Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come
successivamente modificato e integrato (di seguito il "Testo Unico
Bancario").
Mercantile Leasing S.p.A. ( "Mercantile Leasing") comunica che, a
seguito dell'esercizio dell'opzione di acquisto di cui all'articolo 7
dell'accordo parasociale dalla stessa concluso in data 16 dicembre
2002 con, inter alia, Mercantile Finance S.r.l., societa' costituita
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede
in Firenze, Via Garibaldi n. 15, ha acquistato pro soluto ed in blocco
da Mercantile Finance S.r.l., ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e con effetto dal 28 gennaio
2008, un portafoglio di crediti pecuniari (in seguito, i "Crediti")
individuabili in blocco derivanti da contratti di leasing (i
"Contratti di Leasing") stipulati da Mercantile Leasing, in qualita'
di concedente, e gli utilizzatori (gli "Utilizzatori") dei beni che ne
formano oggetto (i "Beni") e da quest'ultima ceduti a Mercantile
Finance S.r.l. ai sensi del contratto quadro per la cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 13
novembre 2002 tra la stessa Mercantile Leasing e Mercantile Finance
S.r.l.
I Crediti includono, inter alia, l'insieme di ogni e qualsiasi
diritto di credito, anche futuro e/o eventuale (ivi inclusi i diritti
di credito relativi agli ammontari derivanti dalla vendita o dalla
successiva concessione in leasing di un Bene, poste in essere da
Mercantile Leasing a seguito della risoluzione di un Contratto di
Leasing), al netto di IVA, derivante dai Contratti di Leasing medesimi
(fatta eccezione per i diritti di credito derivanti dall'eventuale
esercizio da parte degli Utilizzatori dell'opzione di acquisto dei
Beni prevista nei Contratti di Leasing (c.d. riscatto)), delle
relative garanzie accessorie e delle polizze assicurative concernenti
i Contratti di Leasing o i Beni locati, ivi inclusi, senza
limitazione: (i) qualsiasi diritto e credito per il pagamento dei
canoni periodici previsti ai sensi dei Contratti di Leasing, (ii)
qualsiasi diritto e credito relativo al pagamento di qualsiasi importo
per danni sofferti, spese, costi, commissioni, oneri ed accessori
dovuti, compresi eventuali interessi di mora o interessi che dovessero
maturare per effetto di dilazioni concesse da Mercantile Leasing nel
pagamento dei canoni periodici previsti dai Contratti di Leasing,
(iii) ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione ed
eccezione, sostanziale e processuale, inerente o comunque accessoria
ai predetti diritti e crediti, ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo, il diritto di dichiarare gli Utilizzatori ed
eventuali garanti decaduti dal beneficio del termine, e (iv) tutti i
diritti al pagamento di quanto dovuto in base ai Contratti di Leasing
a seguito di azioni revocatorie di tali contratti e dei pagamenti
effettuati ai sensi dei medesimi che dovessero essere esperite nei
confronti di Mercantile Leasing o di Mercantile Finance S.r.l.
nell'ambito di procedure concorsuali ovvero a seguito dell'eventuale
risoluzione dei Contratti di Leasing.
I Crediti sono stati selezionati sulla base dei seguenti criteri:
1. sono espressi in Euro e pagabili in tale valuta;
2. i rispettivi Contratti di Leasing sono stati stipulati da
Mercantile Leasing in qualita' di concedente;
3. i Beni oggetto dei Contratti di Leasing da cui derivano sono
veicoli, immobili e impianti e macchinari;
4. gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di
Leasing erano domiciliati in Italia alla data di sottoscrizione del
Contratto di Leasing;
5. la registrazione eventualmente richiesta in relazione ai Beni
oggetto dei relativi Contratti di Leasing e' stata effettuata in
Italia;
6. derivano da Contratti di Leasing i cui Beni, se immobili,
sono costruzioni gia' terminate e i cui verbali di presa consegna sono
stati regolarmente sottoscritti e consegnati dall'Utilizzatore;
7. tutti i Beni oggetto dei relativi Contratti di Leasing sono
coperti da polizza assicurativa il cui beneficiario e' Mercantile
Leasing, direttamente oppure indirettamente (tramite un'appendice di
vincolo);
8. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati da
Mercantile Leasing con una pubblica amministrazione, ente locale o
altro ente territoriale italiano in qualita' di Utilizzatore;
9. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati da
Mercantile Leasing con suoi dipendenti in qualita' di Utilizzatori;
10. gli Utilizzatori dei Beni oggetto dei relativi Contratti di
Leasing non hanno ricevuto alcuna agevolazione o contributo in conto
canoni di locazione finanziaria ai sensi di legge, con l'eccezione del
contributo in conto canoni di locazione finanziaria previsto dalla
legge 21 maggio 1981, n. 240 (Artigiancassa);
11. i rispettivi Contratti di Leasing prevedono che ciascun
canone periodico deve essere pagato su base mensile, bimestrale,
trimestrale o semestrale;
12. i rispettivi Contratti di Leasing sono disciplinati dalla
legge italiana;
13. il rapporto fra (i) il valore residuale (riscatto) e (ii) il
valore originario del Bene oggetto di ciascun Contratto di Leasing
(cosi' come tali valori sono previsti nel Contratto di Leasing stesso)
non supera, in percentuale, i seguenti livelli:
- 15%, nel caso di Beni che siano veicoli;
- 30%, nel caso di Beni che siano immobili;
- 10%, nel caso di Beni che siano impianti e macchinari;
14. i rispettivi Contratti di Leasing non sono stati stipulati
da Mercantile Leasing con persone fisiche in qualita' di Utilizzatori,
con l'eccezione di persone fisiche che stipulano il relativo
Contratto di Leasing in qualita' di imprenditori individuali oppure di
lavoratori autonomi;
15. qualora i Beni siano veicoli, impianti o macchinari, i
rispettivi Contratti di Leasing hanno una durata originaria non
superiore a 5 anni;
16. in relazione a ciascun Contratto di Leasing, i primi tre
Canoni periodici sono stati integralmente pagati;
17. il complessivo importo finanziato da Mercantile Leasing ai
sensi del relativo Contratto di Leasing non supera il 100% del valore
del Bene che ne forma oggetto;
18. i rispettivi Contratti di Leasing non costituiscono ipotesi
di leasing c.d. "operativo" (cioe' contratti di leasing ai sensi dei
quali: (i) il concedente sia tenuto ad un obbligo di manutenzione
rispetto al Bene o di fornitura all'utilizzatore di servizi
addizionali; (ii) sull'Utilizzatore gravino tutti i costi, le tasse e
le spese; (iii) l'Utilizzatore sia in ogni caso tenuto a pagare i
canoni periodici dovuti anche in caso di mancato funzionamento,
perimento o indisponibilita' del bene per ragioni non imputabili al
concedente).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono altresi'
trasferiti a Mercantile Leasing, ai sensi dell'Articolo 58 comma 3 del
Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti in relazione ai Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a
Mercantile Leasing S.p.A, Piazza della Liberta' n. 13, Firenze, fax:
055/5670250.
Firenze, 11 gennaio 2008
Mercantile Leasing S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Elio Stracuzzi
T-08AAB68 (A pagamento).