Provincia di Vicenza

(GU Parte Seconda n.95 del 12-8-2008)

   ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA
                          ATTIVITA' AGRICOLE
 
   Le  Parti  del presente Accordo di programma: PROVINCIA DI VICENZA,
ENTI  DI  BACINO  DELLA  PROVINCIA DI VICENZA, FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI  DI  VICENZA,  CONFEDERAZIONE  ITALIANA AGRICOLTORI, UNIONE
GENERALE   COLTIVATORI   CISL   -   COPAGRI,   CONFCOOPERATIVE  UNIONE
PROVINCIALE  VICENZA,  CONFAGRICOLTURA  VICENZA,  CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA
   Visto:  -  il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  "Norme in materia
Ambientale"  (di  seguito D. Lgs. n. 152/06) - Parte Quarta - art. 181
comma  4 - che stabilisce che "le Pubbliche Amministrazioni promuovono
e  stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati  o  con  le  associazioni di categoria rappresentative dei
settori  interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego,
il  riciclaggio  e  le  altre  forme  di recupero dei rifiuti, nonche'
l'utilizzo  di  materie  prime  secondarie, di combustibili o prodotti
ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata";
      -  il medesimo comma 4 che stabilisce altresi' "nel rispetto dei
principi  e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme
nazionali  di  recepimento,  detti  accordi  e  contratti di programma
attuano  le  disposizioni  previste  dalla  parte quarta del D.Lgs. n.
152/06,  oltre  a  stabilire semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi  nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale
ricorso a strumenti economici";
      -  che  gli  imprenditori agricoli sono tra i soggetti tenuti ad
osservare gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti;
      -  che  la  direttiva  2006/12/CE  del  Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  5  aprile  2006  ribadisce  i  principi  di gestione e
recupero  o  smaltimento  dei  rifiuti  senza  pericolo  per la salute
dell'Uomo o pregiudizio all'Ambiente e l'adozione di misure necessarie
ad impedire trattamenti o smaltimenti incontrollati;
      -  l'accordo  di  programma sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n.
22/97,  in  data 12/7/2001 dalla Provincia di Vicenza, da Comuni della
Provincia  di Vicenza, dagli Enti di Bacino di Vicenza Uno, Due, Tre e
Cinque,  che prevede l'istituzione e l'implementazione del servizio di
raccolta  dei rifiuti agricoli nella Provincia di Vicenza, in cui sono
state    previste    semplificazioni   in   termini   di   adempimenti
amministrativi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti prodotti dalle
imprese agricole;
   Considerato:  - che la L.R. n. 3/2000, s.m.i., prevede che gli Enti
di  Bacino  continuano  ad esercitare le loro funzioni in attesa della
costituzione delle Autorita' d'Ambito;
      -  che  la  delibera  della  Giunta  Regionale del Veneto del 20
aprile  1999  n.  1261  detta  disposizioni in materia di gestione dei
rifiuti provenienti da attivita' agricole;
      -  che  l'art.  183  del  D.Lgs.  n.  152/06  ricomprende tra le
operazioni  di  raccolta  le  operazioni  di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
      - che la Circolare Ministeriale n. 812 del 04/08/98 individua le
modalita'  di  gestione  dei  formulari per le operazioni di trasbordo
seppure previste in casi eccezionali o per concrete esigenze operative
e  che  le operazioni svolte nell'ambito del presente Accordo, data la
specificita' dell'intervento, sono a queste assimilabili;
      -  l'opportunita'  di  coordinare  la  gestione della raccolta e
trattamento  dei  rifiuti  provenienti da attivita' agricole, evitando
inutili  appesantimenti  burocratici  e  duplicazioni  delle procedure
oltre a garantire costi contenuti;
      -  la  necessita' di evitare ogni possibile forma di smaltimento
inidoneo   da   parte   degli   imprenditori   agricoli,  mediante  il
conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
      -  che  i  rifiuti  agricoli  costituiscono,  in genere, rifiuti
speciali,  anche  pericolosi,  e che, ai sensi dell'art. 188, comma 2,
lett.  c  D.Lgs. n. 152/2006, possono essere conferiti al soggetto che
