Ricorso n. 2905/2004 rg, sez. I, con domande di
accertamento,annullamento e di condanna
Gli avvocati Ivone Cacciavillani del foro di Venezia, Elena
Fabbris del foro di Padova e Luigi Mazzamurro del foro di Verona,
procuratori e difensori di Francesco Mazzamurro, residente in Verona,
via San Vitale n. 32, rendono noto che con ricorso n. 2905/2004 r.g.
sez. I., proposto avanti al T.A.R. Veneto contro il Ministero
dell'Interno, e nei confronti di Savina Luigi, Nardi Onorato, e'
stata proposta azione: A) per l'accertamento dello stato matricolare
del ricorrente e, conseguentemente, della mancata considerazione,
nella compilazione delle schede di valutazione per la formazione
delle graduatoria relativa agli scrutini per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di
Stato relative agli anni 2003-2004, delle funzioni, qualifiche ed
incarichi relative agli anni 1998-2001; B) per il conseguente
annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di tutti gli atti
della procedura concorsuale per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1. gennaio
2004 e, in particolare: 1) della delibera del 30 giugno 2004 del
C.d.A. per il personale della Polizia di Stato, limitatamente
all'argomento n. 3 all'ordine del giorno: approvazione della
graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo; 2) dei
processi verbali della Commissione per la progressione in carriera
del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
della Polizia di Stato per l'anno 2004; 3) dei quaderni di scrutinio
redatti dalla Commissione stessa e delle schede di valutazione degli
ammessi allo scrutinio; C) per la conseguente condanna della
resistente Amministrazione alla promozione del ricorrente alla
qualifica di dirigente superiore.
Il ricorrente, Vicario della Questura di Verona, ha partecipato
agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica
di dirigente superiore della Polizia di Stato, 2003 e 2004. Si e'
classificato nel 2003 al 37. posto in graduatoria, e nel 2004 al 52.
posto, retrocedendo nella graduatoria, pur mantenendo lo stesso
punteggio, e nonostante l'ulteriore anno di vicariato presso la
Questura di Verona.
Ricostruita la normativa di riferimento, e ricordati i criteri
definiti dalla Commissione per la progressione in carriera per dare
corso agli scrutini, il ricorrente ha evidenziato che la sua scheda
di scrutinio gli ha attribuito un punteggio totale assolutamente
identico a quello dell'anno precedente, nonostante il nuovo incarico
alla Questura di Verona e nonostante dovessero essere considerati,
nell'attribuzione dei punteggi, anche i criteri 'aggiuntivi'
approvati dalla Commissione. La graduatoria veniva approvata dal
C.d.A. A seguito di accesso il ricorrente verificava che il suo stato
matricolare e le schede di valutazione utilizzate in sede di
scrutinio per merito comparativo a partire dall'anno 1999, omettevano
ogni indicazione in relazione a ben 3 anni servizio dallo stesso
prestati (settembre 1998-aprile 2001). Con ricorso al T.A.R. il
ricorrente ha pertanto proposto:
A) domanda di accertamento, al fine di accertare che i tre anni
di servizio vanno inseriti nel suo stato matricolare e in tutta la
documentazione concernente il suo stato: A.1. rilevando la violazione
della normativa sulle modalita' di conservazione e aggiornamento del
fascicolo personale e del libretto matricolare, e richiamando la
normativa che chiarisce che lo scrutinio per meriti comparativi e' un
giudizio espresso sulla base dei titolo risultanti da tali documenti;
A.2. rilevando che tale omissione ha inciso sulle operazioni della
Commissione che ha compilato la scheda di valutazione e dunque sulla
formazione delle graduatorie approvata dal C.d.A. Il ricorrente ha
proposto poi:
B) domanda di annullamento rilevando che l'illegittimita'
dell'operato della Commissione per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dell'art. 59, comma 5, del decreto legislativo n.
