NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Il sottoscritto avv. Aldo Travi di Busto A., via Ferraris 7, quale
difensore, unitamente all'avv. Fabio Lorenzoni di Roma, via del
Viminale 43, di Endesa Italia spa (oggi E.on Produzione spa), di Roma,
via Mangili 9, cod. fisc. 03251970962, in esecuzione della sentenza
Tar Lazio, sez. II/bis, 22 maggio 2008 n. 6835 notifica a:
A. Agrati spa; A. Merati & C. Cartiera di Laveno spa; A.R.P.
Agricoltori Riuniti Piacentini Societa' Agricola Cooperativa; Abet
Laminati spa; Abruzzo Vetro srl; Acciaieria Arvedi spa; Acciaieria
Valsugana spa; Acciaierie Bertoli Safau spa; Acciaierie di Calvisano
spa; Acciaierie Di Sicilia spa; Acciaierie Valbruna spa; Acciaierie
Venete spa; Aceaelectrabel Produzione spa; Acetati spa; Adda Ondulati
spa; Aem Distribuzione Gas e Calore spa; Aem Gestioni srl; Aem spa;
Aeroporti di Roma spa; Afl spa; Afv Acciaierie Beltrame spa; Ages spa;
Agricola Industriale della Faella spa; Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.;
Agrolinz Melamine International Italia srl; Agsm Verona spa; Agusta
spa; Ahlstrom Turin spa; Aim Vicenza Energia spa; Alcart di Alleva
Domenico & C. spa; Alce spa; Alcoplus spa; Aldo De Rosa; Alenia
Aeronautica spa; Alfa Acciai spa; Alitalia Servizi spa; Alma Petroli
spa; Ama spa - Azienda Municipale Ambiente - Roma; Ambiente spa; Amsa
Azienda Milanese Servizi Ambientali spa; Andrea Barsi; Ansaldobreda
spa; Antibioticos spa; Antonio Bonazzi; Antonio Cocco; Api Energia
spa; Api Raffineria di Ancona spa; Arcoplus spa; Arkema srl; Arpa
Industriale spa; Asm Brescia spa; Aso Siderurgica srl; Assocogen
Vicenza srl; At O&M srl; Atel Centrale Termica Vercelli srl; Aticarta
spa; Avi.Coop Societa' Cooperativa Agricola; Azienda Energetica
Metropolitana Torino spa; Azienda Pubbliservizi Brunico; Aziende
Vetrarie Industriali Ricciardi - Avir spa; Bari Fonderie Meridionali
spa; Barilla G. ER. Fratelli Societa' per Azioni; Bas Power srl;
Bembergcell spa; Benind spa; Berco spa; Bieffe Medital spa; Biomasse
Italia spa; Birra Forst spa; Bisazza spa; Bolton Alimentari spa;
Bormio spa; Bormioli Luigi spa; Bormioli Rocco & Figlio spa; Boschi
Luigi e Figli spa In Amministrazione Straordinaria; Boston Tapes spa;
Bredina srl; Bristol Myers Squibb srl; Busi Impianti spa - Divisione
Maintenance & Energy; Buzzi Unicem spa; C&T srl; C.A.L.P. -
Cristalleria Artistica La Piana spa; C.W.F. Italia spa; Cae Amga
Energia spa; Caffaro srl; Cal.Me. spa; Calce Dolomia spa; Calce Piasco
spa; Calce S. Pellegrino spa; Calcidrata spa; Calcisernia spa;
Candeggio Fratelli Zaccaria spa; Candy Elettrodomestici srl; Cantieri
Riuniti Milanesi spa; Capa Cologna S.C.A.; Caravaggio Latte srl;
Carlsberg Italia spa; Carrozzeria Bertone spa; Cartesar spa; Cartiera
Bonati & C. Srl; Cartiera Bormida spa; Cartiera Ca.Ma srl; Cartiera
Carma; Cartiera Confalone spa; Cartiera Cooperativa Rivalta Arl;
Cartiera del Maglio spa; Cartiera del Vignaletto spa; Cartiera
