PREFETTURA DI FIRENZE
Prot. n. 0009644/2007/14-7 Gab.

(GU Parte Seconda n.56 del 15-5-2007)

    Il prefetto della Provincia di Firenze,
      Vista la nota n. 380435 datata 13 aprile 2007, con la quale la
 Banca d'Italia, Sede di Firenze, ha comunicato che le sottoindicate
 dipendenze del Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto funzionare
 regolarmente il giorno 3 aprile 2007 a causa di un'assemblea
 sindacale del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali
 e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni
 successivi:
       Firenze, Firenze agenzie: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26, Sesto Fiorentino, Padule
 Sesto Fiorentino, Ipercoop Sesto Fiorentino, Settimello, Osmannoro,
 Pontassieve, Antella;
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art.1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
 
           Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo;           
                               Decreta:                               
                                                                      
      ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la
 chiusura delle dipendenze dell'azienda di Credito specificate in
 narrativa nel giorno 3 aprile 2007; pertanto i termini legali e
 convenzionali sono prorogati in favore dei suindicati sportelli dei
 Monte dei Paschi di Siena di 15 giorni a decorrere dal primo giorno
 lavorativo successivo alla data di cui sopra.
     Firenze, 27 aprile 2007
                                              Il prefetto: De Martino.
C-9862 (Gratuito).
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