Destinatari della notificazione: Ass. B&B Magna Grecia, Locri (RC); Nonsolomare Coop a r.l., Soveria Mannelli (CZ); Aquila Reale S.c.a r.l., Frascineto (CS); Altra Natura Onlus, Cropalati (CS); Pileggi Maria Carmela, Lamezia Terme (CZ); Consorzio Agrituristico Calabrese, Aiello Calabro (CS); Mediterraneo Sviluppo, Bova (RC); MeridianS.r.l., Gallico (RC); CAI Club Alpino Italiano, Cosenza; Andirivieni Travel di Ascione Eleonora; Associaz. Nazionale Tutela Ambiente, Isola Capo Rizzuto (KR); Confcommercio; Igea S.r.l., S. Onofrio (VV); Ass. Riconoscimento FGP Castagna Presila Catanzarese; Piccola Coop. Vita Rurale, Fabrizia (VV); Sadi Global Consulting S.n.c.; Strada Sapori del Poro, Vibo Valentia; Coop. Soc. Domus Arva a r.l., Aprigliano (CS); Turismo Pepe S.r.l., Luzzi (CS); OverseasS.r.l., Girifalco (CZ); Altipiani Eventi e Turismo di Ivan Franco Vigna, Serra Pedace (CS); Amici della Terra Onlus, Reggio Calabria; Coop. Sociale Mistya, Gioiosa Ionica, (RC); Vietti, Romina SEA, Sports, S. Domenica di Ricadi, (VV); Consorzio Samara a r.l., Rende (CS); Ditta Russo Maria, Ricadi (VV); Associazione Sportiva Riccardo Sala, Reggio Calabria; Associazione S.T.G., Longobardi (CS); Gestur, Paola (CS); Neophron S.c. a r.l., S. Severina (KR); Associazione. Promozione Sociale, Filadelfia (VV); Chimento Luigi; Arcipesca Fisa, Ricadi (VV); Centro Velico Ionio di Luciano Ricci, Catanzaro; Giancotta Vincenzo, Ricadi (VV); Macri' Gaetano, Tropea (VV); Ass. Orut, Rende (CS); Teorema S.a.s., Cosenza; G. Ago S.r.l., Nicotera (VV). Si rende noto alle sopraelencate ditte, come risultanti dalla graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 233/2004, la cui istanza, presentata alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, e' stata dichiarata ammissibile a finanziamento, in relazione al Progetto Integrato Strategico (P.I.S.), Rete Ecologica Regionale, Misura 1.10, Azione 1.10.B, per la 'valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' economiche non agricole progetti di tipologia 'B'', che la partecipante Elisabetta Barillaro nata il 17 luglio 1965 a Vibo Valentia, residente a Vibo Marina, via Pescara n. 47, codice fiscale BRLLBT65L57F537F, partita I.V.A. n.02598010797 rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Scuteri del Foro di Vibo Valentia, con ricorso al TAR della Calabria, sede di Catanzaro, iscritto al n. 523/2004, notificato alla Regione Calabria e a due controinteressati, ha impugnato i seguenti atti: 1) decreto del dirigente del Dipartimento Ambiente n. 233 del 16 gennaio 2004, pubblicato nel BU.R. della Regione Calabria 30 gennaio 2004, con cui e' stato approvato l'elenco delle domande ammissibili e la graduatoria; 2)deliberazione della Giunta Regionale della Calabria 4 agosto 2003, n. 549, pubblicata nel B.U.R. della Regione 11 agosto 2003, con cui e' stato approvato il bando di gara per l'erogazione degli incentivi. La ricorrente ha dedotto l'illegittimita' degli atti impugnati per: 1) violazione art. 3, legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione art. 12 legge n. 241/1990. Gli atti impugnati violano l'art. 3, legge n. 241/90, in quanto privi di motivazione, non contengono alcun riferimento ad atti a valenza eterointegrativa e difetta il richiamo da cui risulti il rispetto dei criteri per l'erogazione del finanziamento a norma dell'art. 12, legge n. 241/1990; 2) violazione art. 11 del bando, violazione art. 6, legge n. 241/1990. L'art. 11 del bando, prevedeva l'allegazione alle domande di partecipazione di una serie di documenti, che la ricorrente ha allegato. Qualora l'ente avesse ritenuto la necessita' di regolarizzazione o chiarimento, avrebbe dovuto richiedere un'integrazione, a norma dell'art. 6 legge n. 241/1990; 3) violazione delle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 2 agosto 2001, di adozione del complemento di programmazione del POR Calabria. Poiche' il complemento di programmazione del POR Calabria, prevede la predisposizione di un elenco provvisorio delle istanze di finanziamento, con la possibilita', per le imprese la cui istanza sia stata dichiarata inammissibile, di esperire un rimedio in via amministrativa, prima dell'approvazione della graduatoria finale esecutiva, il bando di gara, che non ha previsto tale fase procedurale intermedia e' illegittimo e inficia il decreto di approvazione della graduatoria. Con il ricorso, Elisabetta Barillaro ha chiesto al TAR: in via cautelare. la sospensione dei provvedimenti impugnati ovvero altra idonea misura cautelare; nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonche' di ogni altro atto connesso. Con ordinanza 10 giugno 2004, il TAR Calabria, Catanzaro, ha ordinato alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio verso i soggetti inclusi nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento che si vedrebbero superare dalla ricorrente qualora il ricorso fosse accolto e ha rinviato per la decisione all'udienza camerale del 2 dicembre 2004. Avv. Raimondo Scuteri. C-21108 (A pagamento).