Autorizzazione a custodire, conservaregas tossico 'cianuro di potassio' Il responsabile del servizio, Vista la domanda presentata in data 16 marzo 2005, dalla ditta Asolo Gold S.p.a., con sede in via delle Industrie n. 9, Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV), intesa ad ottenere l'autorizzazione a detenere e conservare presso il proprio stabilimento, il gas tossico cianuro di potassio, per esigenza di lavorazione del reparto di galvanica; Vista la documentazione prodotta dalla ditta interessata, unitamente al nominativo del personale abilitato all'impiego di gas tossici; Visto il parere favorevole espresso in data 12 maggio 2005, dalla commissione tecnica permanente per la vigilanza dei gas tossici, ai sensi della vigente normativa; Visto il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la L.R. 31 maggio 1980, n. 78; Vista la legge 30 dicembre 1992, n. 205; Autorizza la ditta Asolo Gold S.p.a., sopra generalizzata, a detenere, custodire e conservare presso il proprio stabilimento sito in via delle Industrie n. 9, Comune di San Zenone degli Ezzelini, un quantitativo massimo di kg 100 di 'cianuro di potassio', per l'uso specificato in premessa. Presso la ditta dovra' essere tenuto disponibile un apposito registro sul quale annotare di volta in volta le operazioni di carico e scarico. E' fatto salvo altresi' obbligo alla ditta di comunicare a questo Comune ed al servizio Igiene e sanita' pubblica dell'U.L.S.S. n. 8 ogni variazione alla presente autorizzazione. Copia della presente viene trasmessa al Servizio igiene e sanita' pubblica dell'U.L.S.S. n. 8 per la vigilanza. Copia del presente decreto di autorizzazione dovra' essere altresi' pubblicato a cura della ditta stessa, come preavviso dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. Li', 30 maggio 2005 L'amministratore unico: Bizzotto Cesare. C-18292 (A pagamento).