N. 695
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 marzo 2004
Ordinanza emessa il 9 marzo 2004 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Donno Stefano
Parlamento - Immunita' e prerogative - Intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, effettuate nel corso di procedimenti
penali riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del
Parlamento (c.d. intercettazioni indirette) - Nuova disciplina -
Utilizzabilita' delle intercettazioni condizionata alla
autorizzazione, richiesta dal giudice per le indagini preliminari,
alla Camera di appartenenza del parlamentare - Distruzione della
documentazione in caso di diniego dell'autorizzazione -
Applicabilita' delle nuove norme alle intercettazioni effettuate
prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del
principio di uguaglianza, sia sotto il profilo della diversita' di
trattamento tra membro del Parlamento e chi questa carica non
rivesta, che tra imputati o indagati a seconda se siano stati
raggiunti da prove costituite da conversazioni alle quali abbiano
preso parte parlamentari - Lesione del diritto di difesa e del
principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale.
- Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 7.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 112.
(004C1004)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 8-9-2004)
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