Dell'Adda spa; Cartiera della Madonnina spa; Cartiere Della Valtellina
spa; Cartiera di Boscomarengo spa; Cartiera di Cadidavid srl;
Cartiera Di Carbonera spa; Cartiera di Carmignano spa; Cartiera Di
Conselice srl; Cartiera di Ferrara spa; Cartiera di Germagnano spa;
Cartiera di Modena spa; Cartiera di Momo spa; Cartiera di Monfalcone
spa; Cartiera Di Porporano srl; Cartiera di Rivignano spa; Cartiera di
Romanello spa; Cartiera Di Santarcangelo srl; Cartiera di Varo spa;
Cartiera di Voghera srl; Cartiera Fornaci spa; Cartiera
Francescantonio Cerrone spa; Cartiera Giacosa spa; Cartiera Giorgione
spa; Cartiera Grillo sas di Giuseppe e Domenico Grillo; Cartiera
Kartocell srl; Cartiera Lucchese spa; Cartiera Mantovana srl; Cartiera
Marchigiana srl; Cartiera Olona sas; Cartiera Partenope srl; Cartiera
Pieretti spa; Cartiera Pirinoli srl; Cartiera Ponte D'Oro Ansalcarta
srl; Cartiera Ponte Strona srl; Cartiera Rossi spa; Cartiera S.Rocco
spa; Cartiera San Felice spa; Cartiera San Giorgio srl; Cartiera
So.Car.Pi. srl; Cartiera Verde della Liguria srl; Cartiere Burgo spa;
Cartiere Cariolaro spa; Cartiere del Garda spa; Cartiere del Polesine
spa; Cartiere Di Trevi spa; Cartiere Enrico Cassina snc; Cartiere
Marchi spa; Cartiere Miliani Fabriano spa; Cartiere Modesto Cardella
spa; Cartiere Paolo Pigna spa; Cartiere Rodolfo Reguzzoni srl;
Cartiere Saci spa; Cartiere Villa Lagarina srl; Cartificio Ermolli in
liquidazione; Cartificio Ermolli spa in Liquidazione In
Amministrazione Straordinaria Dlgs 270/99; Cartitalia srl;
Cartonificio Di Isoverde srl; Cartonificio Sandreschi srl; Carval
Cartiera di Vallettrompia srl; Carvico spa; Caviro Soc Coop Agricola;
Cellulosa 2000 spa; Cementeria Costantinopoli srl; Cementeria di
Monselice spa; Cementerie Aldo Barbetti spa; Cementi Moccia spa;
Cementir Cementerie Del Tirreno spa; Cementizillo spa; Centrale Del
Latte Di Roma spa; Centro Energia Ferrara spa; Centro Energia Teverola
spa; Cesare Fiorucci spa; Ciba Specialty Chemicals spa; Cirio De Rica
spa; Co.Pro. B. S.C.A.; Co.Prob.B. Cooperativa Produttori Bieticoli
S.C.A.; Cofathec Servizi spa (Area Milano); Cofathec Servizi spa Area
Lazio; Cofathec spa (Area Milano); Cogne Acciai Speciali spa; Coim
spa; Colacem spa; Comocalor spa; Compagnia Elettrica Lombarda spa;
Comet spa; Consorzio di Sarmato S.C.P.A.; Consorzio P.I. Vil;
Consorzio P.I.Chi.; Consorzio Padano Ortofrutticolo Soc Coop. Arl;
Coop. Liri 85 Arl; Corsico Vetro srl; Cotonificio Albini spa;
Cottosenese spa; Dalmine spa; Del Monte Foods (Italia) spa; Delicarta
spa; Demolli Industria Cartaria spa; Distilleria Bertolino spa;
Distillerie Bonollo spa; Distillerie G. Di Lorenzo srl; Dolomite
Franchi spa; Donati Laterizi srl; Dott. Ivano Visentin; Eco & Power
Ambrosiana srl; Ecologia Ambiente srl; Ecosesto spa; Edilcalce spa;
Edipower spa; Edison spa; Egea Ente Gestione Energia Ed Ambiente spa;
Electrolux Home Product Italy spa; Elettra Git spa; Elettra Holdings
srl; Elyo Italia spa; Embraco Europe srl; Emmegi Agroindustriale S. R.