334/2000; dell'art. 61 del D.P.R. 335/82; degli artt. 4, 6 e 7 del
d.m. 15gennaio2002 n. 5; degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 3maggio1957
n.686. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema
di procedure concorsuali, disparita' di trattamento e travisamento
dei fatti. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei criteri di
valutazione fissati riguardo dalla Commissione;
1.1. L'omessa considerazione di ben tre anni di carriera ha
inficiato tutta l'attivita' svolta dalla Commissione per la
progressione in carriera che, violando la normativa in epigrafe
indicata, non ha potuto esprimere un 'giudizio della completa
personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti
dal fascicolo personale e dello stato matricolare ...' (art. 61,
comma 3 del D.P.R. n. 334 del 1982). L'illegittimita' della procedura
concorsuale puo' essere particolarmente apprezzata sol che si
consideri che nel periodo di cui non vi e' traccia alcuna nel
libretto matricolare, il ricorrente ha ricoperto un incarico che
soddisfa anche i criteri 'aggiuntivi' indicati dalla Commissione
nella seduta del 22giugno 2004. Nel ricorso sono stati sottolineati
tutti gli elementi che evidenziano come la mancata annotazione sul
foglio matricolare degli incarichi relativi al 1998-2001 ha
sicuramente inciso sul punteggio attribuito nella scheda di
valutazione del ricorrente, e dunque inficiato la formazione della
graduatoria finale.
2. Violazione degli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 686/57.
Violazione dell'art. 6 d.m. n. 5/02. Violazione dell'art. 61, comma 3
del D.P.R. n. 335/82. L'omessa indicazione nella documentazione
ufficiale di tutti i dati inerenti a ben tre anni di carriera viola
la normativa di settore che regola gli adempimenti concernenti la
tenuta del fascicolo personale e dello stato matricolare, utilizzati
per la formazione della scheda di valutazione. La violazione delle
disposizioni de quibus ha inciso sulle operazioni della Commissione e
sulla formazione della graduatoria. Risulta violato l'art. 61, 3.
comma, del D.P.R. n. 335. I provvedimenti sono viziati per eccesso di
potere sotto il profilo dello sviamento in quanto i dati relativi
alla carriera del ricorrente erano comunque noti ad alcuni componenti
la Commissione, tra i quali il dirigente che aveva conferito al
ricorrente la funzione di Capo Gabinetto con decorrenza 1. settembre
1998.
3. Eccesso di potere per disparita' di trattamento; violazione
dell'art. 97 Cost.
3.1. Dall'esame delle schede di valutazione emerge con evidenza
la disparita' di trattamento della posizione del ricorrente rispetto
a quella di altri candidati. In ricorso e' stata considerata la
posizione di altro concorrente collocatosi utilmente in graduatoria.
Dal confronto tra le schede valutative anni 2003-2004 dei due
dipendenti, emerge in sintesi che: a) l'altro candidato ha
un'anzianita' di grado inferiore rispetto a quella del ricorrente; b)
solo il ricorrente ha diretto tutte le Divisioni e gli uffici in cui
si articola una Questura; c) solo il ricorrente puo' vantare per la
categoria 4 particolari riconoscimenti; d) per la categoria 'rapporti
informativi', il ricorrente ha sempre ottenuto annualmente il massimo
punteggio; e) nella categoria 2 'incarichi e servizi svolti', mentre
al controinteressato e' stato riconosciuto un punteggio di 0,10 per
l'incarico di 'docente di materie giuridiche al 55. corso di
specializzazione op. POLFER', al ricorrente non e' stato riconosciuto
il punteggio per almeno due incarichi; f) al controinteressato sono
stati attribuiti per la categoria III ben 22,90 punti, a fronte dei
14, 80 riconosciuti per la stessa categoria nel 2003 nonostante non
siano sopraggiunti elementi nuovi da giustificare una variazione del
punteggio.
