N. 222 SENTENZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetto parte del giudizio comune la cui decisione e' oggetto del conflitto - Insuscettibilita' della pronuncia della Corte costituzionale di incidere definitivamente sul diritto dell'interveniente di agire nel giudizio comune - Inammissibilita' dell'intervento. Inquinamento - Norme della Regione Veneto per la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto e di tutela incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione da parte del TAR Veneto dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziche' sollevare questione di legittimita' costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti errores in iudicando - Inammissibilita' del conflitto sollevato. - Sentenza Tribunale amministrativo regionale Veneto 21 aprile 2005, n. 1735. - Costituzione, artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10. (007C0846) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2007)

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