L. In A. S.; Endesa Italia spa; Enel Produzione spa; Energonut srl;
Eni Divisione Refining & Marketing Raffinerie di Livorno; Eni
Mediterranea Idrocarburi spa; Eni spa - Divisione Refining & Marketing
- Raffineria di Sannazzaro; Eni spa Divisione E & P - Ugit; Eni spa
Divisione Refining & Marketing - Raffineria Di Taranto; Eni spa
Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia; Enipower Mantova
spa; Enipower spa; Erg Nuove Centrali spa; Erg raffinerie
Mediterranee spa; Eridania Sadam spa; Esselunga spa; Esso Italiana
srl; Euganea Vasi srl; Eugea Mediterranea spa; Eurofibre spa;
Europaper spa; Europea spa; Europizzi spa; Eurotintoria spa; F.B.M.
Fornaci Briziarelli Marsciano; F.Lli Giovannini spa; F.Lli Bartoli
spa; F.Lli De Cecco Di Filippo Fara S.Martino spa; F.M.A. S.R.L. A
U.S.; Fabio Leonello Lucchesi; Fabrizio Korosec; Fassa spa; Fattorie
Osella spa; Favini spa; Fdg Spa In Liquidazione In Amministrazione
Straordinaria; Fedrigoni Cartiere spa; Fenice spa; Feralpi Siderurgica
spa; Ferrania Technologies spa; Ferrari spa; Ferrero spa; Ferriera
Valsabbia spa; Ferriere Nord spa; Ferrovie Nord spa; Fibrocellulosa
spa; Finanziaria Bologna Metropolitana; Fl Selenia spa; Flovetro spa;
Fontana Luigi spa; Fornace Mosso Paolo srl; Fornace San Lorenzo spa;
Fornaci Baglioni srl; Fornaci Calce Grigolin spa; Fornaci Di Masserano
Bruno Tarello S.A.; Fornaci F.Lli Zulian Snc; Foroni spa; Foschetti
Paolo spa; Franco Testi; Franco Tosi Meccanica spa; G. Tosi spa
Tintoria; Gabriele Corazza; Gabrio Pellegrini; Gbi Italy srl "Con
Unico Socio"; Georgia Pacific Italia srl; Gever spa; Giacomo
Ghigliotti; Giovanni Crespi spa; Giustino Di Muzio srl; Glaverbel
Italy srl; Glaxosmithkline spa; Gnl Italia spa; Goglio spa Divisione
Imballaggi; Golden Lady Company spa; Great Lakes Manufacturing Italy
srl; Greci Geremia & Figli spa; Greci Industria Alimentare spa;
Grup.Pa. srl; Gruppo Cordenons spa; Gruppo Effe2 spa; Gruppo Viesse F.
M. spa; Heineken Italia spa; Hera spa; Hexion Speciality Chemicals
Italia spa; Holcim (Italia) spa; I.B.S. srl; Ico Industria Cartone
Ondulato srl; Idroblins srl; Ies-Italiana Energia e Servizi spa; Ilte
spa; Ilva spa; Imbalpaper spa; Indena spa; Industria Calce Casertana
srl; Industria Calce Francesco Vozza srl; Industria Cartaria Pieretti
spa; Industria Cementi Giovanni Rossi spa; Industria Chimica Valenzana
I.C.V. spa; Industria Vetraria Valdarnese Scarl; Industrie Cartarie
Tronchetti spa; Industrie Pica spa; Industrie Riunite Odolesi I.R.O.
spa; Infineum Italia srl; Ingest Facility spa; Iplom spa; Isab Energy;
Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato; Ital Bio Green srl; Ital
Green Energy srl; Italcalce srl; Italcementi spa; Italfond spa;
Italgen spa; Italia Zuccheri spa; Italiana Coke spa; Its Artea G.
