Avviso di cessione di crediti
pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
legge n. 130 del 30 aprile 1999 di seguito ''legge n. 130''
dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 di seguito ''T.U.B.'').
Alleanza Salute N. 1 S.r.l., (di seguito ''Alleanza Salute n. 1''),
societa' costituita ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 130,
comunica di aver acquistatopro-soluto in data 31 dicembre 2004, ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1
e 4 della legge n. 130 e dell'articolo 58 del T.U.B., in base: (1) ad
un contratto quadro di cessione concluso in data 24 giugno 2002 con
Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., Galenitalia S.p.a., Nuova Safarm
S.p.a. (di seguito i ''Cedenti''), e (2) ad una proposta di vendita
effettuata dai Cedenti in data 31 dicembre 2004 ed accettata in data
31 dicembre 2004 da Alleanza Salute n. 1, crediti pecuniari che
ciascuno dei Cedenti, alla data del 31 dicembre 2004, vantava nei
confronti di titolari di farmacia con sede in Italia (di seguito
''Debitori'' e singolarmente ''Debitore''), a fronte della fornitura
di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e/o servizi e cosi'
individuabili in blocco:
magazzini di provenienza dei prodotti oggetto della fornitura che
hanno originato i Crediti:
(i) per quanto riguarda Alleanza Salute Distribuzione S.p.a., i
magazzini di: Brindisi, Calenzano (Firenze), Foggia, Grandate (Como),
La Spezia, Livorno, Muggia (Trieste), Pescantina (Verona), Rovigo,
Vimercate (Milano);
(ii) per quanto riguarda Galenitalia S.p.a., i magazzini di:
Campobasso, Casagiove (Caserta), Chieti, Faenza (Ravenna), Napoli,
Poggibonsi (Siena), Potenza, Roma, Salerno;
(iii) per quanto riguarda Nuova Safarm S.p.a., i magazzini di:
Bagheria (Palermo), Piano Tavola (Catania), Ragusa, Reggio Calabria,
Pistunina (Messina);
il cui Debitore non abbia o stia subendo azioni volte al recupero
forzoso del credito da parte di una delle Cedenti o di societa'
collegate, controllate o controllanti;
il cui Debitore non sia - fatto salvo il caso delle farmacie
comunali, un ente pubblico o un ente locale o un soggetto di cui agli
articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e del R.D. n.
827 del
23 maggio 1924 (e successive modifiche) o una societa' collegata,
controllata o controllante dei Cedenti;
per i quali siano state emesse una o piu' fatture con data di
pagamento non superiore a 180 giorni dalla data di emissione della
fattura;
che non siano stati, in tutto o in parte, ceduti, dati in pegno,
scontati o, comunque, trasferiti, in qualsiasi modo a terzi o i cui
documenti rappresentativi siano stati consegnati a terzi (incluse
banche) per curarne l'incasso e che siano liberi da qualsivoglia onere
o vincolo esercitabile da qualsiasi terzo nei confronti del
rispettivo Cedente;
che non risultino saldati da oltre 60 giorni dalla data di
pagamento.
Alleanza Salute n. 1 ha conferito incarico a Securitisation Services
S.p.a., ai sensi della legge n. 130, per curare la riscossione dei
Crediti e i servizi di cassa e di pagamento. Quest'ultima, a sua
volta, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 23 agosto 2000, ha affidato
l'esecuzione di alcune di tali attivita' ad Alleanza Salute
Distribuzione S.p.a. la quale, fra l'altro, provvedera' alla
riscossione dei Crediti nei confronti dei Debitori. Dell'eventuale
cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante
comunicazione scritta ai Debitori.
I Debitori, i loro eventuali successori o aventi causa potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Alleanza Salute
Distribuzione S.p.a., via Moggia n. 75/A - 16033 Lavagna (GE); tel.
0185/31571;
fax 0185/321510.
Alleanza Salute n. 1 S.r.l.
L'amministratore unico: Paolo Sala
S-91 (A pagamento).