Il prefetto della provincia di Torino, Vista la lettera n. 869385 del 17 settembre 2004, con la quale il Direttore della locale Banca d'Italia comunica che, a causa dell'astensione dal lavoro del personale della Banca Antonveneta, non hanno potuto regolarmente funzionare, nel giorno 10 settembre 2004, le dipendenze sottoindicate: Torino; Venaria Reale; Torino - Agenzia 1; Torino - Agenzia 2; None; Torino - Agenzia 3; Torino - Agenzia 4; Torino - Agenzia 10; Torino - Agenzia 5; Torino - Agenzia 6; Torino - Agenzia 7; Torino - Agenzia 8; Torino - Agenzia 9; Collegno; Borgaro Torinese; Moncalieri; e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 21 settembre 2004 Il prefetto: Catalani. C-25693 (Gratuito).