gestisce  il  servizio  di  pubblica  raccolta  se  con  questo  si e'
stipulata apposita convenzione;
      -  che  nella  convenzione  con  cui  il  produttore  di rifiuti
speciali o pericolosi conferisce detti rifiuti al gestore del pubblico
servizio  deve  essere  compresa la determinazione di un corrispettivo
tariffario per il servizio reso;
   Valutata  l'opportunita' di aggiornare il precedente atto definendo
attraverso  un  nuovo  Accordo  di programma, ai sensi dell'art. 181 -
comma  4  del D.Lgs. n. 152/2006, un sistema integrato di gestione dei
rifiuti  agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e
privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
      -  favorire  la  raccolta  differenziata,  in  coerenza  con gli
obiettivi espressi dalla L.R. n. 3/2000 e l'organizzazione dell'utenza
dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti;
      -  aumentare  l'efficacia  dei controlli pubblici ed ottenere il
completo controllo dei flussi;
      - semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
      -  omogeneizzare  e parificare in tutta la Provincia i costi dei
servizi;
      -  ridurre  i  costi unitari di gestione per le Aziende agricole
aderenti;
      - garantire mediante il costo del servizio e l'eventuale accesso
ad  altre fonti di finanziamento una adeguata formazione e pubblicita'
sulle   corrette   modalita'   di  gestione  dei  rifiuti  speciali  e
pericolosi, e permettere una facile comprensione ed applicazione della
legislazione vigente;
   Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 recante ulteriori disposizioni
correttive  ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 convengono
e stipulano quanto segue:
      Art.  1  Scopo  ed  ambito  di  applicazione. Scopo del presente
Accordo  di programma (di seguito Accordo) e' la regolamentazione e la
gestione  unitaria  dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio degli
Enti  di  Bacino  firmatari,  nel  rispetto  delle  norme comunitarie,
nazionali  e regionali per garantire che tali rifiuti non confluiscano
nel sistema ordinario di smaltimento, assicurando i massimi livelli di
recupero  e  riciclaggio,  e semplificare nel contempo gli adempimenti
amministrativi  a  carico delle imprese agricole. Sono da considerarsi
imprese  agricole, singole o in forma associata, esclusivamente quelle
di  cui  all'art.  2135  Codice  Civile ("E' imprenditore agricolo chi
esercita   attivita'   di   coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,
allevamento  di  animali  e  attivita'  connesse. Per coltivazione del
fondo,  per  selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attivita'  dirette  alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o
di  una  fase  necessaria  del  ciclo  stesso, di carattere vegetale o
animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque  dolci,  salmastre  o  marine. Si intendono comunque connesse le
attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione e
valorizzazione    che    abbiano    ad   oggetto   prodotti   ottenuti
prevalentemente   dalla   coltivazione   del   fondo  o  del  bosco  o
dall'allevamento   di  animali,  nonche'  le  attivita'  dirette  alla
fornitura  di  beni  o  servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature    o    risorse    dell'azienda   normalmente   impiegate
nell'attivita'  agricola  esercitata,  ivi  comprese  le  attivita' di
valorizzazione  del  territorio  e  del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge").
      Art.  2  Agevolazioni  amministrative  a  favore  delle  imprese
agricole.  Nel  territorio  provinciale  ove  e' istituito un servizio
integrativo  di raccolta dei rifiuti agricoli, ai sensi dell'art. 188,
comma  2,  lett.  c, D.Lgs. n. 152/06 in grado di garantire un elevato
livello di
        - differenziazione dei rifiuti raccolti, nonche'
        -   di   riutilizzo,  riciclaggio  e/o  recupero  dei  rifiuti
provenienti  da attivita' agricole, nelle forme e secondo le modalita'
previste   dal   D.  Lgs.  n.  152/06  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,
        le  imprese  agricole  aderenti  a  tale  servizio di raccolta
beneficiano  delle  semplificazioni previste e di seguito elencate nel
presente Accordo.
