N. 277/09 RANG - n. 1052 Cron.
Il giudice, letti gli atti; vista la richiesta di ammortamento di
n. 18 cambiali presentate da Addona Gianni il 15 maggio 2009;
rilevato che lo stesso ha riferito di aver smarrito n. 18 cambiali
ricevute da Berardo Flora di importo (ciascuna) di € 1.000,00;
rilevato che lo stesso Addona ha sporto denuncia di smarrimento delle
predette cambiali in data 28 febbraio 2007; rilevato che, a seguito
di richiesta di integrazione da parte di questo G.T., il predetto
Addona ha precisato che le cambiali in questione avevano scadenza
mensile a decorrere dal 28 giugno 2007 e fino al 28 novembre 2008;
rilevato che nell'atto di cessione del 15 gennaio 2007 risulta che la
signora Berardo ha consegnato all'Addona n. 20 cambiali di € 1.000,00
ciascuna con scadenza a decorrere dal 28 febbraio 2007; rilevato che
nell'integrazione di denuncia effettuata dall'istante si precisa che
delle 18 cambiali smarrite, 16 erano quelle (residue) di cui all'atto
di cessione, mentre altre due (con scadenza 28 ottobre 2008 e 28
novembre 2008) gli erano state consegnate in un secondo momento
sempre dalla signora Berardo; ritenuto pertanto, che la richiesta di
ammortamento possa essere accolta solo con riferimento alle prime 16
cambiali (cioe' quelle con scadenza dal 28 giugno 2007 al 28
settembre 2008, di cui all'atto di cessione) poiche' per le altre due
non vi e' prova che le stesse siano state mai consegnate all'istante
(difetta in sostanza l'accertamento sulla verita' dei fatti di cui
all'art. 89 legge n. 1669/33); Decreta l'ammortamento delle 16
cambiali rilasciate da Berardo Flora in favore di Addona Gianni tutte
dell'importo di € 1.000,00 con scadenze mensili a decorrere dal 28
giugno 2007 al 28 settembre 2008 e ne autorizza il pagamento dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo
opposizione dal detentore. Dispone che il presente decreto sia, a
cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Rigetta, nel resto, l'istanza.
Campobasso, 28 maggio 2009
Avv. Antonio Ferri
C-098864