Sanvitale 1 S.r.l.
Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99
Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106
del d.lgs. 385/1993 al n. 39124
Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 107
del d.lgs. 385/1993 al n. 33354.2
Sede Legale: in Milano, Foro Buonaparte 70
Capitale sociale: Euro 10,000 i.v.
Registro delle imprese: di Milano n. 05553780965
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n.05553780965

(GU Parte Seconda n.91 del 8-8-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
  del  30  aprile  1999  (la  "Legge  sulla   Cartolarizzazione")   e
  dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1°  settembre
  1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo  Unico
  Bancario"). 

  Sanvitale 1 S.r.l.(la "Societa'") comunica che  in  data  5  Agosto
2009 ha concluso con Banca Monte Parma S.p.A. ("Banca Monte Parma"  o
la "Banca Cedente") un contratto di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge  sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del  Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto di Cessione"). In virtu' del  Contratto  di  Cessione,  la
Societa' ha acquistato  pro  soluto  da  Banca  Monte  Parma  ogni  e
qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "Crediti") derivante
da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo")  (nonche'  i
relativi crediti nascenti  dalle  polizze  assicurative  stipulate  a
garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze  Assicurative")  stipulati  da
Banca Monte Parma in base ai quali sono stati  erogati  finanziamenti
(ciascuno un "Mutuo") che, alla data del 31 gennaio 2009 (la "Data di
Valutazione") o al 1 luglio 2009 (la "Data di  Godimento")  se  cosi'
specificato nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti  criteri
di selezione: 
    (i) Mutui denominati in Euro e derivanti da  Contratti  di  Mutuo
nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in
diversa valuta; 
    (ii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati  dalla  legge
italiana; 
    (iii) Mutui garantiti da Ipoteca su  beni  immobili  ubicati  nel
territorio italiano; 
    (iv) Mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche  residenti
o domiciliate in Italia (inclusi Mutui intestati a ditte individuali)
o Mutui  i  cui  debitori  non  siano  persone  fisiche  residenti  o
domiciliate in Italia aventi i seguenti numeri,  come  riportati  nel
relativo Contratto di Mutuo: 
      (a) 06/004/00080343; 
      (b) 06/015/00074791; 
      (c) 06/022/00075756; 
      (d) 06/332/00075903; 
      (e) 06/335/00071466; 
    (v) Mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente); 
    (vi)  Mutui  in  relazione  ai   quali   la   rata   da   pagarsi
successivamente alla Data di Valutazione comprenda anche una quota di
ammortamento del capitale; 
    (vii) Mutui in relazione ai quali non vi sia alcuna rata  scaduta
e non pagata alla Data di Godimento; 
    (viii) Mutui con  scadenza  compresa  tra  il  27.01.2010  ed  il
1.12.2042 (per tale intendendosi, in relazione ai Mutui a rata  fissa
e durata variabile,  la  data  di  scadenza  prevista  alla  Data  di
Valutazione); 
    (ix) Mutui  non  derivanti  da  contratti  agevolati  o  comunque
usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,
di alcun tipo ai  sensi  di  legge  o  convenzione,  concessi  da  un
soggetto terzo in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui
agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento
statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    (x) Mutui in relazione ai quali non vi siano state rate pagate in
ritardo  nei  364  giorni  di  calendario  precedenti  la   Data   di
Valutazione (intendendosi per rata pagata in  ritardo  ciascuna  rata
pagata, in tutto o in parte, oltre il  decimo  giorno  di  calendario
dalla relativa scadenza); 
  con esclusione dei: 
    (xi) Mutui non interamente erogati o per i quali il bene immobile
oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; 
    (xii) Mutui concessi a soggetti che  siano  amministratori  della
Banca Cedente; 
    (xiii) Mutui identificati con i seguenti  "codici  identificativi
del rapporto di utilizzo",come riportati nel  relativo  Contratto  di
Mutuo: 
06/024/00066150; 06/339/00072618;  06/016/00062018;  06/002/00066464;
06/014/00075776; 06/349/00074604;  06/337/00071837;  06/020/00058140;