Crespi srl; Jesi Energia spa; Kappa Packaging spa; Kimberly - Clark
srl; Kimble Italiana spa; Klopman International srl; La Doria spa;
Lacto Siero Italia spa; Lafarge Adriasebina srl; Lamberti spa;
Lanerossi Filati srl; Laterizi Valpescara srl; Laterlite spa; Latteria
Soresina Societa' Cooperativa Agricola; Laura Piva; Laverda spa;
Ledoga srl; Leonardo De Paolis; Leone La Ferla spa; Lievitalia spa;
Linde Gas Milazzo srl; Linificio e Canapificio Nazionale spa; Linpaper
srl; Liri Industriale spa; Lonza spa; Lucchini Sidermeccanica spa;
Lucchini spa; Magneti Marelli Powertrain spa; Malpensa Energia srl;
Manfredonia Vetro spa; Marangoli Pneumatici spa; Marangoni Tyre spa;
Marcello Calamari; Martini & Rossi spa; Marzotto spa; Mascioni spa;
Mauro Benedetti spa; Mauro Fenili; Metalcam spa; Metan Alpi Sestriere
srl; Metanalpi Valsusa srl; Michelin Italiana spa; Micron Technology
Italia srl; Minermix srl; Miroglio spa; Moccia Industria spa;
Mondadori Printing spa; Mondi Packaging Cartonstrong srl; Mondialcarta
spa; Munksjo Paper spa; N.T.L. Nobilitazione Tessile Legnano spa;
Nestle' Italiana spa; Neubor Glass; Novartis Farma spa; Novel spa;
Nuova Rivart srl; Nuova Solmine spa; Nuove Cartiere Di Tivoli spa;
Nuovo Pignone spa; Nylstar srl; O.R.I. Martin spa; Omvp spa; Onduline
Italia spa; Ormea spa; Ottana Energia srl; Oxon Italia spa; Papiro
Sarda srl; Papiro srl; Parmalat spa; Petrolifera Estense spa; Piaggio
& C. spa; Pietro Caldaroni; Pilkington Italia spa; Pininfarina spa;
Polimeri Europa spa; Pomagro srl; Portonogaro S.A.S. Di Raffin Mario E
Giovanni & C; Prima srl; Procter&Gamble Italia spa; Profilatinave
spa; Radici Chimica spa; Radici Fil spa; Radici Tessuti spa;
Raffineria Di Gela spa; Raffinerie Di Milazzo S.C.P.A.; Raffineria di
Roma spa; Rdb spa; Rea Dalmine spa; Reagens spa; Reggiani Tessile spa;
Reno De Medici spa; Rhodia Engineering Plastics spa; Rifinizione
Fin-Mode srl; Rifinizione S. Stefano spa; Riso Scotti Energia spa;
Riva Acciaio spa; Roberto Casinelli; Roquette Italia spa; Rohm and
Haas Italia srl; Rosen Rosignano Energia spa; Rossifloor spa; S.
