliminare,
previo accertamento della mancata costituzione del litisconsorzio
necessario tra i comproprietari delle porzioni degli immobili di cui
e' causa, voglia con sentenza, a sensi del combinato disposto degli
articoli 353 e 354 cod. proc. civ. rimettere parti e causa nanti il
Tribunale; in mero subordine, previa in via istruttoria revoca
dell'ordinanza resa dal Tribunale in data 23 febbraio 2002, ed
ammissione dei mezzi di prova tutti di cui alle memorie istruttorie
1. febbraio 2001 e 26 febbraio 2001, e fissazione della relativa
udienza per l'esperimento delle prove dedotte, respingere ogni
domanda ex adverso proposta ed accogliere le domande di cui all'atto
di citazione 4 settembre 1999, dichiarare l'inefficacia e
l'inopponibilita' alle esponenti della scrittura privata 19 agosto
1977, conseguentemente ordinare alla appellata di cessare e di
astenersi immediatamente da ogni atto di godimento o di esercizio del
possesso dell'immobile sito in comune di Chiavari via Aurelia n. 31
ed annesse porzioni di terreno, riammettendo nel compossesso dei beni
l'esponente e ricostituendo la preesistente comunione ereditaria sui
beni di cui e' causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche
della presente fase. Si producono: 1) copia sentenza impugnata; 2)
videocassetta rappresentante lo stato dei luoghi; 3) fascicolo atti e
documenti di parte del giudizio di primo grado.
Genova, 16 aprile 2004
Avv. Giulio Burastero.
G-296 (A pagamento).