N. Gab. 2007001722. Il prefetto della Provincia di Torino, Vista la lettera n. 504771 del 18 maggio 2007 con la quale il direttore della locale Banca d'Italia comunica che a causa di agitazioni sindacali non hanno potuto funzionare nella giornata del 7 maggio u.sc., gli Uffici Centrali e le Filiali del Credito Bergamasco e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 25 maggio 2007 Il prefetto: Sottile C-0711459 (Gratuito).