Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia -
Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt.
22, 26, 27 e 29 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, della
legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26, 27 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2,
3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in
parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul
contenuto precettivo delle stesse - Riferibilita' dello scrutinio
di costituzionalita' al testo delle disposizioni impugnate
risultante dalla legge di conversione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2,
3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a
spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana
e Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilita' per
prospettazione ipotetica delle questioni - Prospettabilita' di
questione in via principale sulla base di plausibili opzioni
interpretative - Reiezione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 119; legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12,
13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a
spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Denunciata lesione delle competenze legislative regionali
- Previsione di clausola di salvaguardia a formulazione generica -
Potenziale lesivita' delle disposizioni denunciate - Sussistenza.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2,
3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a
spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana
e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta abrogazione della
disposizione impugnata rimasta medio tempore inattuata - Carenza di
ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del
contendere.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12,
13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a
spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana
e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale
di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e
delle competenze legislative regionali - Esclusione -
Riconducibilita' degli enti ed organismi pubblici non territoriali
nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in
quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la
disposizione censurata quale principio fondamentale di
«coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle
questioni.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2,
3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a
spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure
riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze -
Inammissibilita' della questione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato
rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli
enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita
violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze
legislative regionali - Configurabilita' delle disposizioni
denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della
finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi
pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato
rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli
enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni -
Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3
e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto
di competenze - Inammissibilita' della questione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione del limite di spesa
annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi di
consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
rappresentanza - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilita'
della disposizione denunciata a Regioni ed enti locali -
Inammissibilita' della questione per difetto di interesse.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 27.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa per
commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto -
Inapplicabilita' diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni,
Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per
i quali esse costituiscono esclusivamente principi di
«coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilita' della
questione per difetto di interesse.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 29.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(008C0623)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)
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