TAR VENETO
Venezia

(GU Parte Seconda n.280 del 29-11-2004)

           Ricorso n. 2905/2004 rg, sez. I, con domande di            
               accertamento,annullamento e di condanna                
                                                                      
      Gli avvocati Ivone Cacciavillani del foro di Venezia, Elena
 Fabbris del foro di Padova e Luigi Mazzamurro del foro di Verona,
 procuratori e difensori di Francesco Mazzamurro, residente in Verona,
 via San Vitale n. 32, rendono noto che con ricorso n. 2905/2004 r.g.
 sez. I., proposto avanti al T.A.R. Veneto contro il Ministero
 dell'Interno, e nei confronti di Savina Luigi, Nardi Onorato, e'
 stata proposta azione: A) per l'accertamento dello stato matricolare
 del ricorrente e, conseguentemente, della mancata considerazione,
 nella compilazione delle schede di valutazione per la formazione
 delle graduatoria relativa agli scrutini per merito comparativo per
 la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di
 Stato relative agli anni 2003-2004, delle funzioni, qualifiche ed
 incarichi relative agli anni 1998-2001; B) per il conseguente
 annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di tutti gli atti
 della procedura concorsuale per la promozione alla qualifica di
 dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1. gennaio
 2004 e, in particolare: 1) della delibera del 30 giugno 2004 del
 C.d.A. per il personale della Polizia di Stato, limitatamente
 all'argomento n. 3 all'ordine del giorno: approvazione della
 graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo; 2) dei
 processi verbali della Commissione per la progressione in carriera
 del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
 della Polizia di Stato per l'anno 2004; 3) dei quaderni di scrutinio
 redatti dalla Commissione stessa e delle schede di valutazione degli
 ammessi allo scrutinio; C) per la conseguente condanna della
 resistente Amministrazione alla promozione del ricorrente alla
 qualifica di dirigente superiore.
      Il ricorrente, Vicario della Questura di Verona, ha partecipato
 agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica
 di dirigente superiore della Polizia di Stato, 2003 e 2004. Si e'
 classificato nel 2003 al 37. posto in graduatoria, e nel 2004 al 52.
 posto, retrocedendo nella graduatoria, pur mantenendo lo stesso
 punteggio, e nonostante l'ulteriore anno di vicariato presso la
 Questura di Verona.
      Ricostruita la normativa di riferimento, e ricordati i criteri
 definiti dalla Commissione per la progressione in carriera per dare
 corso agli scrutini, il ricorrente ha evidenziato che la sua scheda
 di scrutinio gli ha attribuito un punteggio totale assolutamente
 identico a quello dell'anno precedente, nonostante il nuovo incarico
 alla Questura di Verona e nonostante dovessero essere considerati,
 nell'attribuzione dei punteggi, anche i criteri 'aggiuntivi'
 approvati dalla Commissione. La graduatoria veniva approvata dal
 C.d.A. A seguito di accesso il ricorrente verificava che il suo stato
 matricolare e le schede di valutazione utilizzate in sede di
 scrutinio per merito comparativo a partire dall'anno 1999, omettevano
 ogni indicazione in relazione a ben 3 anni servizio dallo stesso
 prestati (settembre 1998-aprile 2001). Con ricorso al T.A.R. il
 ricorrente ha pertanto proposto:
      A) domanda di accertamento, al fine di accertare che i tre anni
 di servizio vanno inseriti nel suo stato matricolare e in tutta la
 documentazione concernente il suo stato: A.1. rilevando la violazione
 della normativa sulle modalita' di conservazione e aggiornamento del
 fascicolo personale e del libretto matricolare, e richiamando la
 normativa che chiarisce che lo scrutinio per meriti comparativi e' un
 giudizio espresso sulla base dei titolo risultanti da tali documenti;
 A.2. rilevando che tale omissione ha inciso sulle operazioni della
 Commissione che ha compilato la scheda di valutazione e dunque sulla
 formazione delle graduatorie approvata dal C.d.A. Il ricorrente ha
 proposto poi:
      B) domanda di annullamento rilevando che l'illegittimita'
 dell'operato della Commissione per i seguenti motivi di diritto:
      1. Violazione dell'art. 59, comma 5, del decreto legislativo n.
 334/2000; dell'art. 61 del D.P.R. 335/82; degli artt. 4, 6 e 7 del
 d.m. 15gennaio2002 n. 5; degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 3maggio1957
 n.686. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema
 di procedure concorsuali, disparita' di trattamento e travisamento
 dei fatti. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei criteri di
 valutazione fissati riguardo dalla Commissione;
       1.1. L'omessa considerazione di ben tre anni di carriera ha
 inficiato tutta l'attivita' svolta dalla Commissione per la
 progressione in carriera che, violando la normativa in epigrafe
 indicata, non ha potuto esprimere un 'giudizio della completa
 personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti
 dal fascicolo personale e dello stato matricolare ...' (art. 61,
 comma 3 del D.P.R. n. 334 del 1982). L'illegittimita' della procedura
 concorsuale puo' essere particolarmente apprezzata sol che si
 consideri che nel periodo di cui non vi e' traccia alcuna nel
 libretto matricolare, il ricorrente ha ricoperto un incarico che
 soddisfa anche i criteri 'aggiuntivi' indicati dalla Commissione
 nella seduta del 22giugno 2004. Nel ricorso sono stati sottolineati
 tutti gli elementi che evidenziano come la mancata annotazione sul
 foglio matricolare degli incarichi relativi al 1998-2001 ha
 sicuramente inciso sul punteggio attribuito nella scheda di
 valutazione del ricorrente, e dunque inficiato la formazione della
 graduatoria finale.
 
