N. 166 SENTENZA 7 - 11 giugno 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso in via principale - Intervento in giudizio - Legittimazione dei soli soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Intervento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali - Inammissibilita'. Ricorso in via principale - Eccezione di inammissibilita' della Regione resistente - Asserita motivazione apodittica, generica e carente - Reiezione. Thema decidendum - Censure generiche proposte nei confronti dell'intera legge - Delimitazione della questione di costituzionalita' - Riferimento alla sola disposizione su cui vengono espressi rilievi specifici. Regione Emilia-Romagna - Ricerca scientifica - Utilizzo e cessione di cani e gatti a fine di sperimentazione, vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali - Legge regionale che ne introduce il divieto - Ricorso del Governo - Lesione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale - Illegittimita' costituzionale. - Legge Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, art. 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Regione Emilia-Romagna - Ricerca scientifica - Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali - Norma dichiarata incostituzionale - Disciplina sanzionatoria e sui poteri di vigilanza - Illegittimita' costituzionale consequenziale. - Legge Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, artt. 3 e 4. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (004C0706) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 16-6-2004)

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