Il prefetto della Provincia di Lucca, Vista la nota n. 948089 datata 8 ottobre 2004, con la quale la Banca d'Italia di Lucca ha notificato che le dipendenze sottoindicate della Banca del Monte di Lucca S.p.a., non hanno potuto funzionare per l'intera giornata del 1. ottobre 2004, a causa dello sciopero del personale: sede di Lucca; succursale di Viareggio; Agenzia di Ponte a Moriano; Agenzia di Lunata; Agenzia di Viareggio-Don Bosco; Agenzia di Lucca-S. Anna; Agenzia di Castelnuovo Garfagnana; Agenzia di Pieve S. Paolo; Agenzia di Lucca-Borgo Giannotti; Agenzia di S. Concordio; Agenzia di Capezzano Pianore; Agenzia di Porcari; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno in premessa o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle dipendenze sopraelencate della Banca del Monte di Lucca S.p.a., a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Lucca, 25 ottobre 2004 Il prefetto: Tronca. C-30540 (Gratuito).