06/016/00076513; 06/000/00076530;  06/000/00061220;  06/004/00068150;
06/024/00076621; 06/350/00076745;  06/021/00074409;  06/001/00071864;
06/345/00071911; 06/000/00070962;  06/005/00082468;  06/017/00068048;
06/335/00071798; 06/347/00078654;  06/016/00066667;  06/340/00076634;
06/016/00068039; 06/000/00075210;  06/011/00071915;  06/340/00077344;
06/012/00074592; 06/016/00070103;  06/331/00070000;  06/000/00039514;
06/016/00068968; 06/330/00070870;  06/358/00079374;  06/000/00077300;
06/355/00076655; 06/001/00076046;  06/026/00080528;  06/354/00066644;
06/013/00075504; 06/007/00075108;  06/342/00073490;  06/023/00080714;
06/350/00074844; 06/027/00077311;  06/000/00040702;  06/354/00075861;
06/008/00077870; 06/016/00074842;  06/004/00063212;  06/332/00071154;
06/331/00071592; 06/016/00066862;  06/001/00071150;  06/004/00055537;
06/018/00076922; 06/001/00074794;  06/006/00076560;  06/011/00076079;
06/345/00065546; 06/008/00078559;  06/001/00071152;  06/074/00066045;
06/335/00073195; 06/347/00067581;  06/343/00076824;  06/000/00076251;
06/026/00077391; 06/007/00073172;  06/016/00062083;  06/011/00077067;
06/347/00069859; 06/011/00071057;  06/005/00066996;  06/022/00077280;
06/028/00079542; 06/028/00074485;  06/029/00073096;  06/001/00057292;
06/022/00056627; 06/006/00080304;  06/009/00077922;  06/015/00080988;
06/026/00079427; 06/345/00078996;  06/349/00078954;  06/015/00078663;
06/024/00056390; 06/028/00055540;  06/002/00079059;  06/347/00076129;
06/333/00078228; 06/074/00073437;  06/004/00077978;  06/340/00078530;
06/009/00079947; 06/012/00053697;  06/007/00063615;  06/000/00078158;
06/332/00079670; 06/017/00081038;  06/000/00070039;  06/020/00054135;
06/332/00078365; 06/001/00075302;  06/347/00079041;  06/009/00077793;
06/350/00077091; 06/333/00053773;  06/344/00079480;  06/004/00068218;
06/000/00070040; 06/352/00080766;  06/002/00077977;  06/009/00077304;
06/001/00078394; 06/355/00075710;  06/013/00078204;  06/018/00079511;
06/017/00078946; 06/007/00067940;  06/000/00070042;  06/343/00079831;
06/004/00069108; 06/012/00073397;  06/004/00077779;  06/024/00076677;
06/012/00073396; 06/335/00073439;  06/023/00079720;  06/349/00078603;
06/004/00070603; 06/332/00078655;  06/335/00080920;  06/000/00077125;
06/353/00079416; 06/000/00062579;  06/334/00081461;  06/330/00078520;
06/330/00078521; 06/006/00078343;  06/029/00062764;  06/009/00079551;
06/011/00080820; 06/002/00063903;  06/354/00075847;  06/020/00078912;
06/359/00078988; 06/000/00077488;  06/340/00056734;  06/004/00077595;
06/002/00069616; 06/004/00057653;  06/344/00078003;  06/000/00056750;
06/026/00069073; 06/000/00061221;  06/011/00077691;  06/000/00070282;
06/017/00078081; 06/350/00074981;  06/335/00067152;  06/004/00067212;
06/335/00067546; 06/335/00067169;  06/335/00065385;  06/020/00082640;
06/002/00068398; 06/355/00077434;  06/335/00065624;  06/016/00066252;
06/000/00062494; 06/357/00082236;  06/007/00067197;  06/013/00077888;
06/000/00059101; 06/016/00062638;  06/340/00058663;  06/000/00062929;
06/000/00063678; 06/020/00082393;  06/330/00076098;  06/000/00058881;
06/000/00062178; 06/335/00081765;  06/011/00075141;  06/334/00077845;
06/022/00060307; 06/024/00060292;  06/334/00070202;  06/029/00050211;
6/004/00074281;  06/015/00079504;  06/001/00064466;  06/335/00062569;
06/000/00057248; 06/002/00067763;  06/335/00063012;  06/017/00069123;
06/015/00081031; 06/016/00056807;  06/016/00059217;  06/335/00066659;
06/000/00077112; 06/011/00079864;  06/001/00072045;  06/350/00078791;
06/024/00079809; 06/000/00082733;  06/334/00081570;  06/001/00074734;
06/022/00068961; 06/000/00080138;  06/022/00072782;  06/000/00081049;
06/357/00075754; 06/335/00063606;  06/347/00069229;  06/016/00063140;
06/010/00057371; 06/010/00082624;  06/012/00077033;  06/009/00077089;
06/006/00071049; 06/028/00057842;  06/000/00058679;  06/014/00078398;
06/005/00063158; 06/340/00067080;  06/335/00064628;  06/350/00075739;
06/335/00064739; 06/000/00068587;  06/000/00079613;  06/001/00057057;
06/026/00059182; 06/000/00079661;  06/018/00065774;  06/347/00069062;
06/000/00073798; 06/011/00081491;  06/004/00067127;  06/022/00075434;
06/013/00064060; 06/012/00077613;  06/022/00079287;  06/011/00064043;
06/014/00060798; 06/000/00081964;  06/355/00067491;  06/000/00039842;
06/334/00079294; 06/029/00072038;  06/011/00081926;  06/331/00070111;
06/335/00068724; 06/001/00068382;  06/028/00063744;  06/015/00078214;