      2. Violazione degli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 686/57.
 Violazione dell'art. 6 d.m. n. 5/02. Violazione dell'art. 61, comma 3
 del D.P.R. n. 335/82. L'omessa indicazione nella documentazione
 ufficiale di tutti i dati inerenti a ben tre anni di carriera viola
 la normativa di settore che regola gli adempimenti concernenti la
 tenuta del fascicolo personale e dello stato matricolare, utilizzati
 per la formazione della scheda di valutazione. La violazione delle
 disposizioni de quibus ha inciso sulle operazioni della Commissione e
 sulla formazione della graduatoria. Risulta violato l'art. 61, 3.
 comma, del D.P.R. n. 335. I provvedimenti sono viziati per eccesso di
 potere sotto il profilo dello sviamento in quanto i dati relativi
 alla carriera del ricorrente erano comunque noti ad alcuni componenti
 la Commissione, tra i quali il dirigente che aveva conferito al
 ricorrente la funzione di Capo Gabinetto con decorrenza 1. settembre
 1998.
      3. Eccesso di potere per disparita' di trattamento; violazione
 dell'art. 97 Cost.
       3.1. Dall'esame delle schede di valutazione emerge con evidenza
 la disparita' di trattamento della posizione del ricorrente rispetto
 a quella di altri candidati. In ricorso e' stata considerata la
 posizione di altro concorrente collocatosi utilmente in graduatoria.
 Dal confronto tra le schede valutative anni 2003-2004 dei due
 dipendenti, emerge in sintesi che: a) l'altro candidato ha
 un'anzianita' di grado inferiore rispetto a quella del ricorrente; b)
 solo il ricorrente ha diretto tutte le Divisioni e gli uffici in cui
 si articola una Questura; c) solo il ricorrente puo' vantare per la
 categoria 4 particolari riconoscimenti; d) per la categoria 'rapporti
 informativi', il ricorrente ha sempre ottenuto annualmente il massimo
 punteggio; e) nella categoria 2 'incarichi e servizi svolti', mentre
 al controinteressato e' stato riconosciuto un punteggio di 0,10 per
 l'incarico di 'docente di materie giuridiche al 55. corso di
 specializzazione op. POLFER', al ricorrente non e' stato riconosciuto
 il punteggio per almeno due incarichi; f) al controinteressato sono
 stati attribuiti per la categoria III ben 22,90 punti, a fronte dei
 14, 80 riconosciuti per la stessa categoria nel 2003 nonostante non
 siano sopraggiunti elementi nuovi da giustificare una variazione del
 punteggio.
       3.2. A fronte di questa diversa valutazione espressa nella
 scheda del controinteressato il punteggio assegnato al ricorrente,
 sempre per la medesima categoria, e' rimasto invariato rispetto a
 quello del 2003, nonostante il suo curriculum potesse vantare
 elementi di novita'. Se la Commissione ha utilizzato un diverso
 criterio di valutazione questo doveva essere applicato anche nei
 confronti degli altri concorrenti, con conseguente aumento
 proporzionale del rispettivo punteggio.
       3.3. Il raffronto tra le schede evidenzia l'illogicita' e
 l'arbitrarieta' delle valutazioni che si e' risolta in una immotivata
 disparita' di trattamento tra situazioni soggettivamente ed
 oggettivamente omogenee.
  3.4. La Commissione non ha indicato ne' motivato quali circostanze
 abbiano comportato una modifica cosi' significativa del punteggio
 attribuito al controinteressato sub cat. III, soprattutto non ha
 motivato perche' gli stessi criteri non siano stati applicati anche
 al ricorrente.
 
