Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 772127 datata 13 agosto 2004, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che le dipendenze della Cariprato S.p.a., non hanno potuto funzionare regolarmente i giorni 30 luglio e 2 agosto 2004 a causa di uno sciopero del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detti giorni o nei cinque giorni successivi: ag. Bagno a Ripoli, ag. Mugello, ag. Borgo San Lorenzo, ag. Calenzano, ag. Indicatore, ag. Campi Centro, ag. Capalle, ag. Empoli, ag. Firenze, ag. Firenze Gramsci, ag. Firenze Finiguerra, ag. Limite, ag. Scandicci, ag. Sesto Fiorentino, ag. Sesto Querceto, ag. Signa; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei giorni in premessa o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore della Cariprato S.p.a., a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra. Firenze, 28 ottobre 2004 Il prefetto: Lombardi. C-30160 (Gratuito).