06/010/00057367; 06/016/00058501;  06/000/00078745;  06/012/00081103;
06/028/00067950; 06/028/00061394;  06/335/00062509;  06/007/00065471;
06/335/00062921; 06/339/00075222;  06/018/00062393;  06/009/00080688;
06/335/00063940; 06/362/00080919;  06/336/00064076;  06/000/00069513;
06/336/00064434; 06/028/00071566;  06/024/00071113;  06/009/00062303;
06/335/00067570; 06/002/00080854;  06/022/00052773;  06/022/00078678;
06/335/00068895; 06/015/00080149;  06/355/00076235;  06/020/00081808;
06/008/00058947; 06/000/00040845;  06/014/00081763;  06/004/00082316;
06/007/00079641; 06/024/00064625;  06/022/00055931;  06/000/00069486;
06/333/00074897; 06/339/00058240;  06/012/00082574;  06/023/00072341;
06/339/00062886; 06/022/00068995. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi  Crediti  da
Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa'  ai
sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti  accessori  (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad  essi  relativi)  ai
Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative  e  tutte  le
garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti  ed  i
relativi Crediti  da  Polizze  Assicurative  od  altrimenti  ad  essi
inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o  annotazione
salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista  dall'articolo
58 del Testo Unico Bancario. 
  La Societa' ha conferito incarico a  Banca  Monte  Parma  ai  sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti,  proceda  all'incasso  dei  Crediti  e  dei  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzia e dei privilegi  che
li assistono e garantiscono. Pertanto, i  debitori  ceduti  da  Banca
Monte  Parma,  i  loro  garanti,successori  o  aventi   causa,   sono
legittimati a pagare  a  Banca  Monte  Parma  ogni  somma  dovuta  in
relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
nelle forme gia' previste dai relativi Contratti  di  Mutuo  o  dalle
relative polizze  assicurative  o  in  forza  di  legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore  informazione  a:  Banca
Monte Parma S.p.A., Piazzale Jacopo Sanvitale,1, 43100 Parma, Italia. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso,  la  Societa',
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 196/03, con la presente  intende  fornire  ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  196/03
(in particolare i commi 1 e 2  dell'articolo  13),  la  Societa'  non
trattera' dati definiti come "sensibili".  La  Societa'  trattera'  i
dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione  ed
amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti  da
Polizze Assicurative; al recupero del Credito e dei relativi  Crediti
da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa  comunitaria,  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per  le  suestese
finalita' non e' richiesto il consenso dei  debitori  ceduti,  mentre
l'eventuale opposizione al trattamento  comportera'  l'impossibilita'
di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate  finalita',  il
trattamento dei dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,
informatici e telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle
finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e  la
riservatezza dei  dati  stessi.  Per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei  relativi  Crediti
da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera'  i  dati  personali
per le "finalita' del trattamento  cui  sono  destinati  i  dati",  a
persone, societa', associazioni o studi  professionali  che  prestano
attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di
recupero  crediti.  Un  elenco  dettagliato  di  tali   soggetti   e'
disponibile presso la sede della Societa',  come  sotto  indicato.  I
soggetti esterni, ai quali  possono  essere  comunicati  i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'.  I  diritti
previsti all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno
essere esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",
Sanvitale  1  S.r.l.,  con  sede  in  Milano,  Foro  Buonaparte   70,
all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
    Milano, 5 Agosto 2009 

                  Sanvitale 1 S.R.L. Alessio Turco 
(Procuratore Autorizzato Dall'Amministratore Unico Dott. A. Tirelli) 

 
T-09AAB4565
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