    C. Domanda di condanna.
      L'omessa indicazione nello stato matricolare di ben tre anni di
 carriera ha recato un danno al ricorrente il quale poteva essere
 promosso al ruolo di dirigente superiore sin dal concorso del 2003, e
 sicuramente da quello del 2004. Si e' chiesto al T.A. di condannare
 l'Amministrazione alla ricostruzione della carriera del ricorrente e
 alla sua immissione nel ruolo dei dirigenti superiori a far data dal
 momento in cui se ne erano verificate le condizioni e al risarcimento
 di tutti i danni patiti e patiendi in relazione agli atti e
 provvedimenti illegittimamente assunti.
      D. E' stata proposta istanza cautelare in quanto il ricorrente
 e' prossimo al pensionamento, ditalche' la promozione alla qualifica
 di dirigente superiore nel concorso 2004 rappresenta l'ultima
 occasione per accedere al pensionamento con una qualifica superiore.
 Con i conseguenti benefici in ordine all'ammontare del trattamento
 pensionistico.
      Il ricorso conclude con la formulazione delle domande sopra
 illustrate di accertamento, di annullamento e di condanna.
      Tanto si significa in adempimento dell'ordinanza n. 137/2004 del
 10 novembre 2004, con cui il T.A.R. Veneto, prima sezione, ha
 ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
 dirigenti che hanno partecipato allo scrutinio - decorrenza gennaio
 2004 e hanno conseguito un punteggio superiore a quello del
 ricorrente (pari a 80,1) vale a dire i seguenti soggetti: Masini
 Mario Rosario, Gallo Gennaro, Germana' Calogero, Masia Renato,
 Pifarotti Paolo, La Vigna Leonardo, Vignati Aldo, Morra Annunziata,
 Bufano Antonio, Tinti Sergio, Ciullo Pasquale, Ciaramella Biagio,
 Ninni Filippo, Di Fonzo Paolo, Castore Massimo Francesco, Nardi
 Martino Onorato, Micillo Raffaele, Zito Nicola, Barboso Filippo,
 Capelli Francesco, Nobile Ciro, Gravina Cantine, Longo Salvatore,
 Carella Vincenzo, Di Fazio Girolamo, Mazza Massimo Maria, Sarlo
 Giovanni, Marino Guido Maria Massimo, Savina Luigi Mario Francesco,
 Longo Guido Nicolo', Paglici Antonello, Fiore Giuseppe, Canterini
 Vincenzo, Passamonti Paolo, Mauriello Luigi, Seccia Giuseppe,
 Montemagno Vincenzo, De Zorzi Giorgio, Tortora Giovanni, Saponaro
 Antonio, Brina Renato, Feltrinelli Vincenzo, Ilario Emilio Agnello,
 Giusta Francesco, Gregori Domenico, Palmosi Antonio, Gaeta Giorgio,
 Di Francesco Ennio, Nostrato Giovanni, Urti Gianfranco, Santoro
 Vincenzo.
     Stra-Venezia, 18 novembre 2004
            Avv. Ivone Cacciavillani - Avv. Elena Fabbris             
                        Avv. Luigi Mazzamurro                         
                                                                      
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