Giuliano srl; S.A.R.P.O.M. spa; S.E.F. srl; S.E.I. (Servizi Energetici
Integrati) spa; S.E.I. spa; S.El.I.S. Lampedusa spa; S.F.I.R. spa;
S.I.L.A. srl; S.Med.E. Pantelleria spa; S.P.A. Para'; S.P.A. Siculo
Emiliana Per la Produzione di Carta e Cartone S.A.C.C.A.; Saar
Depositi Portuali spa; Sacci Commissionaria spa; Sacci spa; Sadam
Abruzzo spa; Sadam Castiglionese spa; Sadam Isz. Spa; Saint Gobain
Glass Italia spa; Saint Gobain Isover Italia spa; Saint Gobain Vetri
spa; Saint-Gobain Vetrotex Italia spa a socio unico; Sait Abrasivi
spa; Sama srl; San Domenico Vetraria spa; San Marco Bioenergie; San
Zeno Acciai - Duferco spa; Sanac spa; Sandoz Industrial Products spa;
Sanofi-Aventis spa; Sanpellegrino spa; Sapi spa; Saras spa; Sasol
Italy spa; Sca Hygiene Products spa; Sca Packaging Italia spa;
Se.Co.Sv.Im; Sea - Societa' Esercizi Aeroportuali spa; Sea Societa'
Elettrica Di Favignana spa; Sedamyl spa; Ser srl; Serene spa; Sertubi
spa; Servizi Porto Marghera S.C.A.R.L.; Seves spa; Sia srl; Sicet srl;
Sicit 2000 spa; Sieco spa; Sicem Saga spa; Silston spa; Silvana
Cerrone; Sinterama spa; Siram spa; Sit srl; Sitip spa; Skf Industrie
spa; Snaidero Rino spa; Snam Rete Gas spa; So.La.Va. spa; Soc. Calce
Raffinata di Savignano sul Panaro A.R.L.; Societa' Enia spa; Societa'
Trentina Lieviti spa; Soffass spa; Solvay Chimica Bussi spa; Solvay
Chimica Italia spa; Spa Birra Peroni; Spa Egidio Galbani; Spa
Pettinatura Italiana; Star Stabilimento Alimentare spa; Stefana spa;
Stefano Frigo; Steriltom - Aseptic System srl; Stogit spa; Sud Europa
Tissue srl; Syndial spa; Syndial spa Attivita' Diversificate; Tamoil
Raffinazione spa; Tampieri Energie srl; Tea spa; Tecnoparco
Valbasento; Termica Boffalora srl; Termica Celano srl; Termica Cologno
srl; Termica Milazzo srl; Terni En.A. spa; Terreal Italia srl;
Tessitura Monti spa; Tessitura di Robecchetto Candiani spa;
Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni; Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni
spa Con socio unico; Tintoria Crespi Giovanni & C. srl; Tintoria e
Rifinizione Nuove Idee spa; Tirreno Power spa; Tissue Towel South srl;
Tolentino srl; Toppetti 2 S.A. Stabile Organizzazione In Italia;
Toscopaper spa; Trenitalia - Divisione Passeggeri; Trenitalia spa;
Trenitalia spa - Gruppo Ferrovie dello Stato; Trenitalia spa Divisione
trasporto regionale Direzione Regionale Piemonte; Trentino Servizi
spa; Trentofrutta spa; Tyssenkrupp Acciai Speciali Terni; U.C.S.C.
Sede Di Roma; Ulrich Pinter; Unicalce spa; Unieco S.C.R.L; Unilever
Italia spa; Valdata srl; Valeo Cablaggi e Commutazione srl; Varese
Risorse spa; Vebad spa; Vetreria Cooperativa Piegarese Societa'
Cooperativa; Vetreria Di Borgonovo spa; Vetreria Etrusca srl; Vetrerie
Meridionali spa; Vetrerie Riunite spa; Vetri Speciali spa;
Vetrobalsamo spa; Villaga Calce spa; Vinavil spa; Vincenzo Romano;
Vincenzo Zucchi spa; Voghera Energia spa; Wartsila Italia spa;
Whirlpool Europe srl; Wienerberger Brunori srl; Xilopan spa; Yara
Italia spa; Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa; Zignago Vetro spa
che Endesa Italia (oggi E.on Produzione Italia) ha proposto
nell'aprile 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4307/2006 r.g.,
contro
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
persona del Ministro in carica,
- il Ministero delle attivita' produttive, in persona del
Ministro in carica,
- la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del consiglio dei ministri in carica,
per l'annullamento dei seguenti atti:
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 23 febbraio 2006, in Gazz. Uff. 9 marzo 2006, n. 56 s.o.,
di "assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'art.11, paragrafo 1, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", e
relativi allegati;
- "Piano nazionale d'assegnazione" (in attuazione della
direttiva 2003/87/CE), predisposto dal Ministero dell'ambiente e dal
Ministero delle attivita' produttive, trasmesso alla Commissione CE il
15 luglio 2004;
- "Integrazione al Piano nazionale di assegnazione dell'Italia"
(in attuazione della direttiva 2003/87/CE), trasmessa alla Commissione
CE il 24 febbraio 2005;
- nonche' ogni relativo atto preparatorio e consequenziale, ivi
compreso, in particolare, lo "Schema di decisione di assegnazione
delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 preparato ai sensi
dell'art.11, par. 1, della direttiva 2003/87/CE", pubblicato sul sito
Internet del Ministero dell'ambiente il 25 novembre 2005.
