Il prefetto della Provincia di Torino, Vista la lettera del 21 dicembre 2006, con la quale il direttore della locale Banca d'Italia comunica che, a causa di uno sciopero indetto dalle OO.SS., nella giornata dell'11 dicembre 2006, le Filiali di Chivasso e Torino del Credito Bergamasco, non hanno potuto regolarmente funzionare; Atteso che in proposito e' stata chiesta l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 28 dicembre 2006 p. Il prefetto: Forlani. C-1318 (A pagamento).