      Art. 3 Semplificazioni amministrative. Gli imprenditori agricoli
aderenti  al  servizio  di  cui  al  precedente  art.  2,  oltre  alle
agevolazioni  gia'  previste per imprese agricole dal citato decreto e
da   successivi   provvedimenti,   usufruiranno   di   semplificazioni
amministrative  in ordine agli adempimenti previsti dalla legge (artt.
189, 190 e 193 D.lgs. n. 152/2006), e segnatamente:
        1)    esonero    dalla    compilazione   del   formulario   di
identificazione  dei rifiuti nel caso di trasporto di rifiuti speciali
non  pericolosi,  senza  limitazioni dei quantitativi conferiti, dalla
sede dell'azienda aderente al luogo di consegna e trasbordo;
        2)  esonero  dalla tenuta del registro di carico e scarico dei
rifiuti  nel  caso  di  trasporto  di  rifiuti non pericolosi, secondo
l'accezione  di  cui  all'art.  212,  comma  8  D.Lgs.  n. 152/06 come
novellato dal D.Lgs. 4/2008;
        3)  tenuta  del  registro  di  carico  e scarico dei rifiuti e
adempimenti  relativi  alla  comunicazione  annuale  del MUD presso il
soggetto  gestore  pubblico,  per  gli  imprenditori la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi
e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi.
   Qualora  il  ritiro  fosse effettuato direttamente presso l'azienda
agricola convenzionata, il soggetto gestore del servizio provvedera' a
predisporre  il formulario rilasciando la prima copia e restituendo la
quarta nei termini previsti.
      Art.  4  Rifiuti conferibili. I rifiuti, con i rispettivi codici
CER,  conferibili  al  servizio  istituito  ai  sensi  degli  articoli
precedenti  sono  elencati  di  seguito  [omissis].  La variazione del
suddetto  elenco,  che  non  sia  frutto  di  mera riclassificazione o
ridenominazione   effettuata  con  provvedimento  legislativo,  dovra'
prevedere la modifica del presente Accordo.
      Art.   5   Ruolo  della  Provincia.  La  Provincia  di  Vicenza,
nell'ambito  delle proprie competenze, coordina l'attivita' e provvede
al  controllo  ed  al  monitoraggio  dei  rifiuti secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, anche avvalendosi di Arpav, inclusa
l'azione  sanzionatoria  eventualmente  necessaria; attiva le forme di
partecipazione  e  di  coinvolgimento  della societa' civile; cura gli
aspetti  di  pubblicita'  e  diffusione  degli  obiettivi del presente
Accordo.  In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo
181  del  D.  Lgs.  152/06,  provvede  alla pubblicazione del presente
Accordo  sulla Gazzetta Ufficiale. Provvede inoltre alla pubblicazione
dello Stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
      Art.  6  Ruolo  delle Associazioni di categoria. Le Associazioni
firmatarie si impegnano:
        -  a collaborare all'individuazione e all'eventuale successiva
modifica  dell'ubicazione  dei  luoghi di consegna e trasbordo come di
seguito definiti e specificati;
        -  a  fornire  agli  associati  ogni  informazione  utile alla
conoscenza dei servizi;
        -   a   prestare  ogni  forma  di  collaborazione  utile  alla
realizzazione degli scopi del presente Accordo.
   Ai  sensi  del  presente Accordo, si intendono luoghi di consegna e
trasbordo   quelle   aree   appositamente   individuate  e  dotate  di
attrezzature/misure   idonee  all'effettuazione  delle  operazioni  di
ricevimento dei rifiuti agricoli in elenco e di trasbordo degli stessi
sugli  automezzi  destinati  al loro conferimento presso l'impianto di
destinazione  finale.  Le  suddette  operazioni  devono  essere svolte
evitando  qualsiasi  contatto tra i rifiuti ed il suolo ai sensi della
Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812.
