TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA

Sede di Catanzaro

(GU Parte Seconda n.186 del 10-8-2004)

      Destinatari della notificazione: Ass. B&B Magna Grecia, Locri  
 (RC); Nonsolomare Coop a r.l., Soveria Mannelli (CZ); Aquila Reale  
 S.c.a r.l., Frascineto (CS); Altra Natura Onlus, Cropalati (CS);  
 Pileggi Maria Carmela, Lamezia Terme (CZ); Consorzio Agrituristico  
 Calabrese, Aiello Calabro (CS); Mediterraneo Sviluppo, Bova (RC);  
 MeridianS.r.l., Gallico (RC); CAI Club Alpino Italiano, Cosenza;  
 Andirivieni Travel di Ascione Eleonora; Associaz. Nazionale Tutela  
 Ambiente, Isola Capo Rizzuto (KR); Confcommercio; Igea S.r.l., S.  
 Onofrio (VV); Ass. Riconoscimento FGP Castagna Presila Catanzarese;  
 Piccola Coop. Vita Rurale, Fabrizia (VV); Sadi Global Consulting  
 S.n.c.; Strada Sapori del Poro, Vibo Valentia; Coop. Soc. Domus Arva  
 a r.l., Aprigliano (CS); Turismo Pepe S.r.l., Luzzi (CS);  
 OverseasS.r.l., Girifalco (CZ); Altipiani Eventi e Turismo di Ivan  
 Franco Vigna, Serra Pedace (CS); Amici della Terra Onlus, Reggio  
 Calabria; Coop. Sociale Mistya, Gioiosa Ionica, (RC); Vietti, Romina  
 SEA, Sports, S. Domenica di Ricadi, (VV); Consorzio Samara a r.l.,  
 Rende (CS); Ditta Russo Maria, Ricadi (VV); Associazione Sportiva  
 Riccardo Sala, Reggio Calabria; Associazione S.T.G., Longobardi (CS);  
 Gestur, Paola (CS); Neophron S.c. a r.l., S. Severina (KR);  
 Associazione. Promozione Sociale, Filadelfia (VV); Chimento Luigi;  
 Arcipesca Fisa, Ricadi (VV); Centro Velico Ionio di Luciano Ricci,  
 Catanzaro; Giancotta Vincenzo, Ricadi (VV); Macri' Gaetano, Tropea  
 (VV); Ass. Orut, Rende (CS); Teorema S.a.s., Cosenza; G. Ago S.r.l.,  
 Nicotera (VV).  
      Si rende noto alle sopraelencate ditte, come risultanti dalla  
 graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 233/2004, la cui  
 istanza, presentata alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, e'  
 stata dichiarata ammissibile a finanziamento, in relazione al  
 Progetto Integrato Strategico (P.I.S.), Rete Ecologica Regionale,  
 Misura 1.10, Azione 1.10.B, per la 'valorizzazione e lo sviluppo  
 delle attivita' economiche non agricole progetti di tipologia 'B'',  
 che la partecipante Elisabetta Barillaro nata il 17 luglio 1965 a  
 Vibo Valentia, residente a Vibo Marina, via Pescara n. 47, codice  
 fiscale BRLLBT65L57F537F, partita I.V.A. n.02598010797 rappresentata  
 e difesa dall'avv. Raimondo Scuteri del Foro di Vibo Valentia, con  
 ricorso al TAR della Calabria, sede di Catanzaro, iscritto al n.  
 523/2004, notificato alla Regione Calabria e a due controinteressati,  
 ha impugnato i seguenti atti:  
       1) decreto del dirigente del Dipartimento Ambiente n. 233 del  
 16 gennaio 2004, pubblicato nel BU.R. della Regione Calabria 30  
 gennaio 2004, con cui e' stato approvato l'elenco delle domande  
 ammissibili e la graduatoria;  
       2)deliberazione della Giunta Regionale della Calabria 4 agosto  
 2003, n. 549, pubblicata nel B.U.R. della Regione 11 agosto 2003, con  
 cui e' stato approvato il bando di gara per l'erogazione degli  
 incentivi.  
 
      La ricorrente ha dedotto l'illegittimita' degli atti impugnati  
 per:  
       1) violazione art. 3, legge n. 241/1990, eccesso di potere per  
 difetto di motivazione, violazione art. 12 legge n. 241/1990.  
 
      Gli atti impugnati violano l'art. 3, legge n. 241/90, in quanto  
 privi di motivazione, non contengono alcun riferimento ad atti a  
 valenza eterointegrativa e difetta il richiamo da cui risulti il  
 rispetto dei criteri per l'erogazione del finanziamento a norma  
 dell'art. 12, legge n. 241/1990;  
       2) violazione art. 11 del bando, violazione art. 6, legge n.  
 241/1990.  
 
      L'art. 11 del bando, prevedeva l'allegazione alle domande di  
 partecipazione di una serie di documenti, che la ricorrente ha  
 allegato. Qualora l'ente avesse ritenuto la necessita' di  
 regolarizzazione o chiarimento, avrebbe dovuto richiedere  
 un'integrazione, a norma dell'art. 6 legge n. 241/1990;  
       3) violazione delle disposizioni della deliberazione della  
 Giunta Regionale n. 735 del 2 agosto 2001, di adozione del  
 complemento di programmazione del POR Calabria.  
 
      Poiche' il complemento di programmazione del POR Calabria,  
 prevede la predisposizione di un elenco provvisorio delle istanze di  
 finanziamento, con la possibilita', per le imprese la cui istanza sia  
 stata dichiarata inammissibile, di esperire un rimedio in via  
 amministrativa, prima dell'approvazione della graduatoria finale  
 esecutiva, il bando di gara, che non ha previsto tale fase  
 procedurale intermedia e' illegittimo e inficia il decreto di  
 approvazione della graduatoria.  
      Con il ricorso, Elisabetta Barillaro ha chiesto al TAR: in via  
 cautelare. la sospensione dei provvedimenti impugnati ovvero altra  
 idonea misura cautelare; nel merito, l'annullamento dei provvedimenti  
 impugnati, nonche' di ogni altro atto connesso.  
      Con ordinanza 10 giugno 2004, il TAR Calabria, Catanzaro, ha  
 ordinato alla ricorrente di provvedere all'integrazione del  
 contraddittorio verso i soggetti inclusi nella graduatoria dei  
 progetti ammessi a finanziamento che si vedrebbero superare dalla  
 ricorrente qualora il ricorso fosse accolto e ha rinviato per la  
 decisione all'udienza camerale del 2 dicembre 2004.  
                                                Avv. Raimondo Scuteri.
C-21108 (A pagamento).  
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