N. 695 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2004

Ordinanza emessa il 9 marzo 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Donno Stefano Parlamento - Immunita' e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento (c.d. intercettazioni indirette) - Nuova disciplina - Utilizzabilita' delle intercettazioni condizionata alla autorizzazione, richiesta dal giudice per le indagini preliminari, alla Camera di appartenenza del parlamentare - Distruzione della documentazione in caso di diniego dell'autorizzazione - Applicabilita' delle nuove norme alle intercettazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo della diversita' di trattamento tra membro del Parlamento e chi questa carica non rivesta, che tra imputati o indagati a seconda se siano stati raggiunti da prove costituite da conversazioni alle quali abbiano preso parte parlamentari - Lesione del diritto di difesa e del principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 7. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. (004C1004) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 8-9-2004)

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