Motivi del ricorso:
1° motivo di ricorso: Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006 (e dell'"Integrazione al piano nazionale di assegnazione del
febbraio 2005") per violazione dell'art.3, comma 2 e 2-bis, del d.l.
273/2004, conv. in l. 316/2004; illegittimita' dell'art.3, comma 2 e
2-bis, del d.l. 273/2004, conv. in l. 316/2004, per violazione della
direttiva 2003/87/CE (all.to III, n. 10) e conseguente illegittimita'
derivata dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla Commissione
CE il 15 luglio 2004, dell'atto denominato "Integrazione al piano
nazionale di assegnazione del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio
2006; illegittimita' dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla
Commissione CE il 15 luglio 2004 per violazione della direttiva
2003/87/CE (all.to III, n. 10) e conseguente illegittimita' derivata
dell'atto denominato "Integrazione al piano nazionale di assegnazione
del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio 2006.
Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito 'PNA') approvato con
d.m. 23 febbraio 2006 risulta illegittimo, perche' non corrispondeva
al Piano trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004, come invece
prescriveva l'art.3 del d.l. 273/2004; il PNA si richiama, piuttosto,
al Piano (denominato "Integrazione del Piano nazionale di
assegnazione"), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione CE nel
febbraio 2005, che, pero', non trova riscontro nell'art.3 del d.l.
273/2004. Di conseguenza il PNA risulta approvato in assenza di
fondamento legislativo.
Inoltre l'art.3 del d.l. 273/2004 risulta incompatibile con la
normativa comunitaria, perche' qualifica come "Piano nazionale di
assegnazione" un documento privo dei requisiti prescritti dalla
direttiva 2003/87/CE; conseguentemente risultano illegittimi il Piano
trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004 e gli atti successivi
fondati su di esso.
2°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
impugnato, per violazione della direttiva 2003/87/CE (art.9, 1°
comma, e all.to III, n. 10); illegittimita' derivata dello stesso 23
febbraio 2006.
Ne' il P.N.A. approvato con il d.m. 23 febbraio 2006 impugnato, ne'
gli altri Piani che lo hanno preceduto hanno rispettato quanto
disposto dall'all.to III, n. 10, della direttiva cit. a garanzia della
partecipazione nel procedimento.
3°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
e degli altri atti impugnati, per incompetenza e violazione di legge,
in relazione all'adozione da parte di un dirigente e alla mancanza di
intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
Il principio di legalita' esige che la legge identifichi
l'amministrazione competente ad adottare un certo atto, ivi compreso
anche un atto endoprocedimentale, mentre, nel nostro caso, mancava una
norma attributiva del potere di adozione del P.N.A. a un dirigente
ministeriale. Inoltre il P.N.A. avrebbe dovuto essere approvato con
intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
4°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006
e degli altri atti impugnati, per violazione dell'art.9 della
direttiva 2003/87/CE, sulla procedura di formazione del Piano
nazionale.
La direttiva comunitaria richiede ad ogni Stato di adottare un
Piano nazionale di assegnazione, assoggettato dalla direttiva a una
procedura particolare che prevede che il Piano debba essere pubblicato
e sottoposto all'esame della Commissione CE. La procedura prevista
dalla direttiva non e' stata rispettata in tutti i suoi punti.
5° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006 e degli altri atti impugnati, per violazione dei criteri
stabiliti nella delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 (violazione
di legge ed eccesso di potere).
