PREFETTURA DI LUCCA
Prot. n. 741/16.5/Div. Gab.

(GU Parte Seconda n.271 del 18-11-2004)

    Il prefetto della Provincia di Lucca, 
      Vista la nota n. 948089 datata 8 ottobre 2004, con la quale la 
 Banca d'Italia di Lucca ha notificato che le dipendenze sottoindicate 
 della Banca del Monte di Lucca S.p.a., non hanno potuto funzionare 
 per l'intera giornata del 1. ottobre 2004, a causa dello sciopero del 
 personale: 
       sede di Lucca; succursale di Viareggio; Agenzia di Ponte a 
 Moriano; Agenzia di Lunata; Agenzia di Viareggio-Don Bosco; Agenzia 
 di Lucca-S. Anna; Agenzia di Castelnuovo Garfagnana; Agenzia di Pieve 
 S. Paolo; Agenzia di Lucca-Borgo Giannotti; Agenzia di S. Concordio; 
 Agenzia di Capezzano Pianore; Agenzia di Porcari; 
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui 
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno in premessa 
 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od 
 operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici 
 giorni a favore delle dipendenze sopraelencate della Banca del Monte 
 di Lucca S.p.a., a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo 
 alla data di cui sopra. 
     Lucca, 25 ottobre 2004 
                                                  Il prefetto: Tronca.
C-30540 (Gratuito). 
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