3.2. A fronte di questa diversa valutazione espressa nella
scheda del controinteressato il punteggio assegnato al ricorrente,
sempre per la medesima categoria, e' rimasto invariato rispetto a
quello del 2003, nonostante il suo curriculum potesse vantare
elementi di novita'. Se la Commissione ha utilizzato un diverso
criterio di valutazione questo doveva essere applicato anche nei
confronti degli altri concorrenti, con conseguente aumento
proporzionale del rispettivo punteggio.
3.3. Il raffronto tra le schede evidenzia l'illogicita' e
l'arbitrarieta' delle valutazioni che si e' risolta in una immotivata
disparita' di trattamento tra situazioni soggettivamente ed
oggettivamente omogenee.
3.4. La Commissione non ha indicato ne' motivato quali circostanze
abbiano comportato una modifica cosi' significativa del punteggio
attribuito al controinteressato sub cat. III, soprattutto non ha
motivato perche' gli stessi criteri non siano stati applicati anche
al ricorrente.
C. Domanda di condanna.
L'omessa indicazione nello stato matricolare di ben tre anni di
carriera ha recato un danno al ricorrente il quale poteva essere
promosso al ruolo di dirigente superiore sin dal concorso del 2003, e
sicuramente da quello del 2004. Si e' chiesto al T.A. di condannare
l'Amministrazione alla ricostruzione della carriera del ricorrente e
alla sua immissione nel ruolo dei dirigenti superiori a far data dal
momento in cui se ne erano verificate le condizioni e al risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi in relazione agli atti e
provvedimenti illegittimamente assunti.
D. E' stata proposta istanza cautelare in quanto il ricorrente
e' prossimo al pensionamento, ditalche' la promozione alla qualifica
di dirigente superiore nel concorso 2004 rappresenta l'ultima
occasione per accedere al pensionamento con una qualifica superiore.
Con i conseguenti benefici in ordine all'ammontare del trattamento
pensionistico.
Il ricorso conclude con la formulazione delle domande sopra
illustrate di accertamento, di annullamento e di condanna.
Tanto si significa in adempimento dell'ordinanza n. 137/2004 del
10 novembre 2004, con cui il T.A.R. Veneto, prima sezione, ha
ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
dirigenti che hanno partecipato allo scrutinio - decorrenza gennaio
2004 e hanno conseguito un punteggio superiore a quello del
ricorrente (pari a 80,1) vale a dire i seguenti soggetti: Masini
Mario Rosario, Gallo Gennaro, Germana' Calogero, Masia Renato,
Pifarotti Paolo, La Vigna Leonardo, Vignati Aldo, Morra Annunziata,
Bufano Antonio, Tinti Sergio, Ciullo Pasquale, Ciaramella Biagio,
Ninni Filippo, Di Fonzo Paolo, Castore Massimo Francesco, Nardi
Martino Onorato, Micillo Raffaele, Zito Nicola, Barboso Filippo,
Capelli Francesco, Nobile Ciro, Gravina Cantine, Longo Salvatore,
Carella Vincenzo, Di Fazio Girolamo, Mazza Massimo Maria, Sarlo
Giovanni, Marino Guido Maria Massimo, Savina Luigi Mario Francesco,
Longo Guido Nicolo', Paglici Antonello, Fiore Giuseppe, Canterini
Vincenzo, Passamonti Paolo, Mauriello Luigi, Seccia Giuseppe,
Montemagno Vincenzo, De Zorzi Giorgio, Tortora Giovanni, Saponaro
Antonio, Brina Renato, Feltrinelli Vincenzo, Ilario Emilio Agnello,
Giusta Francesco, Gregori Domenico, Palmosi Antonio, Gaeta Giorgio,
Di Francesco Ennio, Nostrato Giovanni, Urti Gianfranco, Santoro
Vincenzo.
Stra-Venezia, 18 novembre 2004
Avv. Ivone Cacciavillani - Avv. Elena Fabbris
Avv. Luigi Mazzamurro
C-31382 (A pagamento).