Ad istanza dell'avv. Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 1399/06 emessa dal TAR del Lazio, Sezione I, in data 6-12 dicembre 2006, si citano per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 i dott.ri Emanuele Punzo, Enrico Guicciardi, Paolo Andrea Trabalza, Gian Luigi Mascia, Giorgio Marini, Michelangelo Pipan, Filippo Formica, Renzo Mario Rosso, Massimo Gaiani, Cristina Ravaglia, Vincenzo Schioppa, Giorgio di Pietrogiacomo, Gianpaolo Cantini, Giovanni Brauzzi, Andrea Perugini, Luca Giansanti, Vincenzo Grassi, Francesco Maria Talo', Pietro Sebastiani, Paola Imperiale e tutti coloro che abbiano interesse a costituirsi nel ricorso n. 6557/05 proposto dal dott. Fabrizio De Agostini contro il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Repubblica e nei confronti dei funzionari sopra indicati, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 5 aprile 2005 di promozione di vari diplomatici al grado di ministro plenipotenziario per il 2005 e degli atti connessi, in specie della prima selezione effettuata dalla competente Commissione Consultiva e della proposta del Ministro, nonche' per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente, con il ricorso introduttivo e con due successivi atti di motivi aggiunti, ha denunziato: I) violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e in particolare dei criteri di valutazione di cui all'art. 109, nonche' illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto non sono stati trasmessi al Ministro gli elementi informativi di tutti i candidati, ma solo quelli relativi ai funzionari prescelti dalla Commissione trasformando cosi' la Commissione da Organo consultivo a Organo sostanzialmente deliberativo, e non sono stati inoltre applicati rettamente i criteri di valutazione indicati dal legislatore; II) violazione e falsa applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica nonche' dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, oltre che difetto di istruttoria dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il profilo del ricorrente e' di assoluta preminenza sotto tutti i profili di valutazione dettati dal legislatore e la motivazione di esclusione resa nei suoi confronti e' contrastante con le risultanze eccellenti del suo fascicolo personale; III) illegittimita' della procedura seguita dalla Commissione in quanto il tempo a disposizione della stessa risulta del tutto insufficiente per lo svolgimento di tutte le operazioni di valutazione e per l'esame della posizione di tutti i candidati; IV) motivazione apparente ed insufficiente, nonche' eccesso di potere per illogicita', ingiustizia e falsita' dei presupposti oltre che per disparita' di trattamento, in quanto la motivazione finale non trova riscontro nelle risultanze documentali in atti e non si fonda su circostanze reali, traducendosi per il ricorrente in una evidente ed irragionevole sottovalutazione del suo profilo professionale; la stessa motivazione, inoltre, e' priva di qualsiasi profilo comparativo d'insieme ed ha tralasciato importanti elementi di giudizio relativi al ricorrente, mentre per alcuni dei prescelti si e' omesso qualsiasi riferimento a precedenti di carriera negativi che risultavano dai rispettivi fascicoli personali; V) in ordine alla richiesta di risarcimento del danno si e' evidenziato il pregiudizio professionale ed economico derivante al ricorrente dalla illegittima esclusione dalla promozione. Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e per la condanna del Ministero degli esteri al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa, previa eventuale sospensione del giudizio a seguito di remissione delle sollevate questioni di legittimita' alla Corte Costituzionale. Roma, 16 gennaio 2007 Avv. Edoarda Sanci. S-396 (A pagamento).