      Art.   7  Costituzione  del  servizio  pubblico  integrativo  di
gestione  dei  rifiuti  agricoli  e  ruolo  degli  Enti  di  bacino  e
dell'A.T.O. Rifiuti. Nelle more dell'operativita' dell'A.T.O. Rifiuti,
nei  Bacini  ove e' istituito un servizio pubblico per la gestione dei
rifiuti speciali provenienti da attivita' agricole, compresi i rifiuti
pericolosi  anche  a  rischio infettivo (sanitari), gli Enti di Bacino
si impegnano:
      - a garantire l'espletamento di detto servizio;
      -   a   coordinarsi  tra  loro  per  la  gestione  unitaria  del
procedimento di gara ad evidenza pubblica e, qualora autorizzati dalle
relative  assemblee, a delegare ad uno di essi la funzione di stazione
appaltante della stessa;
      -  a  coordinarsi  tra  loro  e  anche  con  le  Associazioni di
Categoria    agricole    firmatarie   del   presente   Accordo   nella
predisposizione  del  bando  di gara per la gestione del servizio onde
mantenere  i  costi  piu'  bassi  possibili  e  omogenei  in  tutto il
territorio provinciale;
      - a prevedere nel contratto con il soggetto gestore pubblico che
esso svolgera', tra l'altro, le seguenti attivita':
        -   educativo/informativa  nei  confronti  degli  imprenditori
agricoli,  con  particolare riferimento alle modalita' di bonifica dei
contenitori precedentemente adibiti a rifiuti pericolosi;
        - invio per posta alle aziende agricole, al momento dell'avvio
annuale  del  servizio  e  contestualmente  al  calendario di raccolta
programmata, del modulo per la sottoscrizione della convenzione per la
gestione del servizio, e ritiro dello stesso una volta sottoscritto;
        -  distribuzione  dei  sacchi  e  di  ogni  altro  contenitore
necessario  ai fini della raccolta, ferma restando la possibilita' per
gli  aderenti  al  servizio  di utilizzare anche sacchi propri purche'
trasparenti;
        - tenuta del registro di carico e scarico con i limiti per gli
imprenditori  agricoli  individuati  dall'art. 190, comma 4 del D.Lgs.
n.  152/06  e all'art. 10 del presente Accordo, e adempimenti relativi
alla  comunicazione  annuale  del  MUD  (art.  189,  comma 4 D.Lgs. n.
152/06);
        - a fornire alla Provincia di Vicenza con periodicita' annuale
un   rapporto   contenente   le  quantita'  e  tipologie  dei  rifiuti
conferiti, al fine di verificare l'efficacia del servizio.
      Art. 8 Ruolo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Vicenza.
   La  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di
Vicenza,  nell'ambito  delle proprie competenze, partecipa al presente
Accordo e si impegna:
      -  a promuovere progetti di comunicazione ed informazione presso
le aziende agricole;
      -  a  promuovere  e  favorire congiuntamente agli altri soggetti
firmatari campagne educative per incentivare la raccolta differenziata
presso gli imprenditori agricoli;
      - a partecipare alla produzione di reports e analisi statistiche
dei  risultati  del  presente  Accordo  sulla  base  dei dati forniti,
tramite la Provincia, dagli Enti di bacino;
      -   a   vidimare   gratuitamente,  in  alternativa  agli  uffici
dell'Agenzia  delle  Entrate,  come  previsto  dall'art. 193, comma 6,
lettera  b)  D.Lgs.  n.  152/06,  i formulari di trasporto per rifiuti
pericolosi elencati nel presente Accordo.
      Art.  9  Modalita' operative del servizio. La gestione operativa
del Servizio avverra' in 2 (due) modalita' distinte:
      1)  SERVIZIO  PORTA  A  PORTA:  L'azienda  potra' richiedere, al
Numero  Verde  messo  a disposizione dal soggetto gestore pubblico, il
ritiro  porta  a  porta  dei propri rifiuti speciali, anche pericolosi
come  in  seguito  riportato,  specificandone  tipologia,  quantita' e
modalita'  di  stoccaggio.  L'azienda  verra'  quindi ricontattata dal
soggetto  gestore  pubblico  per  concordare  la  data  del ritiro, in
corrispondenza   del   quale   verranno   rilasciati  i  formulari  di
identificazione  dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, e
la relativa fattura.