Il d.m. 23 febbraio 2006 impugnato risulta illegittimo, unitamente
agli altri atti impugnati, in quanto in contrasto con la delibera del
CIPE n. 123/92 e in quanto non da' motivazione dell'adozione di
soluzioni in contrasto con la delibera stessa.
6° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006 per disparita' di trattamento nelle decurtazioni introdotte per
il settore termoelettrico rispetto ad altri settori.
Il d.m. 23 febbraio 2006, mentre ha disposto ulteriori decurtazioni
delle quote assegnate al settore termoelettrico (con effetti a
cascata su tutti gli operatori del settore), per altri settori non ha
effettuato decurtazioni e per altri ancora ha incrementato le quote di
assegnazione. La disparita' di trattamento non risulta in alcun modo
giustificata o motivata.
7° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006, per illogicita' e difetto di motivazione, in relazione alla
esorbitanza delle decurtazioni disposte rispetto alle riduzioni
previste in sede comunitaria.
A fronte di una riduzione concordata dal nostro Governo con la
Commissione CE di ca. 23 milioni di tonnellate, nel P.N.A. e' stata
attuata, senza una valida motivazione, una riduzione superiore.
8° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006, per illogicita' e disparita' di trattamento, con riferimento
alla disciplina dei 'nuovi entranti'(= impianti che abbiano avviato la
loro operativita' effettuando il primo 'parallelo' dopo il 1 gennaio
2005) .
Per tali impianti il d.m. 23 febbraio 2006 prevede, in modo
ingiustificato, coefficienti emissivi piu' bassi di quelli previsti
per gli impianti esistenti; tale disparita' urta contro un criterio
generale sancito nella direttiva comunitaria 2003/87/CE, e cioe'
contro il principio secondo cui i criteri di assegnazione non devono
operare "discriminazioni tra imprese o settori".
9° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006, per illogicita', difetto di motivazione e disparita' di
trattamento, con riferimento alla metodologia adottata per il calcolo
delle emissioni per gli impianti che operano con una pluralita' di
combustibili (olio-gas) e per gli impianti tradizionali ad olio.
Agli impianti alimentati ad olio e mix olio-gas alcuni impianti il
PNA ha assegnato quote marginali, senza considerare la loro effettiva
operativita'; fra l'altro, nel caso della ricorrente, vi sono state
consistenti riduzioni nel corso della formazione del PNA, mentre per
altri operatori non sono state disposte corrispondenti riduzione. La
penalizzazione della ricorrente appare irragionevole e illegittima,
sia perche' non motivata, sia perche' non sono state prese in
considerazione le osservazioni presentate in proposito dalla
ricorrente in argomento. Inoltre sulle riduzioni disposte nel d.m. 23
febbraio 2006 e nel relativo "Schema di decisione" del novembre 2005
non e' stata ammessa alcuna consultazione in merito. Infine non e'
stato tenuto in considerazione che nel nostro Paese opera un sistema
di 'dispacciamento' per merito economico.
10°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio
2006, per irragionevolezza e violazione dell'all.to III, n. 4, della
direttiva 2003/87/CE.
Il P.N.A. ha penalizzato in modo irragionevole alcuni impianti
della ricorrente (quelli alimentati da olio e da mix olio-gas), in
contraddizione con il loro ruolo strategico, ed ignorando specifici
atti normativi che invece avrebbero dovuto essere considerati in base
alla direttiva CE cit.
11° motivo di ricorso - Violazione del principio di
irretroattivita' (cfr. art.10 delle preleggi).
Il d.m. 23 febbraio 2006 disciplina l'assegnazione delle quote per
il triennio 2005-2007 e stabilisce il numero di quote assegnabili
anche per l'anno 2005 e per il periodo dell'anno 2006 precedente
all'entrata in vigore del decreto stesso. Risulta pertanto violato il
divieto di retroattivita'.
Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "La
ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati, con condanna
delle amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese
processuali".
Busto A., 16 settembre 2008.
(Avv. Aldo Travi)
T-08ABA2732 (A pagamento).