      2)  SERVIZIO  PRESSO IL LUOGO DI CONSEGNA E TRASBORDO: L'azienda
potra'  conferire  i  propri  rifiuti,  a seconda della tipologia, nei
seguenti modi:
      -  rifiuti  non  pericolosi.  L'Azienda  aderente  provvedera' a
conferire  con  mezzi  propri  i rifiuti presso il luogo di consegna e
trasbordo,  nelle  date  indicate nell'apposito calendario di raccolta
programmata,  distribuito annualmente per posta agli aderenti da parte
del  gestore  del  servizio.  Il  trasporto dei rifiuti non pericolosi
dalla  sede dell'azienda aderente al luogo di consegna potra' avvenire
in  assenza di formulario di identificazione anche per quantitativi di
rifiuto superiori ai limiti quantitativi previsti dall'art. 193, comma
4  del  D.Lgs.  n.  152/06.  Presso  il  luogo di consegna il soggetto
gestore  pubblico  rilascera', ad ogni azienda conferente, i formulari
di  identificazione  dei rifiuti in numero pari alle diverse tipologie
di  rifiuto  trasbordate  sul mezzo autorizzato per il trasporto. Come
previsto   dalla  normativa  vigente,  all'azienda  agricola  aderente
rimarranno la prima e la quarta copia del Formulario, per ogni rifiuto
smaltito,  e  la  fattura  attestante il corretto recupero/smaltimento
finale in impianto autorizzato.
        -  rifiuti  pericolosi. L'Azienda aderente, fino ad un massimo
di  30  Kg  o 30 Litri per trasporto, dovra' chiedere almeno 15 giorni
prima  del  giorno  di conferimento al Numero Verde telefonico messo a
disposizione, il rilascio dei Formulari di identificazione del rifiuto
in  numero  pari  alle  tipologie  di rifiuti pericolosi da conferire.
L'azienda   aderente,  che  dovra'  essersi  preventivamente  iscritta
all'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  sara'  tenuta a compilare i
restanti  campi del/i Formulario/i immediatamente prima della partenza
dalla sede di produzione per recarsi al luogo di consegna e trasbordo.
Qui,  ai  sensi  della  Circolare  Ministeriale  n.  812 del 04/08/98,
verra'  effettuata  l'operazione di trasbordo, senza toccare il suolo,
dal  mezzo  di  proprieta' dell'azienda agricola aderente a quello del
soggetto gestore pubblico che provvedera' ad apporre sulle annotazioni
del   Formulario  i  dati  previsti  dalla  Norma,  per  il  trasporto
all'impianto   di   destino  finale  per  le  operazioni  di  corretto
recupero/smaltimento.
      Art. 10 Registro di carico e scarico. Il produttore dei rifiuti,
al  fine  di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 190 del D.Lgs.
n.  152/2006  (Tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico)  con  la
sottoscrizione  della  convenzione  di  adesione  al servizio pubblico
integrativo, autorizza il soggetto gestore del servizio:
        -  alla  tenuta  del  registro di carico e scarico dei singoli
produttori  associati  aderenti,  nei  modi  previsti  dalla normativa
vigente  e con i limiti di 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 2
tonnellate   di  rifiuti  pericolosi  prodotti  nell'anno  solare,  in
ottemperanza  al  quarto  comma  del  sopra  richiamato articolo. Tale
registro, aggiornato almeno mensilmente, dovra' essere tenuto in forma
unica  per  tutti  i  produttori  fruitori dei servizi provenienti dal
presente   Accordo,  in  modo  che  i  rifiuti  conferiti  da  ciascun
produttore siano chiaramente rintracciabili;
        - agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale del MUD
in ottemperanza all'art. 189, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06.
      Art.  11  Formulari  di  trasporto. Il soggetto gestore pubblico
all'avvio  annuale  del  servizio  provvede  a  far  stampare  con  le
modalita'  di  cui al D.M. n. 145 del 01/04/1998 e s.m.i., i formulari
di  trasporto  per  i  produttori  che aderiscono al servizio pubblico
integrativo,  che  non superino i limiti di produzione di cui all'art.
190   comma   4   del  D.Lgs.  n.  152/2006.  Tali  formulari  saranno
precompilati  per  le  parti  ripetitive  -  a titolo esemplificativo,
generalita'   dell'imprenditore,  denominazione,  sede  e  riferimenti
telefonici  dell'impresa  agricola  -  secondo  le indicazioni fornite
all'atto  della  prenotazione  ed inviati al domicilio del Produttore.
Mancando  la  quinta  copia, come previsto dalla normativa nei casi di
trasbordo, sara' cura del soggetto gestore pubblico successivamente al
trasporto  rilasciare  o  inviare al Produttore fotocopia della pagina
di  formulario  riservata  al trasportatore. Il calendario di raccolta
del  servizio  con  i relativi punti di trasbordo e' inviato per posta
all'avvio annuale del servizio.
   Al fine di garantire il controllo completo dei flussi e la corretta
applicazione  dell'art.  193  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  il  soggetto
gestore  pubblico  inserira' le numerazioni dei formulari di trasporto
assegnate  ad  ogni  produttore  nell'apposita sezione del registro di
carico e scarico tenuto per conto dei produttori. Al termine dell'anno
solare  del  servizio,  cui  i  formulari  si riferiscono, i formulari
emessi  e  non  utilizzati dal produttore si intendono automaticamente
annullati.  Resta  l'obbligo  per  il  Produttore  di  conservare tale
documentazione  per  almeno  cinque  anni  dalla  data di emissione ed
eventualmente,  a  semplice  richiesta, restituire al soggetto gestore
pubblico i formulari non utilizzati completi di tutte le copie.
      Art. 12 Modalita' di accesso al servizio pubblico. Come previsto
dall'art.  188,  comma  2, punto c) del D.Lgs. n. 152/06, l'accesso al
servizio  pubblico  da parte dell'imprenditore agricolo e' subordinato
alla  sottoscrizione  di  apposita convenzione con il soggetto gestore
pubblico.  Il  soggetto  gestore pubblico provvedera' a predisporre lo
schema  di  convenzione,  redatto  sulla  base  di quanto previsto dal
presente  Accordo,  che  sara' inviata per posta alle aziende agricole
all'avvio annuale del servizio e ritirata una volta sottoscritta.
      Art.  13 Disposizioni finali. La Provincia di Vicenza convoca le
parti  firmatarie  presso l'Assessorato all'Ecologia, con periodicita'
annuale,  a  partire  dall'entrata in vigore del presente Accordo allo
scopo  di  verificarne  l'attuazione  nonche'  di  apportare eventuali
integrazioni  che dovessero rendersi necessarie. Gli Enti di Bacino si
impegnano   a   fornire   annualmente  alla  Provincia  di  Vicenza  -
Assessorato  all'Ecologia  i  dati  relativi  alle  quantita'  ed alle
tipologie  di  rifiuti  conferiti  in  base  al  presente  Accordo. Al
presente   Accordo  potranno  aderire,  anche  successivamente,  altri
soggetti  interessati.  Sono  fatte salve ed immediatamente attuate le
ulteriori  semplificazioni  amministrative  eventualmente  previste da
successive modifiche e/o integrazioni della normativa vigente.
      Art.  14  Modifiche  e  durata.  Le  modifiche  e/o integrazioni
sostanziali,      quali     ulteriori     agevolazioni/semplificazioni
amministrative al testo del presente Accordo sono concordate tra tutti
i   soggetti   firmatari   del  presente  Accordo  e  dovranno  essere
sottoposte alla medesima procedura di approvazione e pubblicazione del
presente  Accordo.  Le  modifiche  e/o  integrazioni  non sostanziali,
quali  aspetti  operativi, lista dei rifiuti, sono oggetto di verifica
annuale  tra  Provincia  e  gli  altri  soggetti firmatari, e non sono
sottoposte  alla sopra indicata procedura di approvazione. Il presente
Accordo  ha  durata  di  5  anni dalla data di sottoscrizione e potra'
essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.
      Art.  15  Pubblicazione. Ai sensi dell'art. 181, comma 5, D.Lgs.
n.  152/06 il presente Accordo dopo la sottoscrizione viene pubblicato
sulla  Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
      Sottoscritto  a  Vicenza,  f.to il Presidente della Provincia di
Vicenza
      Li, 4 luglio 2008

                             Il Dirigente
                               Ferretti
 
T-08ADA2416 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.